Cassazione Civile, Sentenza n. 31544/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione, da parte dell'INPS, della decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione i contributi dovuti alla Gestione separata relativi agli anni 2009 e 2010 per l'attività professionale svolta dall'avvocata Amato non iscritta alla Cassa Forense. L'INPS deduceva (i) errata individuazione del dies a quo della prescrizione (si sarebbe dovuto far decorrere dalla nuova scadenza prevista dai D.P.C.M. che differivano il termine al 6 luglio 2010/2011) e (ii) che l'omessa compilazione del "quadro RR" nelle dichiarazioni dei redditi potesse integrare occultamento doloso del debito e quindi sospendere la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi connessi relativi al dies a quo: ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010 senza tener conto del differimento al 6 luglio 2010 stabilito dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 (e, analogamente, ha affermato la rilevanza del D.P.C.M. 12 maggio 2011 per l'anno 2010). Ha altresì enunciato il principio secondo cui, se è impugnata in appello la disciplina della sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione (compresa la decorrenza del dies a quo) rimane sub iudice e può essere valutata d'ufficio in sede di legittimità sulla base degli elementi acquisiti. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, per riesaminare la questione della prescrizione con la corretta individuazione del dies a quo; gli altri profili dedotti sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Norma richiamata dall'INPS in tema di prescrizione; la Corte la prende a riferimento per la disciplina generale della prescrizione.
legge n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31
Riferimento normativo sulla contribuzione e sulle gestioni previdenziali; citata nel quadro delle norme che regolano l'obbligo contributivo.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4
"i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"
Stabilisce il nesso tra termini di versamento contributivo e termini derivanti dalla dichiarazione dei redditi; è la base per ancorare la decorrenza della prescrizione ai termini fiscali differiti dai D.P.C.M.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5
Attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini degli adempimenti tributari e contributivi tramite D.P.C.M.; la Corte ritiene che i D.P.C.M. siano atti regolamentari legittimati da questa norma.
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55
"dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"
Principio storico secondo cui la prescrizione dei contributi decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati, richiamato come criterio di riferimento.
D.P.C.M. 12 maggio 2011, art. 1, comma 1
"Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti ... effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione; [...]"
Atto regolamentare che ha differito al 6 luglio 2011 il termine di versamento per i soggetti interessati; la Corte lo considera idoneo a spostare il dies a quo della prescrizione per l'anno 2010.
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
"... effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme ... dello 0,40 per cento ..."
Atto regolamentare che ha differito al 6 luglio 2010 il termine di versamento per talune categorie di contribuenti; la Corte stabilisce che tale differimento fa decorrere da quella data la prescrizione dei contributi 2009.
Definisce la prescrizione come estinzione del diritto per inerzia del titolare per il tempo determinato dalla legge; base concettuale per l'analisi della prescrizione.
Richiamato per l'inderogabilità del termine determinato dalla legge in tema di prescrizione.
Stabilisce l'onere di allegazione dell'elemento costitutivo della prescrizione da parte della parte che eccepisce la prescrizione; la Corte puntualizza però che l'individuazione giuridica del dies a quo è iuris et de iure e suscettibile di valutazione d'ufficio.
Richiamati per illustrare come l'impugnazione parziale produca acquiescenza sulle parti non impugnate e per definire i limiti del giudicato interno.
Norma procedurale richiamata con riferimento alle memorie depositate in vista dell'adunanza camerale; contesto processuale.
Richiamata in relazione ai depositi di memorie; contesto processuale.
D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17
Richiamato nella doglianza dell'INPS come parte del quadro normativo in tema di obblighi di contribuzione e riscossione.
D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. L. 6 luglio 2011, n. 111)
Norma citata nell'articolazione dei motivi di ricorso relativi alla contribuzione e ai termini di versamento; richiamata nel quadro normativo dedotto dall'INPS.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dal termine ultimo di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi: occorre verificare i termini effettivi previsti dalla normativa e dagli eventuali D.P.C.M. che li differiscono.
- I D.P.C.M. che differiscono i termini fiscali/contributivi, adottati ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997, hanno valore regolamentare e vincolano la decorrenza della prescrizione: il differimento si applica secondo i criteri oggettivi previsti dal D.P.C.M. (es. attività per le quali esistono studi di settore), indipendentemente dalla situazione soggettiva del contribuente.
- L'omessa indicazione nel modello fiscale del "quadro RR" non equivale automaticamente a un occultamento doloso: per sospendere la prescrizione per occultamento è necessario provare la volontà dolosa di occultare il debito.
- Quando la questione della sospensione della prescrizione è oggetto di impugnazione, il dies a quo e l'intera fattispecie della prescrizione restano in discussione e possono essere valutati d'ufficio dal giudice di legittimità sulla base degli atti processuali acquisiti.
- In sede di difesa o impugnazione, è essenziale contestare e documentare tempestivamente termini di pagamento, eventuali atti interruttivi e la ricorrenza di cause di sospensione; verificare sempre la data di eventuali D.P.C.M. che hanno spostato le scadenze per calcolare correttamente la prescrizione.
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