Sentenza del 17/03/2017 n. 6897 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento n. (XXXXX), con cui era stato richiesto alla società il pagamento di 35.388,40 euro di accisa sui tabacchi lavorati sottratti, mediante furti e rapine, da depositi fiscali di cui la società era titolare mentre la merce era in regime sospensivo. La CTR del Lazio, con sentenza n. 5775/06/2014 depositata il 26 settembre 2014, aveva confermato il rigetto del ricorso di primo grado: aveva ritenuto legittimo l’accertamento e negato l’abbuono dell’accisa, rilevando che non era provato che i tabacchi non fossero stati immessi nel circuito commerciale. In Cassazione la società aveva dedotto: 1) carenza di motivazione dell’avviso, in violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000; 2) illegittimità dell’atto per violazione dei principi di legalità, nominatività e tipicità degli atti amministrativi, richiamando l’art. 1 della legge n. 241/1990; 3) erronea esclusione dell’abbuono previsto dall’art. 5 del D.L. n. 331/1993, sostenendo che furto e rapina integrassero forza maggiore o caso fortuito. La società aveva inoltre chiesto in subordine di sollevare una questione di legittimità costituzionale, ma la Corte non l’ha esaminata nel merito, poiché la ricorrente ha rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze: non essendo stato parte nei precedenti gradi, la sua costituzione è stata qualificata come intervento volontario, inammissibile nel giudizio di cassazione. Presa atto della rinuncia ritualmente notificata dalla ricorrente, la Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; pertanto, non ha deciso nel merito i tre motivi di ricorso né la richiesta subordinata di questione di legittimità costituzionale, e la sentenza della CTR è rimasta ferma. La ricorrente è stata condannata a rimborsare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 44.745,00 euro oltre alle spese prenotate a debito. Le spese tra la ricorrente e il Ministero sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 105 c.p.c.
Invero, alla inammissibilità dell'intervento volontario del terzo in sede di giudizio per cassazione (mancando, in proposito, una espressa previsione normativa, e riferendosi l'art. 105 codice di rito esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado) consegue la inammissibilità del controricorso proposto da un soggetto che non rivestiva la qualità di parte nel giudizio di merito, atteso che detto controricorso deve, per l'appunto, essere interpretato come intervento volontario del terzo.
La disposizione sull’intervento volontario del terzo è riferita al giudizio di cognizione di primo grado e non consente l’intervento volontario nel giudizio di cassazione. È quindi inammissibile il controricorso di chi non era parte nei precedenti gradi.
Art. 391 c.p.c.
La parte ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso; a ciò consegue l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 391 c.p.c..
La rinuncia al ricorso, se ritualmente effettuata, determina l’estinzione del processo di cassazione; in questo caso la Corte non decide nel merito le censure proposte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, un soggetto che non è stato parte nei precedenti gradi non può intervenire volontariamente mediante controricorso; la sua costituzione può essere dichiarata inammissibile.
- La rinuncia ritualmente notificata al ricorso per cassazione comporta l’estinzione del processo e impedisce una decisione di merito sui motivi, lasciando ferma la decisione impugnata.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte può comunque regolare le spese: qui le ha poste a carico della ricorrente verso l’Agenzia, mentre le ha compensate nel rapporto con il Ministero, la cui costituzione era inammissibile.
- La decisione non stabilisce se furto o rapina consentano l’abbuono dell’accisa, né se l’avviso fosse adeguatamente motivato o conforme ai principi di legalità: tali questioni erano state sollevate, ma non sono state esaminate nel merito.
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