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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12890/2020 del 26/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La committente aveva affidato, con contratto del 16 marzo 2006, l’esecuzione di opere presso uno snodo ferroviario a un’associazione temporanea di imprese, alla quale era poi subentrata un’altra associazione temporanea. Contestando inadempimenti dell’appaltatrice, la committente riteneva risolto il contratto e otteneva dal Tribunale di Trieste il decreto ingiuntivo n. 423/2009 contro la compagnia assicurativa garante per 544.497,88 euro, oltre interessi e spese. La compagnia proponeva opposizione, contestando an e quantum e chiedendo la rivalsa verso le imprese coinvolte; la committente domandava in subordine il risarcimento dei danni da inadempimento. Con sentenza n. 701/2012, il Tribunale accoglieva l’opposizione, riteneva cessata la garanzia per il venir meno dell’obbligazione garantita, revocava il decreto e condannava la committente a restituire quanto ricevuto. La committente appellava. Dichiarato il fallimento di una delle società il 26 giugno 2013, riassumeva il giudizio il 29 luglio 2015. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 639/2016 pubblicata il 21 ottobre 2016, accoglieva l’eccezione della curatela secondo cui il termine per la riassunzione era già decorso dalla comunicazione via PEC del 30 settembre 2014 inviata al difensore della committente in un diverso giudizio pendente a Roma, e dichiarava estinto il processo. Nel primo motivo di ricorso, la committente denunciava violazione degli artt. 83, 84, 170, 305 e 307 c.p.c. e dell’art. 14 preleggi, sostenendo che la comunicazione in altro procedimento e a un avvocato diverso da quello costituito nel giudizio da riassumere non integrasse conoscenza legale idonea a far decorrere il termine; denunciava inoltre l’omesso esame della diversità dei difensori. Con il secondo motivo contestava che l’eventuale tardiva riassunzione determinasse l’estinzione dell’intero giudizio, deducendo la scindibilità delle cause connesse e l’incidenza dell’interruzione limitata alla posizione della società fallita. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata, denunciava l’omesso esame dei motivi di appello e la nullità della sentenza, qualora l’inciso motivazionale sul rigetto dell’appello fosse inteso come decisione di merito.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la sentenza impugnata conteneva soltanto una declaratoria di estinzione: l’inciso sul rigetto dell’appello era un refuso, non accompagnato da una statuizione dispositiva o da un coerente esame nel merito. Ha accolto il primo motivo: la PEC inviata dal curatore era, in astratto, una comunicazione idonea quanto a mittente e modalità, ma non faceva decorrere il termine perché non si riferiva specificamente al processo interrotto ed era stata indirizzata a un avvocato diverso dal procuratore costituito in quel processo. Il singolo difensore non è tenuto a conoscere tutti i procedimenti della parte; l’effetto di sostituzione procuratoria riguarda gli atti e le comunicazioni relativi al processo per il quale è stata conferita la procura. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    Il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, comma 3 (inserito dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 41), il quale dispone che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, ha introdotto un nuovo caso di interruzione automatica del processo.

    La dichiarazione di fallimento interrompe automaticamente il processo, senza necessità della dichiarazione o notificazione dell’evento prevista per le ipotesi ordinarie.

  • art. 305 c.p.c.

    La conoscenza che innesca il decorso del termine per la riassunzione, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., è dunque la “conoscenza legale”, concetto che non può intendersi riferito soltanto alle forme previste dell’art. 300 c.p.c., comma 1, ma deve ritenersi esteso anche ai casi in cui la conoscenza risulti da atti aventi fede privilegiata (attraverso, ad esempio, il deposito in giudizio di copia autentica della sentenza o di certificazione del registro delle imprese).

    Il termine perentorio per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, non dal mero verificarsi dell’evento né da una conoscenza di fatto; la conoscenza deve risultare da una dichiarazione, notificazione o certificazione assistita da fede privilegiata e, secondo il principio enunciato dalla Corte, riferirsi specificamente al processo da riassumere ed essere portata al procuratore costituito in quel processo.

