Cassazione Civile, Sentenza n. 31334/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS impugnava la decisione della Corte d'appello di Genova che aveva riconosciuto ad Alessandro Cappelli il diritto alla pensione di anzianità con decorrenza 1.1.2014 applicando l'art. 22, comma 1, lett. a), d.l. n. 95/2012 (che estende la durata del regime derogatorio per i lavoratori collocati in mobilità). L'INPS sosteneva che la deroga fosse destinata a proteggere esclusivamente i lavoratori che, a causa dell'inasprimento dei requisiti introdotti dal d.l. n. 201/2011, si sarebbero trovati al termine del periodo di mobilità privi di pensione e di sostegno al reddito; pertanto chi, durante la mobilità, aveva comunque maturato i requisiti previsti dalla nuova normativa più sfavorevole non doveva beneficiare della deroga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che l'art. 22, comma 1, lett. a), d.l. n. 95/2012 vada interpretato in funzione della ratio delle misure di salvaguardia: il beneficio derogatorio era volto a proteggere chi, a causa dell'irruzione delle nuove regole del d.l. 201/2011, sarebbe rimasto senza pensione alla fine della mobilità. Di conseguenza la deroga non si estende a chi, nel periodo di mobilità, abbia comunque maturato i requisiti stabiliti dalla normativa successiva (più sfavorevole). La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, con disposizione sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. a), d.l. n. 95/2012 conv. l. n. 135/2012
dispone l'estensione temporale della deroga e stabilisce che le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi ai lavoratori collocati in mobilità i quali maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità
la Corte ha interpretato la norma alla luce della sua finalità di salvaguardia: la deroga tutela i soli lavoratori che, per effetto dell'inasprimento dei requisiti, si sarebbero trovati privi di pensione al termine della mobilità; non comprende chi durante la mobilità matura i requisiti secondo la nuova normativa
art. 24, commi 1, 14 e 15, d.l. n. 201/2011 conv. l. n. 214/2011
introduce le nuove regole più severe di accesso al pensionamento e prevede meccanismi di salvaguardia e contingentamento (limite numerico dei beneficiari)
la riforma del 2011 ha fissato regole generali piu' severe e misure derogatorie finalizzate a proteggere specifiche categorie; tali misure sono contingentate e vanno interpretate restrittivamente secondo la loro ratio
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 giugno 2012
determinazione in sessantacinquemila del numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio
prove dell'assetto di contingentamento voluto dal legislatore e della dimensione temporale/quantitativa della deroga, che limitano l'ambito applicativo del beneficio
regola l'interpretazione della legge richiedendo di attribuire alla norma il senso palese delle parole, con riferimento alla connessione e all'intenzione del legislatore
la Corte ricorre all'interpretazione sistematica e alla ratio legis quando il testo può assumere più letture, privilegiando la finalità della norma rispetto a una lettura meramente letterale
art. 1, comma 9, l. n. 243/2004 (richiamata)
riguarda l'opzione per la liquidazione integrale della pensione con il metodo contributivo per alcune lavoratrici
citata come contesto delle diverse salvaguardie previste dalla disciplina di riforma pensionistica
legge 23 luglio 1991, n. 223, articoli 4, 7 e 24
disciplinano la mobilità e l'indennità di mobilità (in particolare regime della durata e mobilità lunga)
la norma oggetto della deroga fa riferimento ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi della legge n. 223/1991 e al periodo di fruizione dell'indennità come termine per la maturazione dei requisiti
Massime di principio
- Le misure di salvaguardia/deroga introdotte dopo la riforma del 2011 vanno interpretate alla luce della loro ratio: proteggere chi sarebbe rimasto senza pensione e senza reddito alla fine della mobilità.
- La tutela derogatoria non si applica a chi, nel periodo di mobilità, abbia comunque maturato i requisiti per la pensione secondo la normativa successiva e piu' sfavorevole; il requisito decisivo è l'effettiva impossibilità di accedere alla pensione in base alle nuove regole alla scadenza della mobilità.
- In presenza di ambiguità testuali l'interprete deve privilegiare la finalità legislativa (ratio legis) rispetto alla lettura puramente letterale.
- Il carattere contingentato delle deroghe (limiti numerici e risorse) è indice dell'intento legislativo di restringere l'ambito dei beneficiari e impone un'interpretazione restrittiva.
- Nelle fattispecie simili occorre verificare fattualmente se il lavoratore, entro il periodo di mobilità, abbia maturato i requisiti secondo la normativa nuova; se sì, la deroga non spetta; se no, la deroga può operare purché il lavoratore rientri nelle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni di salvaguardia.
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