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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12888/2020 del 26/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

Una società in accomandita semplice in liquidazione, proprietaria di un lotto sottoposto a vincolo paesaggistico ma non assolutamente inedificabile secondo il PRG allora vigente, aveva presentato il 26 gennaio 1999 domanda di concessione edilizia per realizzare un edificio residenziale. Aveva poi chiesto al Tribunale di Perugia di accertare la responsabilità extracontrattuale del Comune per non avere tempestivamente adeguato il PRG al PTCP provinciale, approvato il 18 luglio 2000, e di condannarlo al risarcimento di Euro 267.296,53 oltre accessori. Secondo la società, l’art. 36, comma 5, delle NTA del PTCP imponeva l’adeguamento entro un anno e, in mancanza, comportava l’inedificabilità assoluta; tale disciplina avrebbe leso il suo interesse legittimo pretensivo e impedito l’esercizio dello jus aedificandi. Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 1883/2016, aveva dichiarato la responsabilità del Comune e rimesso la causa in istruttoria per la quantificazione del danno. Il Comune aveva appellato; la Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 581/2018 depositata il 13 agosto 2018, aveva accolto l’appello e riformato integralmente la decisione, escludendo l’obbligo di adeguamento e ogni illecito. Dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, il socio accomandatario e la curatela, quali successori ex art. 110 c.p.c., hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi. Il primo denunciava motivazione perplessa o incomprensibile sull’interpretazione dell’art. 36, comma 5, NTA. Il secondo deduceva violazione dell’art. 2043 c.c. e di norme urbanistiche e paesaggistiche, sostenendo che il mancato adeguamento avesse leso l’interesse pretensivo e che la disposizione del PTCP non potesse sopprimere lo jus aedificandi oltre i presupposti e i limiti temporali delle misure di salvaguardia. Il terzo lamentava l’omessa considerazione delle regole sul rilascio del titolo edilizio e sull’autorizzazione paesaggistica, nonché l’effetto che l’inedificabilità avrebbe avuto sui poteri comunali. Il quarto censurava l’interpretazione dell’art. 36, comma 5, sostenendo che l’adeguamento tutelasse anche i proprietari e consentisse di conservare le potenzialità edificatorie. Il quinto denunciava violazione dell’art. 324 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe attribuito rilievo a considerazioni del TAR che non avevano acquisito efficacia di giudicato. Il sesto lamentava l’omesso esame della titolarità dell’interesse legittimo pretensivo connesso alla domanda del 1999. Il settimo contestava la ricostruzione degli atti comunali del 26 novembre 2001 e del 6 maggio 2012 e deduceva che la revoca dell’adeguamento parzialmente avviato avesse leso quell’interesse. La Cassazione ha inoltre rilevato che, nel giudizio di merito, era stata discussa la tempestività del procedimento per il rilascio del titolo edilizio, anche con riferimento al termine previsto dall’art. 4 del D.L. n. 398/1993, convertito dalla L. n. 493/1993, ma tale questione non è stata devoluta con uno specifico motivo di ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo motivo, perché la motivazione della Corte d’appello sull’art. 36, comma 5, era comprensibile, e il quinto, perché i passaggi della sentenza del TAR richiamati in appello erano argomenti sussidiari, non statuizioni vincolanti per giudicato. Ha esaminato congiuntamente gli altri motivi, rilevando che la Corte d’appello aveva affrontato soltanto la questione dell’interpretazione dell’art. 36, comma 5, e aveva considerato assorbite le altre questioni, senza decidere quella preliminare e logicamente prioritaria relativa al rispetto del termine legale del procedimento di rilascio del titolo edilizio. Poiché al momento del diniego era vigente un nuovo PRG che rendeva il lotto inedificabile, occorreva prima accertare se tale nuovo strumento fosse sopravvenuto entro o oltre la durata legale del procedimento: se fosse intervenuto tempestivamente, il mancato adeguamento del PRG precedente al PTCP sarebbe stato irrilevante; se fosse intervenuto oltre il termine, avrebbero potuto assumere rilievo le conseguenze del mancato adeguamento. I ricorrenti, tuttavia, non hanno censurato l’omessa pronuncia della Corte d’appello sulla questione del termine, né hanno impugnato specificamente la statuizione di assorbimento. Di conseguenza, le censure sull’art. 36, comma 5, sono state dichiarate prive di interesse, non potendosi stabilire se il diniego fosse riconducibile al mancato adeguamento oppure al PRG sopravvenuto adottato all’esito di un procedimento tempestivo. La Corte non ha quindi risolto nel merito la questione interpretativa dell’obbligo di adeguamento. Ha compensato integralmente le spese, in ragione della peculiarità della vicenda, e ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La motivazione che la corte territoriale offre nell’impugnata sentenza è ben comprensibile, non risultando afflitta da alcuna ambiguità o addirittura oscurità tali da non consentire la ricostruzione dell’iter logico percorso, dispiegandosi questo ictu oculi nella interpretazione dell’art. 36, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) per escludere ogni illiceità che riconduca all’art. 2043 c.c. il mancato adeguamento del PRG da parte del Comune di Perugia per il quale la suddetta norma aveva conferito un termine.

