Cassazione Civile, Sentenza n. 12882/2020 del 26/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari del fondo)
La controversia
I proprietari di un fondo convennero in giudizio il Comune, deducendo che l’espropriazione di una porzione del terreno e la realizzazione di un impianto pubblico di depurazione avevano reso inutilizzabile per l’agricoltura la parte residua. Allegarono la presenza di detriti e materiali di risulta non rimossi, l’insufficiente altezza e la mancanza in alcuni tratti del muro di contenimento, nonché l’inadeguatezza di un pozzetto che favoriva il reflusso delle acque sul fondo. Il Comune attribuì i danni all’impresa appaltatrice e alla subappaltatrice, chiamandole in causa, e chiamò anche la propria assicuratrice. Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 1305/2014, accolse la domanda nei confronti delle società e la rigettò nei confronti del Comune. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 388/2016 del 26 luglio 2016, accolse l’appello dell’impresa appaltatrice e condannò in solido al risarcimento anche il Comune, ravvisando un concorso tra difetti di progettazione imputabili al Comune e difetti esecutivi imputabili all’appaltatrice e alla subappaltatrice. Il Comune ricorse in Cassazione con tre motivi: contestò l’assenza di una specifica condotta colposa propria e l’applicazione della solidarietà ex art. 2055 c.c. a danni che riteneva distinti; denunciò l’omesso esame del proprio apporto causale; lamentò un difetto assoluto o apparente di motivazione circa gli errori progettuali. L’appaltatrice propose ricorso incidentale in cinque motivi, deducendo, tra l’altro, di essersi attenuta al progetto, l’omesso esame del contratto di subappalto e delle ammissioni della subappaltatrice, l’erronea applicazione della solidarietà, nonché ultrapetizione per la condanna diretta in favore dei danneggiati. La subappaltatrice propose ricorso incidentale in quattro motivi, contestando la nullità e l’incomprensibilità dell’atto di citazione, la motivazione della sentenza, la propria chiamata in causa e la condanna risarcitoria.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale del Comune e i ricorsi incidentali dell’appaltatrice e della subappaltatrice. Ha ritenuto infondate le censure del Comune: la Corte d’appello aveva individuato una condotta colposa concreta nella progettazione dell’opera, e più condotte concorrenti avevano prodotto un unico danno, consistente nella perdita o diminuzione della possibilità di utilizzare il fondo per l’attività agricola; era quindi applicabile la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., anche se le condotte erano autonome e riconducibili a soggetti diversi. La motivazione d’appello non era apparente e individuava gli specifici profili progettuali rilevanti. I motivi dell’appaltatrice sono stati dichiarati inammissibili o rigettati: alcuni muovevano da presupposti fattuali diversi da quelli accertati, altri erano irrilevanti perché l’appaltatrice aveva comunque concorso con una propria condotta alla produzione del danno unitario e rispondeva per l’intero verso i danneggiati; la censura di ultrapetizione era infondata, essendo stata formulata in appello un’espressa domanda di condanna diretta. I motivi della subappaltatrice sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati, per carenze di specificità e per mancata valida censura dell’accertamento d’appello sulla chiarezza dell’atto di citazione; il motivo sulla responsabilità era formulato in modo confuso e non confutava adeguatamente la qualificazione della società come successore dell’impresa chiamata in causa. Le spese di legittimità sono state compensate nei rapporti tra Comune, appaltatrice e subappaltatrice; tali soggetti sono stati condannati in solido a rifondere ai proprietari le spese, liquidate in Euro 8.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre accessori. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 2055 c.c.
Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha fatto applicazione dell’art. 2055 c.c., avendo accertato in fatto la sussistenza di più condotte colpose che hanno concorso a provocare un danno unitario, rappresentato dalla perduta o diminuita utilizzabilità del fondo di proprietà degli attori.
Quando più condotte colpose, anche autonome e distinte, concorrono a produrre un danno unitario, i loro autori rispondono solidalmente verso il danneggiato per l’intero risarcimento; il riparto interno resta distinto dal diritto del danneggiato.
art. 1176, comma 2, c.c.
Il primo sarà tenuto al risarcimento quando, con la diligenza professionale di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, si sarebbe potuto avvedere del vizio progettuale, e non l’abbia fatto;
L’appaltatore può rispondere verso i terzi dei danni derivanti da un vizio progettuale fornito dal committente quando, usando la diligenza professionale richiesta, avrebbe potuto rilevarlo e non lo abbia segnalato o prevenuto.
art. 2043 c.c.
Quando, infatti, la realizzazione di un’opera arrechi danni a terzi; quando tali danni siano provocati non da una malaccorta esecuzione, ma da un vizio progettuale; e quando il progetto sia stato fornito dal committente all’appaltatore (tre condizioni accertate nel presente giudizio dal giudice di merito), dei danni suddetti possono essere chiamati a rispondere sia l’appaltatore che il committente.
La responsabilità aquiliana per danni a terzi derivanti da un’opera può gravare sia sul committente, per aver disposto l’esecuzione di un progetto viziato, sia sull’appaltatore, se il vizio era riconoscibile con la diligenza professionale dovuta.
art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c.
Innanzitutto è inammissibile perchè in violazione di quanto imposto, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, non trascrive, nè riassume, le parti dell’atto di citazione che sostiene essere state inintelligibili.
