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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12913/2020 del 26/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una pedone, mentre percorreva a piedi la strada, fu investita da un’automobile condotta da un uomo, di proprietà di una donna e assicurata per la RCA. La vittima rimase in coma per 810 giorni e morì il 18 marzo 2008; i giudici di merito esclusero che il decesso fosse causalmente riconducibile al sinistro. Il Tribunale di Macerata, con sentenza del 22 settembre 2010, aveva condannato in solido conducente, proprietaria e assicuratrice e liquidato il danno non patrimoniale facendo riferimento ai valori tabellari dell’invalidità permanente totale e all’aspettativa di vita, oltre al danno patrimoniale per spese connesse al procedimento di interdizione. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1066/2017, depositata il 12 luglio 2017, confermò la responsabilità esclusiva del conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c., non essendo stata fornita la prova liberatoria, e rideterminò il danno biologico iure hereditatis in euro 182.250, calcolando il valore giornaliero dell’inabilità temporanea assoluta, aumentato del 50% per la gravità delle lesioni, per i 810 giorni di sopravvivenza. Confermò inoltre il danno patrimoniale e il criterio di rivalutazione e interessi. Il Tribunale aveva liquidato complessivamente euro 595.276,17; la Corte d’appello detraeva gli acconti, tra cui euro 100.000 versati nel 2006 e un ulteriore acconto di euro 114.615,61 percepito dagli eredi il 20 ottobre 2010. Gli eredi presentarono due ricorsi, riuniti in Cassazione: quello principale articolava tre motivi, contestando (1) la liquidazione del danno biologico in rapporto alla durata effettiva della vita e l’impiego del valore ITA invece dei valori per invalidità permanente; (2) l’omessa considerazione dell’età della vittima, che aveva 87 anni al sinistro e aveva già superato l’aspettativa media di vita, nonché la mancata applicazione di criteri tabellari alternativi; (3) la violazione dei criteri tabellari e la mancata adozione delle più recenti tabelle romane o milanesi per la premorienza. Il ricorso incidentale riproponeva la censura sulla rilevanza del decesso sopravvenuto, deduceva omessa pronuncia sull’adeguatezza del primo pagamento e contestava come sproporzionato l’importo liquidato rispetto a quello calcolato per invalidità permanente. L’assicuratrice resistette; conducente e proprietaria rimasero intimati.

La decisione

La Cassazione riunì i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. e li rigettò entrambi. Il primo motivo principale fu rigettato: quando il danneggiato muore per causa indipendente dal fatto lesivo dopo un periodo apprezzabile, il danno biologico va commisurato alla durata effettiva della vita e non a una proiezione statistica della vita futura; il criterio giornaliero dell’inabilità temporanea assoluta, moltiplicato per i giorni di sopravvivenza e adeguato alla gravità del caso, è ammissibile se sorretto da parametri verificabili e da motivazione congrua. La censura sull’età e sulle tabelle alternative fu dichiarata inammissibile e comunque infondata: non era stato chiarito in che modo il fatto sarebbe stato omesso né dimostrata la produzione e discussione delle tabelle nei gradi di merito; la durata effettiva prevale sul dato statistico e la scelta della tecnica equitativa compete al giudice di merito entro i limiti di adeguatezza, proporzionalità e uniformità. Anche il terzo motivo principale fu rigettato: le tabelle non sono fonti di diritto e le nuove edizioni successive alla sentenza d’appello non impongono la rideterminazione in Cassazione; per denunciare l’errata applicazione tabellare occorrono, tra l’altro, specifica deduzione nel merito, produzione delle tabelle e puntuale indicazione dell’errore e della differenza risarcitoria. Il primo motivo incidentale fu rigettato per le medesime ragioni: il decesso costituisce il termine effettivo del pregiudizio alla salute e incide sulla misura del danno risarcibile. Il secondo motivo incidentale fu dichiarato inammissibile perché non indicava il motivo d’appello sul quale la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi. Il terzo fu dichiarato inammissibile, poiché contrapponeva alla liquidazione adottata un diverso criterio senza dimostrare un vizio giuridico o una sproporzione abnorme. Le spese del giudizio di legittimità furono integralmente compensate per la novità parziale delle questioni e l’evoluzione giurisprudenziale. La Corte diede atto dei presupposti per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1226 c.c.

