Cassazione Civile, Ordinanza n. 20659/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di ricostruzione induttiva dei compensi di lavoro autonomo ex art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, l'Ufficio notificava due avvisi di accertamento per il 2005 e il 2006, recuperando Irpef e addizionali, Iva e Irap in relazione a prestazioni professionali e alla cessione di materiale ortopedico o protesi. Il contribuente impugnava gli atti e otteneva accoglimento in primo grado; la Commissione regionale confermava la decisione. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo un solo motivo: nullità della sentenza per omessa pronuncia e ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi d'appello dell'Ufficio relativi alla richiesta di riforma della sentenza di primo grado e di rideterminazione dell'imponibile 2006 in euro 135.911,00, e avrebbe invece riconosciuto il diritto al rimborso Irap su un tema non devoluto, dato che il contribuente aveva chiesto solo la rideterminazione del reddito ai fini Irpef, Iva e Irap, senza investire specificamente il presupposto dell'Irap o il diniego di rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che la CTR, pur correttamente riepilogando le questioni devolute in appello, ha deciso su un tema diverso, ossia la sussistenza dell'autonoma organizzazione ai fini Irap per i lavoratori autonomi, mentre i motivi di appello riguardavano il diverso profilo della rideterminazione degli imponibili e del vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado. Ne è derivata l'inconferenza della motivazione rispetto al devoluto e, quindi, la nullità della sentenza per omessa pronuncia/ultrapetizione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma richiamata quale base della ricostruzione induttiva dei compensi di lavoro autonomo oggetto degli avvisi di accertamento.
il giudice non può pronunciare su domande o questioni non devolute e deve decidere sui motivi dedotti; la decisione su tema estraneo integra ultrapetizione o omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza per omessa pronuncia o ultrapetizione è deducibile come vizio processuale di legittimità.
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato dalla CTR per l'autonoma organizzazione ai fini Irap, ma la Corte rileva che tale questione non era quella devoluta in appello.
richiamato solo indirettamente nel compendio giurisprudenziale sulla dimostrazione dei presupposti Irap; non costituisce la base decisoria centrale.
Massime di principio
- Nel processo tributario i motivi di opposizione all'atto impositivo delimitano il thema decidendum: il giudice deve pronunciarsi entro i confini delle questioni specificamente dedotte dalle parti.
- Se il giudice d'appello decide su una questione diversa da quelle devolute, o su un profilo non dedotto come causa petendi, la sentenza è viziata per ultrapetizione e/o omessa pronuncia.
- La motivazione è apparente o comunque inidonea quando non consente di individuare il percorso logico-giuridico che collega la decisione ai motivi effettivamente devoluti; una motivazione riferita a un diverso tema non sana il vizio.
- Nel contenzioso tributario, il vizio di nullità dell'avviso o della sentenza deve essere specificamente dedotto nei gradi di merito; in difetto, su quel profilo può formarsi giudicato interno non deducibile in cassazione.
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