Sentenza del 17/03/2017 n. 6901 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava nove avvisi di pagamento con cui l'Amministrazione aveva richiesto alla società l'accisa sui tabacchi lavorati sottratti da alcuni suoi depositi fiscali, in quanto oggetto di svincolo irregolare dal regime sospensivo. La CTR del Lazio, con sentenza n. 6952/06/2014, depositata il 20 novembre 2014, aveva confermato il rigetto dei ricorsi di primo grado, ritenendo che furti e rapine non giustificassero l'abbuono dell'accisa in assenza della prova che la merce non fosse stata immessa nel circuito commerciale. In cassazione la società ha dedotto: violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 per insufficiente motivazione degli avvisi; violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990 e dei principi di legalità, nominatività e tipicità degli atti amministrativi; violazione dell'art. 5 del D.L. n. 331/1993, sostenendo che furto e rapina costituissero forza maggiore o caso fortuito idonei a ottenere l'abbuono. Ha inoltre chiesto in subordine di sollevare una questione di legittimità costituzionale.
La decisione
Prima della decisione la società ha notificato alle controparti rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. La Corte di cassazione non ha quindi esaminato nel merito i tre motivi né la richiesta subordinata: ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha condannato la ricorrente a rimborsare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le spese processuali, liquidate in 19.015 euro, oltre alle spese prenotate a debito. La pronuncia non decide nel merito se furti o rapine diano diritto all'abbuono dell'accisa.
Norme richiamate
Art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente effettuata e notificata alle controparti, consente di definire il giudizio senza esaminare i motivi di impugnazione.
Art. 391 c.p.c.
La parte ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso; a ciò consegue l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
La rinuncia ritualmente proposta comporta l'estinzione del processo di cassazione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia ritualmente al ricorso per cassazione, la Corte può dichiarare estinto il processo senza pronunciarsi sulle questioni di merito dedotte.
- La parte che ha dato causa al processo può essere condannata alle spese anche quando il giudizio termina per estinzione conseguente alla rinuncia.
- Questa pronuncia non stabilisce se furto o rapina integrino forza maggiore o caso fortuito ai fini dell'abbuono dell'accisa: le relative censure non sono state decise nel merito.
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