    La censura motivazionale non è fondata quando la motivazione consente di ricostruire con chiarezza il percorso logico seguito dal giudice.

  • art. 324 c.p.c.

    Tali passi, però” nella sentenza qui impugnata, costituiscono esclusivamente mere argomentazioni sussidiarie all’interpretazione che la corte territoriale non si è astenuta dal compiere essa stessa, manifestandola poi con basilari argomentazioni proprie.

    Le argomentazioni contenute in una decisione che non ha prodotto giudicato sulla questione non vincolano il giudice successivo; il loro richiamo come argomenti sussidiari non integra, nel caso, violazione del giudicato.

  • art. 2043 c.c.

    Quanto, poi, alla titolarità di interesse legittimo pretensivo non può negarsi che essa sia configurabile qualora sussista un apprezzabile affidamento al contenuto dello strumento urbanistico vigente al momento della proposizione della richiesta del titolo abilitativo.

    La titolarità di un interesse legittimo pretensivo può essere configurabile, ai fini della tutela risarcitoria, quando il richiedente abbia un apprezzabile affidamento sulla disciplina dello strumento urbanistico vigente al momento della domanda; la responsabilità nel caso concreto, tuttavia, non è stata accertata, perché è rimasta non esaminata la questione della tempestività del procedimento.

  • art. 110 c.p.c.

    Hanno presentato ricorso, quali successori ex art. 110 c.p.c., della società Italcos, nelle more cancellata dal Registro delle Imprese, M.P. – già suo socio accomandatario – e il Fallimento di (OMISSIS) s.a.s. e della socia accomandataria illimitatamente responsabile G.S..

    La Corte indica che il ricorso è stato proposto dal socio accomandatario e dalla curatela in qualità di successori processuali della società cancellata; la sentenza non formula una distinta regola interpretativa sull’articolo.

  • art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493

    La pubblica amministrazione deve rispettare determinati limiti temporali nell’espletare il procedimento avviato dalla richiesta.

    La durata legale del procedimento di rilascio del titolo edilizio costituisce una questione preliminare per valutare la rilevanza del successivo mutamento dello strumento urbanistico rispetto alla domanda.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Quando la domanda di risarcimento per il mancato rilascio di un titolo edilizio dipende anche dalla sopravvenienza di un nuovo strumento urbanistico, occorre accertare preliminarmente se tale strumento sia intervenuto entro la durata legale del procedimento. Se è intervenuto tempestivamente, il precedente mancato adeguamento urbanistico può risultare irrilevante per spiegare il diniego; se è intervenuto oltre il termine, possono invece assumere rilievo le conseguenze del mancato adeguamento.
  • La titolarità di un interesse legittimo pretensivo, rilevante ai fini risarcitori, può configurarsi quando sussista un apprezzabile affidamento sul contenuto dello strumento urbanistico vigente al momento della presentazione della richiesta del titolo abilitativo.
  • La censura di omessa pronuncia o di erroneo assorbimento deve investire specificamente la questione rimasta senza decisione; in mancanza, le censure che presuppongono la soluzione di quella questione possono essere dichiarate prive di interesse.
  • Una motivazione non è affetta da vizio di incomprensibilità quando permette di ricostruire chiaramente l’iter logico seguito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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