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Sentenza

Sentenza del 17/03/2017 n. 6896 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento con cui AAMS aveva richiesto a L. SPA 31.441,51 euro di accisa per tabacchi sottratti con furti e rapine da depositi fiscali della società, con conseguente svincolo irregolare dal regime sospensivo. La CTR del Lazio, con sentenza n. 5774/06/2014 depositata il 26 settembre 2014, aveva confermato il rigetto del ricorso: aveva ritenuto legittimo l’accertamento e non applicabile l’abbuono d’accisa, non essendo provato che i tabacchi non fossero stati immessi nel circuito commerciale. In Cassazione la società aveva dedotto: 1) insufficiente motivazione dell’avviso ai sensi dell’art. 7 della legge n. 212/2000; 2) illegittimità dell’atto per violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990 e dei principi di legalità, nominatività e tipicità; 3) erronea esclusione dell’abbuono previsto dall’art. 5 del D.L. n. 331/1993, invocando forza maggiore o caso fortuito per furti e rapine. Aveva inoltre chiesto, in subordine, di sollevare una questione di legittimità costituzionale. La Corte non ha esaminato nel merito tali censure, perché la ricorrente ha rinunciato al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze: non risultava che il Ministero fosse stato parte nei precedenti gradi e il suo atto è stato qualificato, per la sua natura sostanziale, come intervento volontario, inammissibile in Cassazione. Preso atto della rinuncia ritualmente notificata alle controparti ai sensi dell’art. 390 c.p.c., ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza decidere nel merito i tre motivi né la richiesta subordinata di rimessione alla Corte costituzionale. Ha condannato L. SPA a rimborsare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le spese, liquidate in 4.745 euro oltre alle spese prenotate a debito; ha compensato le spese tra la ricorrente e il Ministero, in ragione dell’inammissibile costituzione di quest’ultimo.

Norme richiamate

  • Art. 105 c.p.c.

    Invero, alla inammissibilità dell'intervento volontario del terzo in sede di giudizio per cassazione (mancando, in proposito, una espressa previsione normativa, e riferendosi l'art. 105 codice di rito esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado) consegue la inammissibilità del controricorso proposto da un soggetto che non rivestiva la qualità di parte nel giudizio di merito, atteso che detto controricorso deve, per l'appunto, essere interpretato come intervento volontario del terzo.

    La Corte considera l’intervento volontario disciplinato dall’art. 105 c.p.c. riferito al giudizio di cognizione di primo grado; di conseguenza, in Cassazione è inammissibile l’intervento di un soggetto che non era parte nei precedenti gradi, anche quando sia presentato formalmente come controricorso.

  • Art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente effettuata e notificata alle controparti, consente di definire il giudizio senza esaminare nel merito le censure proposte.

  • Art. 391 c.p.c.

    Alla rinuncia al ricorso consegue l’estinzione del processo; nel caso deciso, l’estinzione è stata dichiarata senza pronuncia sulle questioni sostanziali sollevate dalla ricorrente.

Massime di principio

  • La pronuncia di estinzione per rinuncia non equivale a una decisione di merito: non conferma né smentisce, da sola, la correttezza delle ragioni sostanziali accolte nei gradi precedenti.
  • In Cassazione un soggetto che non è stato parte nei precedenti gradi non può intervenire volontariamente; il controricorso presentato da tale soggetto può essere dichiarato inammissibile se, nella sostanza, costituisce un intervento.
  • La rinuncia al ricorso può comportare la condanna del ricorrente alle spese in favore della controparte costituita. Le spese possono essere compensate nei rapporti con una parte la cui costituzione sia inammissibile.
  • Questa decisione non stabilisce se furto o rapina costituiscano forza maggiore sufficiente a ottenere l’abbuono dell’accisa: la Cassazione non ha esaminato tale motivo, né le contestazioni sulla motivazione dell’accertamento e sulla regolarità della procedura.

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