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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24125/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino straniero, dopo essere entrato in Italia e aver ricevuto un decreto di espulsione con contestuale trattenimento in un CPR, aveva manifestato nel corso dell'udienza di convalida la volontà di chiedere protezione internazionale. Formalizzata la domanda di asilo, la Questura aveva trasmesso gli atti alla Commissione territoriale dopo nove giorni; la Commissione aveva poi rigettato la domanda per manifesta infondatezza. Successivamente, mentre pendeva il ricorso giurisdizionale avverso il diniego con istanza di sospensione ex art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, il Questore aveva chiesto la proroga del trattenimento e il Tribunale di Torino l'aveva concessa per 60 giorni. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione degli artt. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, 27, comma 3, e 28-bis d.lgs. n. 25 del 2008, per avere il Tribunale ritenuto legittimo il trattenimento nonostante la trasmissione del fascicolo alla Commissione territoriale fosse avvenuta solo nove giorni dopo la formalizzazione della domanda, in asserita violazione dell'obbligo di trasmissione 'senza ritardo'; 2) omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. e violazione delle medesime norme, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la Commissione avesse deciso entro i termini, benché il provvedimento di rigetto fosse stato adottato tre giorni oltre il termine di due giorni dalla data dell'audizione.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha affermato che i termini della procedura accelerata previsti dall'art. 28-bis d.lgs. n. 25 del 2008 non coincidono con i termini massimi del trattenimento disciplinati dall'art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015. Il superamento del termine per la trasmissione 'senza ritardo' degli atti alla Commissione territoriale non determina, di per sé, l'illegittimità della proroga del trattenimento, dovendo il giudice verificare in concreto se vi sia stata inerzia colpevole e se il tempo impiegato sia funzionale a un esame adeguato della domanda, restando però fermo il diverso limite massimo del trattenimento. Quanto al secondo motivo, è stato ritenuto non decisivo l'eventuale superamento del termine di decisione della Commissione, perché tale scadenza non incide sui termini del trattenimento. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi le amministrazioni resistenti difese con controricorso.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015

    disciplina i presupposti, la durata massima e la proroga del trattenimento del richiedente asilo; i ritardi amministrativi non imputabili al richiedente non giustificano la proroga oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda, ma i termini della procedura accelerata non determinano automaticamente l'illegittimità del trattenimento.

  • art. 28-bis d.lgs. n. 25 del 2008

    regola la procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale; i termini ivi previsti sono valutabili dal giudice quanto alla funzionalità concreta e all'assenza di inerzia colpevole, ma non costituiscono il parametro diretto della legittimità del trattenimento.

  • art. 27, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008

    richiamato dalla parte ricorrente come base dei termini procedimentali, senza che la Corte ne ricavi un autonomo effetto sulla durata del trattenimento.

  • art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008

    prevede il termine dimezzato per il ricorso giurisdizionale contro il rigetto e la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato solo su istanza e per gravi e circostanziate ragioni.

  • art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    richiamato per l'applicazione compatibile al trattenimento dello straniero richiedente asilo e per le misure alternative, con sospensione dei termini di trattenimento nei casi previsti.

  • art. 13 Cost.

    la Corte lo richiama per ribadire la riserva di legge e il controllo giurisdizionale sulla restrizione della libertà personale, evidenziando la garanzia costituzionale del trattenimento.

  • art. 111 Cost.

    consente il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti che incidono sulla libertà personale.

  • art. 9 Direttiva 2013/33/UE

    viene richiamata come fonte europea che impone che il trattenimento sia il più breve possibile e che i ritardi amministrativi non imputabili al richiedente non lo giustifichino, senza però fissare un termine massimo legislativamente predeterminato.

  • art. 15, par. 4, Direttiva 2008/115/CE

    richiamato per affermare la possibilità di riesame del provvedimento di convalida o proroga del trattenimento, senza operare un ne bis in idem in materia.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge con il primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è la norma processuale invocata per l'omesso esame del fatto decisivo con il secondo motivo.

Massime di principio

  • Nei casi di trattenimento del richiedente protezione internazionale, i termini della procedura accelerata di esame della domanda e i termini massimi del trattenimento operano su piani distinti: il superamento dei primi non comporta automaticamente la caducazione della proroga del trattenimento.
  • L'obbligo della Questura di trasmettere senza ritardo gli atti alla Commissione territoriale va valutato in concreto dal giudice di merito, verificando funzionalità dell'attività amministrativa ed eventuale inerzia colpevole, non secondo un automatismo di illegittimità fondato sul mero superamento di un termine temporale.
  • La durata della trasmissione degli atti e quella della decisione amministrativa possono essere sindacate solo in funzione del loro rapporto con il tempo strettamente necessario all'esame della domanda e nei limiti del trattenimento ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015.
  • Il termine di decisione della Commissione territoriale previsto per la procedura accelerata non incide, di per sé, sulla legittimità della proroga del trattenimento, se restano integra la base legale del trattenimento e i relativi presupposti sostanziali.
  • In materia di libertà personale e trattenimento dello straniero, il controllo giurisdizionale deve essere pieno e tempestivo, ma la disciplina interna può prevedere termini massimi segmentati e complessivi del trattenimento, purché compatibili con le garanzie costituzionali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileImmobiliareFallimentare / Crisi d'impresaEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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