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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01421/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello di Bari che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Foggia del 7/6/2022 ritenendolo tardivo. Il difensore aveva spedito il ricorso per mezzo di un plico raccomandato accettato dall'ufficio postale privato "OL BIT SRL" il 20/10/2022 (ultimo giorno utile), mentre la Corte territoriale aveva dato rilievo al timbro apposto da Poste Italiane S.p.A. con data 25/10/2022 ritenendo così tardiva l'impugnazione. Questione giuridica: se la data di accettazione da parte di un operatore postale privato autorizzato possa valere come data di spedizione ai sensi dell'art. 583 c.p.p. e quindi rendere tempestiva l'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la documentazione provasse l'accettazione del plico da parte dell'ufficio postale privato autorizzato (OL BIT SRL) il 20/10/2022 e ha affermato che, secondo l'art. 583, comma 2, c.p.p., la data di spedizione coincide con quella di consegna dell'atto all'ufficio postale. Ha inoltre richiamato la disciplina di liberalizzazione (art. 4 del d.lgs. n. 261/1999) e la giurisprudenza che ammette l'effetto anticipatorio per gli operatori privati autorizzati. Conseguenza: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bari per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 583, comma 2, cod. proc. pen.

    "L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma"

    La Corte interpreta la norma nel senso che la data di spedizione coincide con quella di consegna dell'atto all'ufficio postale; tale effetto si applica anche alle raccomandate accettate da operatori postali privati regolarmente autorizzati.

  • art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di 45 giorni per proporre impugnazione avverso le sentenze del G.u.p.; la Corte ha usato tale termine per calcolare l'ultimo giorno utile.

  • art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede che il termine per proporre impugnazione decorra dalla scadenza del termine concesso dal giudice per il deposito della motivazione; la Corte ha applicato questa regola per fissare l'inizio del termine di impugnazione.

  • art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

    Consente al giudice di riservare fino a 90 giorni per il deposito delle motivazioni; la Corte ha rilevato che tale termine era stato fissato e quindi ha calcolato correttamente la scadenza del termine di impugnazione.

  • art. 4 d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261

    La Corte richiama l'effetto della liberalizzazione dei servizi postali: dal 30/4/2011 operatori privati autorizzati possono effettuare spedizioni rilevanti ai fini delle procedure amministrative e giudiziarie, rendendo pienamente efficace la data di accettazione presso tali operatori.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95

    Norma sostanziale richiamata negli atti per identificare il reato imputato al ricorrente; non incide direttamente sulla questione processuale affrontata dalla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • La data di proposizione di un'impugnazione spedita con raccomandata si considera la data di consegna dell'atto all'ufficio postale: ciò vale anche quando l'ufficio è un operatore postale privato regolarmente autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
  • Il timbro apposto da Poste Italiane con data successiva non preclude la tempestività se risulta documentata l'avvenuta accettazione presso un operatore privato nella data utile; rileva l'atto materiale di consegna al prestatore di servizi postali autorizzato.
  • A seguito della liberalizzazione (art. 4 d.lgs. n. 261/1999) le spedizioni effettuate da operatori postali privati autorizzati producono gli stessi effetti legali delle raccomandate di Poste Italiane in materia di termini processuali.
  • Nelle impugnazioni, la prova documentale (ricevuta di accettazione dell'operatore privato, ricevute di inoltro) è determinante per dimostrare la tempestività: conservarla e produrla è cruciale.
  • La Corte di cassazione, in caso di dedotto error in procedendo, esercita un sindacato pieno e può esaminare direttamente gli atti per verificare la correttezza della determinazione dei termini processuali.
  • Quando la Corte annulla senza rinvio e trasmette gli atti per il prosieguo, la vicenda torna al giudice di merito per riprendere il procedimento conforme alle indicazioni della cassazione.

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