Cassazione Civile, Sentenza n. 31485/2022 del 25/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti dall'intimato alla Gestione separata per l'attività svolta nel 2008. Il nodo centrale era la decorrenza della prescrizione: la corte territoriale aveva fatto decorrere il termine dal 16 giugno 2009 mentre l'INPS sosteneva che il d.P.C.m. 4 giugno 2009 aveva differito il termine al 6 luglio 2009; in subordine l'INPS deduceva la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito a causa della mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi (art. 2941, n.8 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nella parte relativa all'individuazione del dies a quo della prescrizione: ha affermato che il d.P.C.m. 4 giugno 2009, richiamato dall'art.12, co.5 del d.lgs. n.241/1997, ha differito il termine utile per il versamento al 6 luglio 2009 per i contribuenti nella fattispecie indicata, sicché la Corte territoriale aveva errato nel far decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2009. La Cassazione ha quindi cassato la decisione impugnata sul profilo preliminare della decorrenza e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per riesaminare la prescrizione alla luce dei principi enunciati. Gli altri profili dedotti (sospensione per occultamento doloso) sono stati assorbiti e rimessi all'esame del giudice di rinvio.
Norme richiamate
Codice Civile, art. 2935
norma richiamata in relazione alla prescrizione; collocata nel contesto dell'azione dell'INPS contro la prescrizione contributiva
Codice Civile, art. 2941, n.8
previsione sulla sospensione della prescrizione per doloso occultamento del credito; l'INPS invocava tale norma in relazione alla mancata compilazione del quadro RR
Legge n. 335/1995, art. 2, co. 26-31 (Gestione separata)
disciplina sostanziale dei contributi dovuti alla Gestione separata; quadro normativo del debito contributivo controverso
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 12, comma 5
attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di differire termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi; fondamento della validità del d.P.C.m. 4 giugno 2009
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4
stabilisce che i termini di versamento dei contributi seguono i termini previsti per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi; ancoraggio dei termini contributivi ai termini fiscali
D.P.C.m. 4 giugno 2009, art. 1, comma 1
I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ... entro il 16 giugno 2009 ... effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione;
deferisce il termine di versamento al 6 luglio 2009 (con regime senza maggiorazione) per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore; applicabile in base all'art.12, co.5 d.lgs. n.241/1997 e operativa per tutti i soggetti obiettivamente ricadenti nelle attività indicate
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55 (conv. L. 6 aprile 1936, n. 1155)
i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"
stabilisce il principio che la prescrizione decorre dalla data in cui i contributi erano dovuti; raccordo con i termini di versamento stabiliti dalla normativa fiscale e regolamentare
Codice Civile, art. 2934
definisce la prescrizione come effetto dell'inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge; usata per spiegare la natura della questione come quaestio iuris
Codice Civile, art. 2936
richiamata in tema di termini inderogabili stabiliti dalla legge ai fini della prescrizione
Codice di Procedura Civile, artt. 329 e 336
norme sul contenuto della decisione e sugli effetti dell'impugnazione; usate per spiegare quando si forma il giudicato interno e quali parti della sentenza possono precludere il rilievo d'ufficio
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla data in cui i contributi erano dovuti per legge o regolamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
- I d.P.C.m. adottati in base all'art.12, comma 5, del d.lgs. n.241/1997 possono differire i termini di versamento e si considerano fonti regolamentari efficaci; il differimento opera in relazione alla fattispecie oggettiva prevista e si applica ai soggetti che svolgono l'attività indicata, indipendentemente dall'esito fiscale concreto.
- Se in appello viene impugnata la sospensione o interruzione della prescrizione, il giudice di legittimità può, anche d'ufficio, riesaminare l'intera fattispecie prescrizionale, ivi compresa la decorrenza del dies a quo, purché la questione sia risolvibile con i fatti già acquisiti.
- La mancata contestazione specifica in senso formale della decorrenza iniziale non impedisce al giudice di verificare ex officio la corretta individuazione del dies a quo quando la relativa disciplina normativa sia di immediata interpretazione e non richieda nuovi accertamenti di fatto.
- In caso di possibili differimenti regolamentari dei termini di pagamento, prima di invocare la prescrizione è necessario verificare attentamente i provvedimenti regolamentari (d.P.C.m. ecc.) che possono aver posticipato la scadenza utile.
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