Cassazione Civile, Sentenza n. 12884/2020 del 26/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il destinatario di una serie di cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada aveva proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro l’agente della riscossione. Il Giudice di pace di Desio aveva rigettato l’opposizione; il Tribunale di Monza, con sentenza n. 2424/2016 pubblicata il 19 settembre 2016, aveva riformato parzialmente la decisione dichiarando prescritti alcuni crediti. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma il testo della decisione non ne riporta le rubriche né il contenuto specifico, poiché la Corte non ha esaminato il merito. Dalla ricostruzione del ricorso emerge soltanto che erano state contestate le cartelle e le pretese sottostanti, deducendo anche la mancata notificazione delle contravvenzioni e, almeno per alcune pretese, la prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, nn. 1 e 2, c.p.c., perché la copia della sentenza impugnata, quella del ricorso telematico e quella della relazione di notificazione via PEC, depositate nel termine, erano prive dell’attestazione di conformità all’originale telematico con sottoscrizione autografa del difensore, richiesta dall’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della L. n. 53/1994. La documentazione conforme non era stata prodotta neppure dalla controparte, rimasta intimata, né le attestazioni erano state depositate entro la data dell’udienza. La Corte ha inoltre osservato, per completezza, che il ricorso era inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: l’esposizione dei fatti non consentiva di ricostruire le specifiche contestazioni riferite a ciascuna cartella, le difese dell’agente della riscossione, le ragioni della decisione di primo grado e gli elementi necessari a valutare l’interesse ad agire. L’improcedibilità ha assorbito l’esame dei quattro motivi. Nulla sulle spese, non essendosi la società intimata difesa; dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto e nei limiti dovuti.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, nn. 1 e 2, c.p.c.
La copia del provvedimento impugnato e la copia dello stesso ricorso (che risulta redatto e sottoscritto in modalità telematica), con la copia della relazione di notificazione alla parte intimata (che risulta effettuata a mezzo P.E.C.), che sono state prodotte dal ricorrente nel termine perentorio previsto dalla legge, difettano tutte dell’attestazione di conformità all’originale telematico con sottoscrizione autografa del legale, richiesta dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1 bis e 1 ter.
La mancanza, nei documenti richiesti per il deposito del ricorso per cassazione, dell’attestazione di conformità all’originale telematico richiesta dalla legge comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369, comma 2, nn. 1 e 2, c.p.c., quando la documentazione conforme non sia altrimenti prodotta entro il termine rilevante.
L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis e 1-ter
La copia del provvedimento impugnato e la copia dello stesso ricorso (che risulta redatto e sottoscritto in modalità telematica), con la copia della relazione di notificazione alla parte intimata (che risulta effettuata a mezzo P.E.C.), che sono state prodotte dal ricorrente nel termine perentorio previsto dalla legge, difettano tutte dell’attestazione di conformità all’originale telematico con sottoscrizione autografa del legale, richiesta dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1 bis e 1 ter.
Per le copie telematiche depositate in cassazione la conformità all’originale telematico deve risultare dall’attestazione prescritta, munita della sottoscrizione autografa del difensore; la sua omissione, nei documenti indicati, determina l’improcedibilità del ricorso alle condizioni precisate dalla decisione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.
L’esposizione sommaria dei fatti deve permettere alla Corte di ricostruire autonomamente e in modo chiaro i fatti sostanziali e processuali rilevanti, senza consultare altri atti, e costituisce un requisito di contenuto-forma la cui carenza rende il ricorso inammissibile.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La dichiarazione di improcedibilità dell’impugnazione integra il presupposto processuale per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto e nei limiti in cui è dovuto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
L’ulteriore contributo è parametrato a quello dovuto per il ricorso, secondo la disciplina richiamata dall’art. 13, comma 1-bis, e resta dovuto soltanto se e nei limiti in cui il contributo originario sia dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile quando le copie telematiche della sentenza impugnata, del ricorso e della relazione di notificazione depositate entro il termine sono prive dell’attestazione di conformità all’originale telematico richiesta dalla legge e tale carenza non viene sanata mediante produzione conforme entro la data dell’udienza, né dalla controparte.
- Il requisito di esposizione sommaria dei fatti previsto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. impone di esporre, con sufficiente completezza, le pretese delle parti, i presupposti di fatto e di diritto, le eccezioni e difese, lo svolgimento dei giudizi di merito e le ragioni essenziali delle decisioni, così da consentire alla Corte di comprendere le censure senza consultare altri atti.
- La carenza dell’esposizione dei fatti è rilevante quando impedisce di identificare le contestazioni specificamente riferite alle singole pretese e di verificare l’interesse ad agire del ricorrente.
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