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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26296/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

Una società accreditata al Servizio sanitario nazionale aveva convenuto l'azienda sanitaria provinciale chiedendo: in via principale, l'accertamento della vessatorietà e nullità della clausola contrattuale che, nel contratto per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, aveva fissato per l'anno 2014 un budget molto inferiore a quello dell'anno precedente; inoltre, la condanna al pagamento della differenza tra il budget 2013 e quello 2014, oppure, in subordine, il pagamento delle prestazioni erogate oltre il budget come indebito arricchimento. La società deduceva di aver sottoscritto la clausola con riserva sotto minaccia di sospensione dell'accreditamento, lamentava la tardiva fissazione del tetto di spesa, la violazione del legittimo affidamento, l'assenza di istruttoria e motivazione, e sosteneva che l'annullamento amministrativo del decreto commissariale che aveva disposto il piano di rientro dovesse travolgere anche il nuovo budget, con reviviscenza di quello precedente in prorogatio. In cassazione denunciava, da un lato, l'erronea qualificazione del decreto annullato come atto plurimo scindibile e la negata efficacia erga omnes del giudicato amministrativo; dall'altro, la mancata applicazione dell'invalidità derivata con conseguente reviviscenza del budget precedente; infine, contestava il rigetto dell'azione di arricchimento senza causa. La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per mancata riproduzione nel ricorso del testo della decisione amministrativa e degli atti rilevanti; ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che l'arricchimento della PA è "imposto" e quindi non azionabile ex art. 2041 c.c. quando la pubblica amministrazione abbia deliberato e comunicato un tetto di spesa, manifestando il diniego di remunerare prestazioni ulteriori rispetto al budget. Il ricorso è stato quindi rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché non rispettavano l'onere di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo stati riportati nel ricorso il contenuto della sentenza amministrativa e degli atti su cui si fondavano le censure. Ha rigettato nel merito il terzo motivo, confermando che non è esperibile l'azione di arricchimento senza causa quando la pubblica amministrazione abbia preventivamente fissato e comunicato il tetto di spesa, così esprimendo il rifiuto di remunerare prestazioni extra budget. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la riproduzione degli atti e dei documenti rilevanti e, nel caso di censura sull'interpretazione di un giudicato o di un atto, deve riportarne il testo in modo sufficiente a consentire il controllo di legittimità.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene evocato come base formale dei motivi di ricorso, ma le censure risultano inammissibili per difetto di specificità/autosufficienza.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione generale di arricchimento non è esperibile quando l'arricchimento della pubblica amministrazione sia "imposto", cioè quando la PA abbia espresso il diniego a prestazioni ulteriori rispetto al budget deliberato.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 106 TFUE

    È richiamato dalla ricorrente come parametro del vizio dell'atto amministrativo annullato per violazione del regime della concorrenza.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'effetto caducante sulle clausole contrattuali collegate alla determinazione del budget.

  • art. 9.1 del contratto

    È invocato dalla ricorrente come clausola contrattuale collegata alla determinazione del budget e alla prorogatio del tetto di spesa.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura che investe l'interpretazione di un giudicato o di un atto processuale richiede la puntuale riproduzione del testo rilevante nel ricorso; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • Il giudicato esterno va trattato come elemento normativo: la sua interpretazione è sindacabile come violazione di legge, ma solo se il ricorrente consente alla Corte di verificarne il contenuto mediante adeguata allegazione e trascrizione.
  • L'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. non è esperibile contro la pubblica amministrazione quando l'arricchimento derivi da prestazioni eseguite oltre il budget deliberato e comunicato, poiché in tal caso l'arricchimento assume carattere "imposto" e risulta espresso il diniego a remunerare prestazioni ulteriori.
  • Nell'ambito dell'accreditamento sanitario, la fissazione del tetto di spesa da parte dell'amministrazione esprime un limite oggettivo alla remunerazione delle prestazioni e impedisce di pretendere il pagamento delle prestazioni extra budget sulla base del solo vantaggio ricevuto dalla struttura privata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneConto corrente
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoArricchimento senza causa

Testo integrale

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