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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12883/2020 del 26/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente ha agito contro l’agente della riscossione chiedendo la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria iscritta, ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, su un immobile di sua proprietà a garanzia di una pluralità di crediti iscritti a ruolo, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c. Il Tribunale di Taranto, qualificata la domanda come opposizione agli atti esecutivi, ha accolto la domanda con sentenza non definitiva, annullando l’iscrizione ipotecaria e gli atti connessi, consequenziali e presupposti, e riservando al prosieguo la domanda risarcitoria. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi: ha contestato la competenza funzionale e per materia del Tribunale; la valutazione degli estratti di ruolo e della documentazione attestante le notificazioni delle cartelle; la violazione degli artt. 115 e 617 c.p.c.; l’applicabilità dell’intimazione prevista dall’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 all’iscrizione ipotecaria; l’ultrapetizione; la disciplina della notificazione diretta a mezzo posta delle cartelle; e la statuizione sulle spese. Il contribuente ha chiesto, tra l’altro, la sospensione del giudizio in attesa della decisione sulla querela di falso relativa alla relata di notificazione di una cartella. La Cassazione ha esaminato e accolto il terzo, il quarto e il sesto motivo; gli altri sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo, censurando la decisione del Tribunale di escludere in assoluto la rilevanza degli estratti di ruolo e delle copie delle relate di notificazione e di richiedere necessariamente gli originali. L’estratto di ruolo riproduce la parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate, consente di identificare natura ed entità dei crediti e può essere utilizzato anche per verificare la giurisdizione; la regolarità e la data della notificazione possono essere provate, nei casi indicati, mediante l’avviso di ricevimento senza produzione della copia integrale della cartella. Il giudice di rinvio dovrà quindi valutare la natura dei crediti, la propria giurisdizione e competenza, nonché l’ammissibilità, la tempestività e il merito delle domande sulla base della documentazione prodotta. È stato accolto anche il quarto motivo: l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 non è atto di espropriazione forzata e non richiede, per il solo fatto che sia trascorso un anno dalla notificazione della cartella, la preventiva intimazione di cui all’art. 50, comma 2; la questione va rivalutata in rinvio alla luce dei principi richiamati. Accolto infine il sesto motivo: per la notificazione diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 si applicano le norme del servizio postale ordinario, non quelle della L. n. 890/1982; la regolarità delle notificazioni dovrà essere nuovamente verificata. Il primo, il secondo, il quinto e il settimo motivo sono rimasti assorbiti, poiché le relative questioni dipendono dalla rivalutazione demandata al giudice di rinvio. La sentenza del Tribunale di Taranto è stata cassata con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre respinto la richiesta di sospensione, rimettendo al giudice di rinvio la valutazione dell’eventuale pregiudizialità del giudizio sulla querela di falso.

Norme richiamate

  • art. 77 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento

    L’iscrizione ipotecaria disciplinata dall’art. 77 non costituisce un atto dell’espropriazione forzata, ma una procedura alternativa; pertanto non è subordinata alla notificazione dell’intimazione ex art. 50, comma 2, richiesta invece per l’avvio dell’espropriazione oltre un anno dalla notificazione della cartella.

  • art. 50, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento

    L’intimazione prevista dall’art. 50, comma 2, è necessaria quando l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella, ma non costituisce un presupposto dell’iscrizione ipotecaria ex art. 77.

  • art. 49 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l’agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva (arg. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 49) ed esso, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale

    Il ruolo costituisce il titolo esecutivo posto a fondamento della riscossione coattiva e consente di riscontrare i dati riportati nella cartella.

  • art. 25, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2

    La cartella riporta il credito risultante dal ruolo; l’estratto di ruolo, quale riproduzione della parte pertinente del ruolo, può quindi fornire elementi identificativi della pretesa iscritta.

  • art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato

    Quando la cartella è notificata direttamente dall’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento secondo l’art. 26, comma 1, seconda parte, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982.