È inammissibile la censura che denuncia l’inintelligibilità di un atto processuale senza riportare o riassumere nel ricorso per cassazione i passaggi rilevanti dell’atto stesso.
art. 99 c.p.c.
Una volta accertato che gli attori estesero espressamente la loro domanda nei confronti della Edilver, diventano irrilevanti le ragioni per le quali il Comune abbia chiesto a suo tempo di essere tenuto indenne dalla Edilver
La decisione sulla domanda diretta dei danneggiati nei confronti del terzo chiamato dipende dall’espressa domanda formulata dagli attori; la distinta domanda di manleva proposta dal chiamante non ne determina l’estensione né rileva quando non sia stata decisa.
art. 112 c.p.c.
Rispetto alla domanda di manleva formulata dal Comune non può esservi ultrapetizione, perchè su tale domanda la Corte d’appello non si è pronunciata; rispetto alla domanda attorea non vi è stata ultrapetizione, perchè gli attori in appello formularono una espressa domanda di condanna della Edilver in solido con gli altri coobbligati per tutti i danni patiti.
Non sussiste ultrapetizione se il giudice condanna il terzo chiamato in conformità a una domanda espressamente proposta dai danneggiati; né può configurarsi una pronuncia ultra petita su una domanda di manleva sulla quale il giudice non si è pronunciato.
art. 115 c.p.c.
Infatti, poichè il danno finale lamentato dagli attori è stato il frutto di più azioni ed omissioni, l’autore di ciascuna di esse era obbligato a risponderne per l’intero, e le eventuali confessioni od ammissioni della DG Elettrotecnica avrebbero potuto rilevare solo nel rapporto fra questa e gli altri coobbligati, ma non già nel rapporto fra i danneggiati e la società appaltatrice.
Le ammissioni di uno dei corresponsabili circa una delle condotte concorrenti non escludono la responsabilità per l’intero degli altri corresponsabili verso i danneggiati, quando il danno finale sia unitario.
art. 2697 c.c.
Infatti, poichè il danno finale lamentato dagli attori è stato il frutto di più azioni ed omissioni, l’autore di ciascuna di esse era obbligato a risponderne per l’intero, e le eventuali confessioni od ammissioni della DG Elettrotecnica avrebbero potuto rilevare solo nel rapporto fra questa e gli altri coobbligati, ma non già nel rapporto fra i danneggiati e la società appaltatrice.
La pronuncia non enuncia una distinta regola di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c.; il passaggio citato riguarda l’effetto della pluralità di condotte concorrenti e l’irrilevanza, verso i danneggiati, delle ammissioni relative ai rapporti interni tra corresponsabili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La motivazione della sentenza impugnata dunque non manca ne è apparente; la circostanza, poi, che essa possa dirsi “insufficiente” non può più, dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, costituire motivo di ricorso per cassazione.
La mera insufficienza della motivazione non integra, dopo la riforma, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; la censura deve riguardare l’omesso esame di un fatto decisivo nei limiti previsti dalla norma.
art. 101 c.p.c.
In ogni caso, e nel merito, la Corte d’appello ha ritenuto (p. 10 della sentenza) che l’atto di citazione era chiaro ed esaustivo per quanto concerneva le cause del danno lamentato ed il risarcimento richiesto, e tale valutazione non risulta validamente censurata, essendosi la ricorrente incidentale limitata a ribadire che l’atto era nullo, ma senza indicare per quali ragioni la valutazione compiuta dalla Corte d’appello circa la esaustività dell’atto di citazione sarebbe stata erronea.
La doglianza relativa alla lesione del contraddittorio non è sufficiente se non specifica in che modo le carenze dell’atto introduttivo abbiano impedito la difesa e quali difese decisive non siano state esercitabili; nel caso concreto, l’atto è stato ritenuto chiaro ed esaustivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico delle parti ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
Il rigetto dell’impugnazione comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Massime di principio
- Se un’opera arreca danni a terzi a causa di un vizio del progetto predisposto dal committente, il committente può risponderne per averne disposto l’esecuzione; l’appaltatore può concorrere nella responsabilità quando, con la diligenza professionale dovuta, avrebbe potuto riconoscere il vizio e non vi abbia posto rimedio.
- Quando più condotte colpose, anche autonome e riconducibili a soggetti diversi, concorrono a produrre un danno unitario, tutti i corresponsabili rispondono solidalmente per l’intero nei confronti del danneggiato, restando impregiudicati i rapporti interni e il regresso tra coobbligati.
- L’unitarietà del danno risarcibile non viene meno perché esso si compone di più voci o deriva da condotte materiali diverse, se il pregiudizio complessivo dedotto è unico.
- La doglianza di nullità o incomprensibilità dell’atto introduttivo deve individuare e riprodurre o riassumere i passaggi contestati, spiegare il concreto pregiudizio difensivo e indicare quali difese decisive siano state impedite; in difetto, la censura è inammissibile o non adeguatamente fondata.
- Non sussiste ultrapetizione quando la condanna del terzo chiamato corrisponde a una domanda diretta espressamente formulata dai danneggiati; la domanda di manleva del chiamante, se non decisa, non comporta una pronuncia ultra petita.
- Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro la decisione impugnata, la decisione ritenuta corretta e la regola che si assume violata; la mera giustapposizione di affermazioni e principi non consente alla Corte di individuare una censura ammissibile.
- La mera insufficienza della motivazione non è, di per sé, motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
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