  • art. 300 c.p.c.

    Ai fini dell’idoneità della conoscenza dell’evento interruttivo a far decorrere il termine di riassunzione, ex art. 305 c.p.c., non è sufficiente, pertanto, il carattere formalmente “legale” della stessa (e cioè che essa sia acquisita per il tramite di atti muniti di fede privilegiata, quali le dichiarazioni, le notificazioni o le certificazioni rappresentative dell’evento medesimo), ma è necessario che abbia specificamente ad oggetto tanto l’evento in sè considerato quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i propri effetti.

    La comunicazione dell’evento interruttivo prevista nel quadro degli artt. 300 e 305 c.p.c. deve consentire di identificare non solo l’evento, ma anche il processo sul quale esso produce l’interruzione. La comunicazione inviata a un avvocato che assiste la parte in un procedimento diverso non equivale a conoscenza legale nel processo da riassumere.

  • art. 170 c.p.c.

    Come rettamente rilevato dalla ricorrente tale effetto concerne solo le comunicazioni di atti e provvedimenti relativi al processo per il quale è stata conferita procura e per quanto essi rilevano all’interno di quel processo.

    La sostituzione procuratoria fa sì che le comunicazioni al difensore costituito siano riferibili alla parte soltanto nell’ambito del processo per il quale è stata conferita la procura; non consente di imputare alla parte, nel diverso giudizio, la comunicazione indirizzata a un suo altro difensore.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La comunicazione descritta non poteva, infatti, considerarsi idonea a far decorrere il termine per la riassunzione (non perchè proveniente dal curatore del fallimento anzichè dal suo difensore, nè perchè effettuata a mezzo p.e.c., ma) perchè effettuata – come si ricava dall’esame del documento indicato in ricorso, nel rispetto degli oneri di specificità dettati dall’art. 366 c.p.c., n. 6 – senza specifico riferimento al processo de quo e perchè – come può desumersi dallo stesso documento, cui questa Corte ha diretto accesso trattandosi di questione di rito, e come del resto è pacifico in causa – diretta a procuratore diverso da quello che patrocinava la parte nel procedimento.

    Nel ricorso per cassazione il documento su cui si fonda la censura deve essere indicato con la specificità richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; nella specie tale requisito ha consentito alla Corte di verificare il contenuto e il destinatario della comunicazione.

  • art. 48, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 82/2005

    la comunicazione della dichiarazione dell’evento interruttivo del giudizio, effettuata mediante posta elettronica certificata dal difensore della parte interessata dallo stesso a quello della controparte, è equivalente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 48, commi 1 e 2, alla notificazione a mezzo posta ed è pertanto idonea, in mancanza di prova contraria, a dimostrare la conoscenza legale dell’evento da parte del destinatario

    La PEC può essere un mezzo idoneo a veicolare una comunicazione munita di efficacia legale; la validità del mezzo, tuttavia, non supplisce alla necessità che la comunicazione identifichi lo specifico processo interrotto e sia indirizzata al procuratore costituito in quel processo.

  • art. 30 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    Essa è stata posta in essere dal curatore, l’organo che la legge individua come il soggetto che tale comunicazione deve porre in essere e che – ai sensi della L. Fall., art. 30 – è pubblico ufficiale per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, ed è stata veicolata attraverso mezzo all’uopo consentito dalla legge.

    Il curatore fallimentare, quale pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, può comunicare l’evento interruttivo con efficacia di conoscenza legale; la comunicazione da lui proveniente deve comunque soddisfare i requisiti relativi al processo interessato e al destinatario.

  • art. 92 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    si consideri che ai sensi della L. Fall., art. 92, la comunicazione avviene a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore

    La disciplina fallimentare ammette la comunicazione tramite PEC, raccomandata o telefax; tale indicazione è richiamata per confermare l’idoneità del mezzo utilizzato, non per derogare ai requisiti relativi alla specificità del processo e al destinatario.

