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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31545/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS impugnava la sentenza d'appello che aveva dichiarato prescritto il credito contributivo relativo all'anno 2009, derivante dall'iscrizione contestata di Marsico alla Gestione separata per attività professionale da ingegnere. L'Istituto deduceva che il contribuente aveva omesso di compilare il "Quadro RR" nella dichiarazione dei redditi 2009, condotta che, secondo l'INPS e giurisprudenza richiamata, costituirebbe occultamento doloso del debito contributivo (art. 2941, n.8 c.c.) con conseguente sospensione della prescrizione; inoltre l'INPS sosteneva che il termine di versamento era stato differito al 6 luglio 2010 dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, per cui la prescrizione quinquennale non sarebbe maturata alla data indicata dalla Corte territoriale (16 giugno 2010).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione al profilo preliminare dell'individuazione del dies a quo della prescrizione, ritenendo che la Corte d'appello abbia erroneamente fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010 senza tener conto del differimento al 6 luglio 2010 previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010. La Cassazione ha enunciato il principio secondo cui, se l'appello è fondato su questioni relative alla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione (compresa la decorrenza del dies a quo) rimane sub iudice e il giudice di legittimità può valutare d'ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione per nuovo esame alla luce dei principi enunciati; gli ulteriori profili dedotti dall'INPS sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2935 cod. civ.

    Stabilisce che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; la Corte applica il principio che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi.

  • art. 2941 cod. civ., n. 8

    Prevede la sospensione della prescrizione in caso di occultamento doloso del credito da parte del debitore; l'INPS aveva invocato tale causa di sospensione a causa dell'omessa compilazione del "Quadro RR"

  • d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 12, comma 5

    Attribuisce al D.P.C.M. la potestà di modificare termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi; la Corte ritiene che il D.P.C.M. trovi fondamento in questa norma e pertanto il differimento deciso dal D.P.C.M. è rilevante per il dies a quo della prescrizione.

  • d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4

    Collega i termini di versamento dei contributi ai termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi; da qui il nesso fra scadenze fiscali e decorrenza della prescrizione contributiva.

  • D.P.C.M. 10 giugno 2010 (G.U. 19 giugno 2010, n.141)

    "I contribuenti ... entro il 16 giugno 2010 ... effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione..."

    Atto regolamentare che ha differito al 6 luglio 2010 il termine di versamento per i redditi 2009; la Corte lo ritiene applicabile e decisivo per fissare il dies a quo della prescrizione.

  • regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (conv. legge 6 aprile 1936, n. 1155), art. 55

    Disposizione richiamata per il principio che i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati".

  • art. 2934 cod. civ.

    Definisce la prescrizione come effetto dell'inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge; usato dalla Corte per spiegare la natura dell'eccezione di prescrizione.

  • art. 2938 cod. civ.

    Indica l'onere della parte che solleva l'eccezione di prescrizione di allegare l'elemento costitutivo (l'inerzia) e la volontà di avvalersi dell'estinzione del diritto.

  • artt. 329 e 336 cod. proc. civ.

    Richiamati per spiegare il principio che l'impugnazione parziale determina acquiescenza alle parti non impugnate e come ciò incida sulla formazione del giudicato interno rispetto a quali questioni possono essere riesaminate.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di versamento stabilito dalla legge o da atti regolamentari (es. D.P.C.M.), non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • I decreti regolamentari che differiscono i termini di versamento (come il D.P.C.M. 10/6/2010) si applicano ai contribuenti che svolgono l'attività per la quale esistono studi di settore e, in quanto attuazione di una norma primaria, incidono sulla decorrenza della prescrizione.
  • Se la parte impugna in appello questioni relative alla sospensione della prescrizione, il giudice di legittimità può valutare d'ufficio anche la corretta individuazione del dies a quo della prescrizione, purché la questione sia risolvibile senza nuovi accertamenti di fatto.
  • Il giudicato interno ostacola il riesame solo se riguarda l'unità minima di decisione (fatto + norma + effetto); la mancata impugnazione di singoli segmenti privi di autonomia non preclude il riesame dell'intera fattispecie prescrizionale quando questa sia stata contestata in punti essenziali.
  • L'omessa compilazione del "Quadro RR" può integrare profili di occultamento del debito e fondare una domanda di sospensione della prescrizione per dolo, ma tale questione richiede specifica allegazione e, se coinvolge accertamenti di fatto, non è decidibile in sede di legittimità senza rinvio.
  • Nei contenziosi previdenziali il giudice deve rilevare d'ufficio, quando emergono dagli atti, fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto (compresa la corretta decorrenza della prescrizione) al fine di garantire la giustizia della decisione.

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