    Fermo che l’esercizio del potere equitativo integrativo, riservato al Giudice di merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., deve assicurare l’adeguatezza del risarcimento alla utilità effettivamente perduta e la esigenza di uniforme liquidazione delle somme da corrispondere in situazioni identiche, qualora tali scopi non siano raggiungibili attraverso il criterio cd. tabellare, venendo in questione una ipotesi di danno biologico non contemplato dalle tabelle ritenute idonee per la liquidazione, il Giudice di merito è tenuto a fornire specifica indicazione degli elementi della fattispecie concreta considerati, ritenuti essenziali alla valutazione del danno e giustificativi del criterio di stima ritenuto confacente alla realizzazione dei risultati indicati, bene potendo ricorrere il Giudice, come base di calcolo, anche al sistema tabellare, dando però congrua rappresentazione delle modifiche apportate ai dati da esso desunti, che si sono rese necessarie dalla peculiarità della situazione oggetto della “aestimatio”.

    La liquidazione equitativa è un giudizio di diritto e deve conciliare adeguatezza del ristoro e uniformità. Se le tabelle non contemplano il caso concreto, il giudice deve esplicitare gli elementi considerati e le ragioni del criterio prescelto, potendo adattare i parametri tabellari con motivazione verificabile.

  • art. 2056 c.c.

    Ne segue che, nel caso in cui, debba essere liquidato il danno biologico per invalidità permanente ad un soggetto deceduto “ante tempus” per causa diversa dal fatto dannoso, e per il quale non possa quindi farsi applicazione del valore tabellare di riferimento per grado di invalidità ed età al momento del sinistro, dovendo essere commisurato l’ammontare del danno alla vita reale del soggetto piuttosto che alla aspettativa di vita media, il Giudice di merito bene può realizzare gli obiettivi cui deve conformarsi la discrezionalità equitativa mediante l’applicazione del valore monetario tabellare giornaliero previsto per la ITA moltiplicato per il numero di giorni della esistenza in vita del danneggiato, fatta salva, in ogni caso, ricorrendone i presupposti, la possibilità di incrementare tale valore attraverso la “personalizzazione” del danno risarcibile, purchè – qualora la questione della applicazione di possibili differenti modalità tecniche di quantificazione abbia costituito oggetto di discussione tra le parti – dia compiutamente conto delle ragioni della preferenza accordata ad uno piuttosto che ad un altro criterio liquidatorio”.

    Per il danno biologico da invalidità permanente quando il danneggiato muore, per causa estranea al fatto dannoso, prima della liquidazione, il risarcimento va riferito alla vita effettivamente vissuta. È utilizzabile il valore tabellare giornaliero ITA moltiplicato per i giorni di sopravvivenza, con eventuale personalizzazione motivata e spiegazione della preferenza tra criteri alternativi quando la questione sia stata discussa.

  • art. 2054 c.c.

    La Corte territoriale ha inoltre confermato la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e del danno biologico subito dalla L., in quanto la durata in vita della stessa, in stato di coma, per 810 giorni dalla data del sinistro, consentiva di ravvisare quell’“apprezzabile lasso di tempo” tra le lesioni e l’exitus necessario all’accertamento ed alla valutazione di uno status minorativo della capacità biologica e dinamico-relazionale del soggetto.

    Nel caso concreto la responsabilità del conducente fu confermata in applicazione della presunzione di colpa esclusiva, non essendo stata fornita la prova liberatoria; la massima formula del principio è richiamata nella ricostruzione della decisione d’appello, non autonomamente sviluppata dalla Cassazione.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno biologico, risolvendosi in una diminuzione o nella soppressione della capacità di agire della persona nel quotidiano, non può essere altrimenti riferito ed apprezzato che in relazione al tempo in cui perdura la vicenda esperienziale dell’essere umano.

    Il danno non patrimoniale alla salute è commisurato alla durata effettiva della compromissione biologica; con la morte cessa il pregiudizio alla salute della vittima e non sono risarcibili, iure hereditatis, conseguenze future ipotetiche relative a una sopravvivenza non verificatasi.

  • art. 371 c.p.c.

    La precedenza cronologica delle notifiche dei ricorsi, qualifica come principale quello proposto da L.C. e G.B.M.C., e come incidentale -risultando osservato il termine di cui all’art. 371 c.p.c., – quello proposto successivamente da B.M.G. e da L.G..

    L’impugnazione successiva contro la stessa sentenza è trattata come ricorso incidentale e deve rispettare il termine previsto dall’art. 371 c.p.c.; nel caso esaminato il termine risultava osservato.

  • art. 112 c.p.c.

    Nella specie i ricorrenti neppure individuano il motivo di gravame sul quale il Giudice di seconde cure avrebbe omesso di pronunciare, con la conseguenza che rimane precluso l’accesso al sindacato di legittimità sul vizio dedotto con la censura in esame.

    La denuncia di omessa pronuncia richiede l’indicazione specifica del motivo d’appello che si assume non esaminato; senza tale indicazione il motivo di cassazione non consente il controllo di legittimità.

