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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12924/2020 del 26/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Stato)

La controversia

La controversia traeva origine dal divieto, emesso dal Questore di Potenza su iniziativa dei Carabinieri, di fare ritorno per un anno nel Comune di San Fedele, adottato ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011 dopo un’accusa di truffa in concorso. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Basilicata, che con sentenza del 5 giugno 2014 aveva respinto la domanda di annullamento; il Consiglio di Stato, il 4 dicembre 2014, aveva poi annullato tale decisione ritenendola manifestamente illogica e sproporzionata rispetto al quadro complessivo. Il ricorrente aveva quindi chiesto il risarcimento dei danni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai magistrati del TAR, per essi al Ministero della giustizia. Il Tribunale di Catanzaro, con pronuncia del 28 gennaio 2016, aveva dichiarato inammissibile la domanda; la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 2 novembre 2018, aveva rigettato il reclamo. In cassazione sono stati proposti tre motivi: il primo contestava la legittimità dell’impugnazione nella forma del reclamo/appello contro il decreto d’inammissibilità previsto dall’art. 5 della legge n. 117/1988; il secondo censurava l’applicazione di quel filtro; il terzo denunciava violazione dell’art. 2 della stessa legge, sostenendo che l’atto giudiziario contestato fosse stato compiuto sotto la legge previgente e che l’applicazione del filtro avesse impedito la trattazione ordinaria, con lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 5 della legge n. 117/1988, poiché l’atto introduttivo del giudizio era stato notificato il 13 febbraio 2015 e depositato il 18 febbraio 2015, quindi prima dell’entrata in vigore, il 19 marzo 2015, della legge n. 18/2015. L’abrogazione del filtro non opera retroattivamente: l’ammissibilità della domanda resta regolata dalle disposizioni processuali vigenti quando essa è stata proposta. Il ricorso era inoltre inammissibile perché non rispettava l’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.: fatti, atti e documenti invocati non erano riportati o localizzati in modo puntuale, con le indicazioni necessarie a consentirne l’esame. La Corte ha precisato che tali requisiti sono necessari anche quando i fatti siano non contestati o la Cassazione sia chiamata a esaminare direttamente un fatto processuale. Infine, il secondo e il terzo motivo non sviluppavano argomentazioni giuridiche intelligibili ed esaurienti e si risolvevano in doglianze apodittiche, qualificabili come “non motivi”. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, poiché la resistente non ha svolto attività difensiva. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 5 L. 13 aprile 1988, n. 117

    in tema di responsabilità civile dei magistrati la sopravvenuta abrogazione della disposizione di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 5, per effetto della L. n. 18 del 2015, art. 3, comma 2, non ha efficacia retroattiva, onde l’ammissibilità della domanda di risarcimento danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie deve essere delibata alla stregua delle disposizioni processuali vigenti al momento della sua proposizione, con la conseguenza che il giudizio di ammissibilità previsto dal suindicato art. 5 continua ad applicarsi alle domande come nella specie proposte con ricorso depositato prima del 19 marzo 2015

    Il filtro di ammissibilità previsto dall’art. 5 continua a regolare le domande proposte prima del 19 marzo 2015, data di entrata in vigore della legge n. 18/2015, perché l’abrogazione della disposizione non ha efficacia retroattiva.

  • art. 3, comma 2, L. 27 febbraio 2015, n. 18

    in tema di responsabilità civile dei magistrati la sopravvenuta abrogazione della disposizione di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 5, per effetto della L. n. 18 del 2015, art. 3, comma 2, non ha efficacia retroattiva, onde l’ammissibilità della domanda di risarcimento danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie deve essere delibata alla stregua delle disposizioni processuali vigenti al momento della sua proposizione, con la conseguenza che il giudizio di ammissibilità previsto dal suindicato art. 5 continua ad applicarsi alle domande come nella specie proposte con ricorso depositato prima del 19 marzo 2015

    L’abrogazione dell’art. 5 della legge n. 117/1988 disposta dalla legge n. 18/2015 non incide retroattivamente sulle domande già proposte: il regime di ammissibilità si determina in base alla disciplina processuale vigente al momento della proposizione.

  • art. 360-bis c.p.c.

    A tale stregua il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c..

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, in ragione della corretta applicazione della disciplina temporale del filtro di ammissibilità e dei restanti profili d’inammissibilità rilevati.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente ha infatti posto a relativo fondamento fatti, atti e documenti del giudizio di merito (es., l’"atto di citazione notificato in data 13/02/2015 e depositato in data 18/2/2015", il "provvedimento del Questore… a carico di C.A.", il non risultare "a carico del medesimo… alcun precedente di polizia e tanto meno penale (come anche ammesso dalla difesa di parte appellata)", la "situazione patrimoniale e reddituale del medesimo")), senza invero debitamente riportarli -per la parte strettamente d’interesse- nel ricorso, ovvero laddove (in tutto o in parte) riportati senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della loro con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile

    Il ricorrente deve riportare nel ricorso, per quanto rilevante, gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure e indicarne puntualmente la collocazione e la provenienza processuale, così da renderne possibile l’esame; l’omissione anche di una sola indicazione necessaria comporta l’inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Senza sottacersi che a sostegno del 2 e del 3 motivo non risultano invero sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, essendosi il ricorrente limitato a muovere apodittiche doglianze prive di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, appalesandosi invero nulle per inidoneità al raggiungimento dello scopo, sicchè quanto dedotto dal ricorrente si risolve in realtà nella proposizione di “non motivi”

    Il motivo che denuncia violazione di legge deve esporre argomenti giuridici intelligibili ed esaurienti a sostegno della censura; doglianze apodittiche prive di tale illustrazione non soddisfano i requisiti del ricorso per cassazione.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Senza sottacersi che a sostegno del 2 e del 3 motivo non risultano invero sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, essendosi il ricorrente limitato a muovere apodittiche doglianze prive di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, appalesandosi invero nulle per inidoneità al raggiungimento dello scopo, sicchè quanto dedotto dal ricorrente si risolve in realtà nella proposizione di “non motivi”

    Il ricorso deve contenere una specifica e intelligibile illustrazione dei motivi; l’enunciazione apodittica della violazione, senza argomenti idonei a spiegare la censura, costituisce un “non motivo” e rende la doglianza inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    L’importo aggiuntivo dovuto in caso di sussistenza dei relativi presupposti è pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • L’abrogazione del filtro di ammissibilità previsto per le azioni di responsabilità civile dei magistrati non è retroattiva: per le domande proposte prima del 19 marzo 2015, l’ammissibilità continua a essere valutata secondo la disciplina processuale vigente al momento della proposizione.
  • Nel ricorso per cassazione, la parte che fonda una censura su atti o documenti del giudizio di merito deve riportarne le parti rilevanti e indicarne puntualmente la collocazione nel fascicolo e la relativa acquisizione o produzione, in modo da consentirne l’esame; la carenza anche di una sola indicazione necessaria comporta l’inammissibilità.
  • I requisiti di specificità e localizzazione degli atti e documenti del ricorso per cassazione devono essere rispettati anche se i fatti allegati non sono contestati e anche quando la Corte è chiamata a esaminare direttamente un fatto processuale: la valutazione del merito della censura presuppone l’ammissibilità del motivo.
  • La denuncia di violazione di legge in cassazione deve essere accompagnata da argomentazioni giuridiche intelligibili ed esaurienti; doglianze meramente apodittiche, prive di un’effettiva illustrazione della violazione dedotta, costituiscono “non motivi” e sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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