Sentenza del 17/03/2017 n. 83 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di xxxxx n. 193/02/2007, depositata il 6 luglio 2007, che aveva accolto i ricorsi riuniti della società contro gli avvisi di accertamento per gli anni 1999-2002 e i relativi atti di contestazione delle sanzioni. Gli accertamenti, fondati su un processo verbale di constatazione e su un’ispezione congiunta INAIL-INPS, contestavano l’omessa effettuazione di ritenute d’acconto su somme corrisposte a dipendenti, ritenute riconducibili a lavoro non dichiarato. La società aveva sostenuto che i lavoratori erano regolarmente assunti presso la sede di Cagliari e successivamente inviati presso altri stabilimenti italiani, e che le somme potevano essere indennità di trasferta; aveva inoltre contestato motivazione e presupposti degli accertamenti e l’applicazione delle sanzioni. In appello l’Agenzia ha rinunciato alle pretese per il 2002 e ha chiesto la riforma della decisione per il 1999-2001, riproponendo le proprie ragioni. La società ha eccepito anche la violazione degli articoli 51 e 38, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 546/1992 e ha contestato la pretesa e le sanzioni.
La decisione
La Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione I, con decisione del 12 dicembre 2016, ha ritenuto tempestivo l’appello dell’Agenzia e infondata l’eccezione di nullità degli accertamenti per difetto di motivazione, rilevando che la società aveva potuto svolgere una difesa puntuale. Ha però respinto l’appello nel merito: l’Agenzia non aveva provato il rapporto sottostante agli assegni né che le somme fossero corrispettivi di lavoro, e le presunzioni utilizzate erano basate su ulteriori presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La regolare assunzione e dislocazione dei dipendenti presso sedi italiane poteva giustificare pagamenti per trasferte; inoltre, gli assegni erano stati emessi da un’altra società. La decisione su tali profili ha assorbito le doglianze sulle sanzioni. La sentenza di primo grado è stata confermata; l’appello incidentale sulle spese non ha ricevuto una distinta statuizione. L’Agenzia, soccombente, è stata condannata a rifondere le spese del grado, liquidate in euro 10.000,00.
Norme richiamate
Articoli 51 e 38, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 546/1992
La società ne ha dedotto la violazione nell’appello incidentale, ma la decisione non sviluppa un’interpretazione di queste disposizioni né fonda su di esse una statuizione.
Massime di principio
- L’Amministrazione che fonda una pretesa su somme versate a lavoratori deve provare, anche mediante presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, il titolo e il collegamento delle somme con prestazioni lavorative imponibili; non basta presumere che ogni pagamento a un dipendente sia retribuzione.
- La regolare assunzione dei lavoratori e la loro assegnazione temporanea a sedi diverse possono essere elementi compatibili con pagamenti per trasferte. Se tali circostanze non sono contestate, devono essere considerate nella valutazione complessiva della prova.
- La provenienza degli assegni da un soggetto diverso dal datore di lavoro è un elemento rilevante per valutare l’imputazione del pagamento, ma la decisione lo considera insieme agli altri fatti e non come prova automaticamente conclusiva.
- Quando la pretesa principale è respinta per insufficienza di prova dei suoi presupposti, le contestazioni relative alle sanzioni collegate possono risultare assorbite.
- La motivazione dell’atto non è nulla per il solo fatto che esso richiami un verbale di verifica, se il contribuente è stato comunque messo in condizione di comprendere la contestazione e di predisporre una difesa puntuale.
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