  • art. 1335 c.c.

    in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte,la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione

    La ricezione dell’atto al domicilio del destinatario fa operare la presunzione di conoscenza; questa può essere superata soltanto provando l’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. L’avviso di ricevimento è sufficiente a provare il perfezionamento e la data della notificazione.

  • art. 2700 c.c.

    La norma è richiamata nel motivo relativo alla prova documentale, ma la Corte risolve la questione sulla base dei principi concernenti l’efficacia dell’estratto di ruolo e la prova della notificazione, senza formulare una distinta interpretazione dell’art. 2700 c.c.

  • art. 38 c.p.c.

    La norma è indicata nel primo motivo, rimasto assorbito; la Corte non ne esamina il contenuto né formula un principio interpretativo.

  • art. 24 Cost.

    La disposizione è richiamata nei motivi rimasti assorbiti e non forma oggetto di una statuizione interpretativa della Corte.

  • art. 115 c.p.c.

    La norma è richiamata nel secondo motivo, rimasto assorbito; la Corte non decide la relativa censura.

  • art. 617 c.p.c.

    La norma è richiamata nel secondo motivo, rimasto assorbito; la Corte non decide la relativa censura.

  • art. 112 c.p.c.

    La norma è richiamata nel quinto motivo, rimasto assorbito; la Corte non decide la relativa censura.

  • art. 91, comma 1, c.p.c.

    La norma è richiamata nel settimo motivo, rimasto assorbito; la Corte demanda al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 96, comma 2, c.p.c.

    La disposizione è menzionata quale fondamento della domanda risarcitoria originaria, la cui decisione non è oggetto della pronuncia di legittimità.

  • artt. 137 e seguenti c.p.c.

    Le disposizioni sono richiamate nel sesto motivo accolto, ma la Corte fonda la decisione sulla disciplina speciale dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e sulle regole del servizio postale ordinario, senza fornire una distinta interpretazione degli artt. 137 e seguenti c.p.c.

  • art. 24, commi 5 e 6, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    La disposizione è richiamata nel primo motivo, assorbito, e non è oggetto di esame da parte della Corte.

  • art. 205 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La disposizione è richiamata nel primo motivo, assorbito, e non è oggetto di esame da parte della Corte.

  • art. 22-bis L. 24 novembre 1981, n. 689

    La disposizione è richiamata nel primo motivo, assorbito, e non è oggetto di esame da parte della Corte.

  • art. 5, comma 5, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669

    La norma è richiamata nel terzo motivo, accolto, ma la Corte non ne espone una specifica interpretazione.

  • artt. 1 e 6 D.M. 3 settembre 1999, n. 321

    Le disposizioni sono richiamate nel terzo motivo, accolto, ma la Corte non ne espone una specifica interpretazione.

  • art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma è richiamata nel sesto motivo, accolto, ma la Corte non ne fornisce una distinta interpretazione.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890

    in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato

    La disciplina della L. n. 890/1982 non si applica alla notificazione diretta della cartella effettuata dall’agente della riscossione con raccomandata e avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo è la riproduzione della parte del ruolo relativa alla pretesa azionata nei confronti del singolo contribuente e costituisce prova idonea della natura e dell’entità del credito, anche ai fini della verifica della giurisdizione; non può essere escluso come mero atto interno né assimilato a una sintesi discrezionale dell’agente della riscossione.
  • Il ruolo costituisce il titolo esecutivo della riscossione coattiva. Se è provata la regolare notificazione della cartella, l’agente della riscossione non è tenuto a produrne in giudizio la copia integrale; la prova del perfezionamento e della data della notificazione diretta mediante raccomandata può essere fornita con l’avviso di ricevimento.
  • Quando la cartella perviene all’indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.; spetta al destinatario superarla provando di essere stato, senza propria colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione.
  • L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 non è un atto dell’espropriazione forzata, ma una procedura ad essa alternativa; non è quindi necessaria l’intimazione ex art. 50, comma 2, prevista per l’espropriazione non iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella.
  • La notificazione della cartella eseguita direttamente dall’agente della riscossione con raccomandata e avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602/1973, è regolata dalle norme del servizio postale ordinario e non dalla L. n. 890/1982.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveProveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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