  • art. 366 c.p.c.

    Nella specie i ricorrenti neppure individuano il motivo di gravame sul quale il Giudice di seconde cure avrebbe omesso di pronunciare, con la conseguenza che rimane precluso l’accesso al sindacato di legittimità sul vizio dedotto con la censura in esame.

    Il ricorso per cassazione deve specificare gli elementi necessari a identificare la censura processuale; in particolare, la deduzione di omessa pronuncia deve indicare puntualmente il motivo d’appello asseritamente ignorato.

  • art. 335 c.p.c.

    riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., i ricorsi proposti avversa la medesima sentenza da L.C. e G.B.M.C. (ricorso principale) nonchè da L.G. e G.B.M.G. (ricorso indentale), rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

    Le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza sono riunite in un unico giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Il rigetto dei ricorsi comporta la presa d’atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, nei casi e nella misura previsti dalla legge.

  • art. 138 D.Lgs. 209/2005

    La violazione di norma di diritto dovrà, infatti, ritenersi strettamente correlata alla definizione dei parametri della adeguatezza ed uniformità che questa Corte ha inteso riferire alle predette Tabelle: parametri ravvisabili esclusivamente per la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente e temporanea secondo il valore del punto-base con incremento progressivo in relazione al grado di invalidità e riduzione decrescente in funzione della età, secondo la diminuzione della aspettativa di vita.

    La Corte circoscrive il riferimento ai criteri tabellari uniformi per il danno biologico e menziona la disciplina degli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni quale previsione legislativa del criterio tabellare; la tabella per lesioni non lievi richiamata nel testo risultava non emanata.

  • art. 139 D.Lgs. 209/2005

    In conclusione, inapplicabile – per persistente inattuazione della norma di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139 e succ. mod.- la Tabella di liquidazione del danno biologico per lesioni di non lieve entità, finora non emanata, ed in difetto al tempo della decisione in grado di appello di criteri “uniformi” di liquidazione del danno biologico in caso di premorienza del danneggiato, non può ritenersi manifestamente sproporzionato o del tutto abnorme, e dunque censurabile per violazione dell’art. 2056 c.c., il criterio adottato dalla Corte d’appello di Ancona che ha liquidato il danno biologico subito da persona di anni 87 rimasta in coma fino all’exitus avvenuto, per cause indipendenti dalla lesione, circa tre anni dopo, in base al valore giornaliero della inabilità temporanea assoluta, modificato con incremento percentuale massimo in considerazione della particolare gravità della menomazione, e moltiplicato per il numero di giorni corrispondenti alla durata della vita effettiva, con attualizzazione dell’importo capitale e ristoro del danno da ritardata disponibilità dell’equivalente monetario del danno risarcito.

    La disposizione è richiamata per rilevare che la tabella legislativa prevista per le lesioni non lievi non era stata emanata. In assenza di criteri uniformi specifici per la premorienza, il criterio equitativo adottato dal giudice di merito non è censurabile se non manifestamente sproporzionato o abnorme.

Massime di principio

  • Quando la vittima di una lesione alla salute sopravvive per un apprezzabile periodo e muore per causa indipendente dal fatto dannoso, il danno biologico trasmissibile agli eredi va commisurato alla durata effettiva della vita e della menomazione, non alla durata futura ipotetica calcolata sulla base dell’aspettativa statistica.
  • Se le tabelle non prevedono una specifica modalità di liquidazione del danno biologico da premorienza, il giudice può utilizzare il valore giornaliero tabellare dell’inabilità temporanea assoluta moltiplicato per i giorni di sopravvivenza e adeguarlo alla gravità concreta della menomazione, anche mediante personalizzazione quando ne ricorrano i presupposti.
  • La liquidazione equitativa deve fondarsi su criteri obiettivi, verificabili e coerenti con adeguatezza e uniformità; quando il caso non è contemplato dalle tabelle, il giudice deve indicare gli elementi concreti considerati e motivare il criterio prescelto e gli eventuali adattamenti dei parametri tabellari.
  • La mera preferenza per una diversa tecnica di calcolo o per tabelle alternative, oppure la sola divergenza quantitativa tra metodi, non dimostra un vizio di legittimità: occorre indicare specificamente la violazione dei principi che governano la liquidazione equitativa e, per la censura tabellare, allegare e produrre nei gradi di merito le tabelle invocate e precisare l’errore e la differenza rilevante.
  • La denuncia di omessa pronuncia in cassazione deve indicare puntualmente il motivo d’appello sul quale il giudice avrebbe omesso di decidere; la sua mancata identificazione rende la censura inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDanno non patrimonialeNesso di causalità

Testo integrale

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