  • art. 291 c.p.c.

    Avendo la ricorrente depositato “atto di integrazione del contraddittorio a valere anche come rinnovazione ex art. 291 c.p.c.”, la causa è stata fissata per l’udienza pubblica odierna.

    La disposizione è menzionata per descrivere la rinnovazione e l’integrazione del contraddittorio in cassazione; la Corte non ne ricava una distinta regola decisoria sul merito del ricorso.

  • art. 103 c.p.c.

    Con il secondo motivo la ricorrente deduce, inoltre, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 103,305 e 307 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, per avere la Corte d’appello fatto discendere dalla asserita tardiva riassunzione del processo la sua estinzione totale.

    La norma è indicata soltanto come fondamento di un motivo rimasto assorbito; la Corte non decide la questione della scindibilità delle cause riunite né formula un principio interpretativo su di essa.

  • art. 307 c.p.c.

    Con il secondo motivo la ricorrente deduce, inoltre, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 103,305 e 307 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, per avere la Corte d’appello fatto discendere dalla asserita tardiva riassunzione del processo la sua estinzione totale.

    La norma è richiamata come fondamento della censura sull’estinzione, ma il relativo motivo è assorbito; la Cassazione non decide la questione.

  • art. 84 c.p.c.

    Come rettamente rilevato dalla ricorrente tale effetto concerne solo le comunicazioni di atti e provvedimenti relativi al processo per il quale è stata conferita procura e per quanto essi rilevano all’interno di quel processo.

    La capacità rappresentativa del difensore e il correlato effetto sostitutivo operano entro i limiti del mandato processuale e del giudizio per cui la procura è stata rilasciata; non si estendono alle comunicazioni ricevute da un difensore incaricato in un distinto procedimento.

  • art. 14 preleggi

    Con il primo motivo di ricorso RFI denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83,84,170,305 e 307 c.p.c., nonchè dell’art. 14 preleggi, per avere la Corte d’appello erroneamente individuato la decorrenza del termine per la riassunzione del processo interrotto.

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione al divieto di applicazione analogica di norme eccezionali; la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione decisoria.

  • art. 83 c.p.c.

    Come rettamente rilevato dalla ricorrente tale effetto concerne solo le comunicazioni di atti e provvedimenti relativi al processo per il quale è stata conferita procura e per quanto essi rilevano all’interno di quel processo.

    La procura individua il processo nel quale il difensore rappresenta la parte; la comunicazione al difensore di altro giudizio non vale, per il solo fatto che riguarda la medesima parte, quale comunicazione al procuratore costituito nel processo da riassumere.

Massime di principio

  • Quando il fallimento di una parte determina l’interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell’evento, non dal giorno in cui il fallimento è dichiarato né da una conoscenza di fatto acquisita aliunde.
  • La conoscenza legale dell’evento interruttivo, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, deve risultare da una dichiarazione, notificazione o certificazione assistita da fede privilegiata e deve identificare specificamente sia l’evento sia il processo sul quale esso produce effetti.
  • La comunicazione dell’intervenuto fallimento può provenire dal curatore ed essere trasmessa via PEC; l’idoneità del mittente e del mezzo non basta però se la comunicazione non indica lo specifico processo da riassumere.
  • Se la parte è costituita, la comunicazione deve essere diretta al procuratore che la rappresenta nel processo interrotto. La comunicazione inviata a un avvocato che assiste la stessa parte in un diverso procedimento non fa decorrere il termine nel processo da riassumere, poiché il singolo difensore non è tenuto a conoscere tutte le pendenze della parte.
  • La sostituzione procuratoria comporta che gli atti e le comunicazioni diretti al difensore siano riferibili alla parte soltanto nell’ambito del processo per il quale è stata conferita la procura.
  • La conoscenza legale dell’evento interruttivo può avere un dies a quo diverso per ciascuna parte, secondo il momento in cui l’evento è stato legalmente portato a sua conoscenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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