Cassazione Penale, Sentenza n. 01417/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'opposizione (ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002) avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La controversia verteva sull'individuazione dell'"ultima dichiarazione" da cui desumere il reddito rilevante: il ricorrente aveva autocertificato i redditi 2023, mentre il Presidente ha ritenuto che, essendo l'istanza depositata il 12/09/2024 e il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2023 fissato al 31/10/2024 (non ancora decorso), dovesse farsi riferimento ai redditi 2022.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 76 d.P.R. 115/2002 secondo il principio per cui l'"ultima dichiarazione" è quella relativa all'annualità per la quale, al momento del deposito dell'istanza, sia già scaduto il termine di presentazione, salvo che a seguito del decorso del termine l'interessato abbia effettivamente presentato nuova dichiarazione, nel qual caso va fatta riferimento a quest'ultima. Poiché alla data del 12/09/2024 il termine per i redditi 2023 non era ancora scaduto e non era stata depositata dichiarazione successiva, l'istanza doveva indicare i redditi 2022; l'ordinanza impugnata è stata confermata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 76, comma 1, d.P.R. 115/2002
"titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione"
L'"ultima dichiarazione" è quella relativa all'annualità per la quale, al momento del deposito dell'istanza, è decorso il termine di presentazione; tuttavia, se dopo il decorso del termine l'interessato ha effettivamente presentato una nuova dichiarazione, va fatta riferimento a quest'ultima.
art. 99, d.P.R. 115/2002
Norma procedurale che disciplina l'opposizione avverso provvedimenti in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: l'opposizione proposta dal ricorrente è stata respinta dal Presidente e la decisione confermata in sede di ricorso.
art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 115/2002 (eccepito dal ricorrente)
Asserti motivi di doglianza circa l'interpretazione del concetto di "ultimo anno" non sono stati condivisi: il Collegio ha fatto prevalere l'interpretazione richiamata dall'art. 76 e dalla giurisprudenza consolidata.
art. 24 Cost.
Il ricorrente invocava violazione del diritto di difesa per motivazioni meramente formali; il Collegio non ha ritenuto che vi fosse stata lesione tale da giustificare l'accoglimento del ricorso.
art. 3 Cost.
La censura di disparità di trattamento e irragionevolezza è stata rigettata: la motivazione del provvedimento impugnato è stata considerata coerente con i criteri normativi e giurisprudenziali applicabili.
Massime di principio
- Per le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato va dichiarato il reddito risultante dall'ultima dichiarazione per la quale, al momento della presentazione dell'istanza, sia già decorso il termine di presentazione; se dopo il decorso del termine è stata presentata nuova dichiarazione, quella nuova prevale.
- Se il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno più recente non è ancora scaduto e non si è ancora presentata la dichiarazione stessa, occorre fare riferimento all'anno precedente.
- Presentare la dichiarazione dei redditi prima di depositare l'istanza di patrocinio può consentire di far valere redditi più aggiornati; in assenza di tale documento il giudice può dichiarare inammissibile l'istanza per difetto di autocertificazione corretta.
- Le eccezioni basate su vizi meramente formali o su presunte violazioni del diritto di difesa richiedono dimostrazione del concreto pregiudizio: il mero disaccordo interpretativo non basta a ribaltare la corretta applicazione normativa.
- Quando si contesta l'interpretazione di norme amministrative relative a termini e scadenze, la giurisprudenza tende a privilegiare criteri oggettivi (termine finale fissato dall'Agenzia delle Entrate) salvo casi in cui sia stata effettivamente prodotta dichiarazione successiva al decorso del termine.
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