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Sentenza

Sentenza del 17/03/2017 n. 6910 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il diniego del condono previsto dall’art. 12 della L. n. 289 del 2002 per carichi a ruolo relativi a IVA e IRPEF. Nei gradi di merito il contribuente aveva ottenuto una decisione favorevole in primo grado, che riteneva perfezionato il condono con il pagamento dell’80% del dovuto; il giudice d’appello aveva invece accolto la posizione dell’Ufficio, considerando necessario il pagamento integrale. In Cassazione il contribuente ha contestato: l’ammissibilità dell’appello dell’Ufficio, ritenuto generico e privo di specifici motivi; la pretesa tardività dell’eccezione sul pagamento incompleto, asseritamente proposta solo in appello; la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il giudice d’appello avrebbe fondato la decisione su una ragione non contenuta nel diniego né nelle difese iniziali dell’Ufficio.

La decisione

La Cassazione, con decisione del 21 febbraio 2017 depositata il 17 marzo 2017, ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza: il contribuente non aveva riportato i passaggi dell’appello e delle difese di primo grado necessari a verificare la genericità e la tardività denunciate; sono stati inoltre ritenuti infondati, poiché la decisione sul merito implicava il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello e non integrava omessa pronuncia. Anche il terzo motivo è stato ritenuto carente di autosufficienza, perché non riproduceva la motivazione del diniego, e comunque infondato: la validità del condono costituiva l’oggetto sostanziale del giudizio, sicché il giudice poteva valutarne il perfezionamento. Poiché il mancato pagamento integrale era pacifico, la sanatoria non si era perfezionata: per il condono in questione era necessario versare l’intero importo dovuto. Spese della fase di Cassazione compensate, in ragione del consolidamento successivo dei principi applicati. È stato dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • L. n. 289 del 2002, art. 12

    La sanatoria prevista dalla L. n. 289 del 2000, art. 12 costituisce una forma di condono clemenziale applicabile in relazione a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR incluse in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000 mediante il pagamento del 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo, sicchè, essendo pienamente certo il quantum da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, l'efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell'intero importo dovuto e l'omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente

    Il condono ha effetto solo se viene pagato integralmente l’importo previsto; l’omesso o tardivo versamento delle rate successive alla prima impedisce il perfezionamento della definizione. La motivazione richiama la L. n. 289 del 2000, benché il provvedimento descriva la controversia facendo riferimento alla L. n. 289 del 2002.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 57

    Norme invocate dal contribuente per contestare l’ammissibilità dell’appello dell’Ufficio e la proposizione in appello di una nuova eccezione. La Cassazione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma, dichiarando le censure non verificabili per difetto di autosufficienza e comunque infondate.

  • Codice di procedura civile, art. 342

    Norma invocata per sostenere la genericità dell’appello dell’Ufficio. La censura non è stata esaminata nel merito per difetto di autosufficienza e, comunque, è stata ritenuta infondata alla luce della decisione sul merito resa dal giudice d’appello.

  • Codice di procedura civile, principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Non viola tale principio il giudice che, decidendo sulla validità del condono, valuta se il pagamento necessario al suo perfezionamento sia stato integralmente eseguito: tale verifica rientra nell’oggetto sostanziale della controversia.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando il perfezionamento di un condono è subordinato a un importo determinato, il pagamento parziale non basta: occorre corrispondere integralmente quanto dovuto secondo la disciplina applicabile; il mancato o tardivo pagamento delle rate può impedire la definizione.
  • In Cassazione, chi denuncia la genericità dell’appello, la novità tardiva di un’eccezione o l’alterazione del tema del giudizio deve riportare nel ricorso i passaggi degli atti processuali indispensabili a verificare la censura. La mancata trascrizione può renderla inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La valutazione del giudice sul pagamento necessario a perfezionare un condono non è una pronuncia ultra petita quando la validità del condono costituisce l’oggetto sostanziale della controversia.
  • Il rigetto del ricorso per Cassazione può comportare l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, mentre le spese possono essere compensate quando il consolidamento dei principi applicati sia successivo alla proposizione del ricorso.

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