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Sentenza

Sentenza del 17/03/2017 n. 6900 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato la cartella di pagamento notificata il 24 agosto 2010, per complessivi € 1.620.138,09 di accisa sui tabacchi lavorati sottratti da alcuni depositi fiscali di sua titolarità. La CTR del Lazio, con sentenza n. 6523/06/2014, depositata il 3 novembre 2014, aveva confermato il rigetto del ricorso, ritenendo la cartella adeguatamente motivata dagli avvisi di pagamento e non applicabile l’abbuono d’accisa per furti e rapine, in assenza di prova che i tabacchi non fossero entrati nel circuito commerciale. In cassazione la società aveva dedotto: violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente per insufficiente motivazione della cartella; violazione della legge n. 241/1990 e dei principi di legalità, nominatività e tipicità degli atti amministrativi rispetto alla cartella e agli avvisi presupposti; violazione dell’art. 5 del d.l. n. 331/1993, sostenendo che furto e rapina integrassero forza maggiore e dessero diritto all’abbuono. Aveva inoltre chiesto in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale.

La decisione

La Cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi né la richiesta subordinata di questione costituzionale, perché la ricorrente ha rinunciato ritualmente al ricorso, notificando la rinuncia alle controparti. Ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il controricorso del Ministero: non essendo stato parte nei precedenti gradi, l’atto è stato qualificato come intervento volontario, inammissibile in cassazione. La società è stata condannata a rimborsare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli € 23.775,00 di compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Spese compensate nel rapporto con il Ministero, per la sua inammissibile costituzione; nessuna statuizione sulle spese a favore di Equitalia, non costituita.

Norme richiamate

  • Art. 390 c.p.c.

    Disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione; nel caso concreto la rinuncia, ritualmente notificata alle controparti, ha consentito la definizione del giudizio senza esame delle censure.

  • Art. 391 c.p.c.

    La parte ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso; a ciò consegue l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 391 c.p.c..

    La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo di cassazione.

  • Art. 105 c.p.c.

    Invero, alla inammissibilità dell'intervento volontario del terzo in sede di giudizio per cassazione (mancando, in proposito, una espressa previsione normativa, e riferendosi l'art. 105 codice di rito esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado) consegue la inammissibilità del controricorso proposto da un soggetto che non rivestiva la qualità di parte nel giudizio di merito, atteso che detto controricorso deve, per l'appunto, essere interpretato come intervento volontario del terzo.

    La disposizione sull’intervento volontario è riferita al giudizio di cognizione di primo grado e non offre base per ammettere l’intervento del terzo nel giudizio di cassazione; chi non fu parte nei gradi di merito non può quindi costituirsi in cassazione mediante controricorso.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    È stato invocato dalla ricorrente per contestare la motivazione della cartella, ma la Corte non ne ha deciso l’applicazione nel merito, essendosi estinto il processo per rinuncia.

  • Art. 1 della legge n. 241/1990

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di legalità, nominatività e tipicità degli atti amministrativi. La Corte non ha esaminato la censura per l’estinzione del processo.

  • Art. 5 del d.l. n. 331/1993

    La società lo aveva invocato per sostenere il diritto all’abbuono dell’accisa in caso di furto o rapina; la Cassazione non ha deciso la questione, che resta quindi priva di una pronuncia di merito in questa sentenza.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente effettuata, determina l’estinzione del processo e impedisce al giudice di pronunciarsi sui motivi di merito: non va interpretata come accoglimento o rigetto delle tesi sostanziali proposte.
  • Un soggetto che non è stato parte nei precedenti gradi non può intervenire volontariamente in cassazione; un controricorso presentato da tale soggetto può essere qualificato secondo la sua sostanza come intervento e dichiarato inammissibile.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia, le spese possono comunque essere poste a carico della parte che ha dato causa al giudizio; la decisione può inoltre regolare separatamente i rapporti con ciascuna controparte, anche compensando le spese per una costituzione inammissibile.

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