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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31527/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Cassa impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che la aveva condannata a restituire al pensionato il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico relativo al periodo successivo al 2009, contestandone la legittimità e la disciplina della prescrizione applicabile (la Cassa sosteneva l'ammissibilità del contributo e l'applicazione del termine quinquennale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Cassa. Ha confermato che le Casse previdenziali privatizzate non possono introdurre unilateralmente un "contributo di solidarietà" sui trattamenti già determinati, perché si tratta di un prelievo patrimoniale la cui imposizione compete al legislatore (violazione del principio del pro rata e richiamo alla giurisprudenza e Corte Costituzionale). Ha inoltre ritenuto che l'azione di restituzione delle somme indebitamente trattenute è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), non al quinquennio, poiché le differenze reclamate non erano liquide ed esigibili (il pensionato ha percepito solo i ratei decurtati, non l'importo superiore senza la trattenuta). La richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è stata respinta.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2

    Usato per qualificare la natura delle Casse privatizzate e delimitare i poteri regolamentari delle stesse; non legittima l'introduzione di prelievi patrimoniali sui trattamenti già determinati

  • Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa (2008), art. 22

    Richiamato tra le norme interne che la Cassa aveva adottato per il contributo; la Corte ritiene che atti regolamentari non possano introdurre il prelievo contestato

  • Delibere della Cassa

    delibere del 28.10.2008 e del 27.6.2013

    Atto amministrativo interno con cui la Cassa ha istituito/attuato il contributo di solidarietà; la Corte considera tali delibere incompatibili con i limiti normativi e costituzionali

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    Richiamata tra le norme di riferimento in materia previdenziale; la giurisprudenza impone che criteri di determinazione pensionistica rimangano distinti da prelievi patrimoniali

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    Citata nel contesto delle norme che la Cassa invocava per giustificare gli interventi correttivi sul bilancio; la Corte non riconosce poteri di introdurre prelievi sul trattamento già liquidato

  • L. n. 147 del 2013, art. 1 (commi rilevanti)

    Richiamata per confronto con prelievi legislativi riconosciuti come espressione di potestà impositiva del legislatore; la Corte distingue i prelievi legislativi (ammessi) dalle iniziative regolamentari/collettive delle Casse (non ammesse)

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3 e 38

    Richiamati come principi costituzionali di riferimento (uguaglianza, tutela previdenziale); utilizzati nel ragionamento sull'illegittimità di prelievi che incidono su diritti fondamentali senza base legislativa

  • Art. 2946 cod. civ.

    Norma che disciplina la prescrizione ordinaria decennale; la Corte la applica all'azione di restituzione delle somme indebitamente trattenute, poiché il credito non era liquido/esigibile

  • Art. 2948 cod. civ., n. 4

    Prevede prescrizione quinquennale per alcuni crediti; la Corte precisa che la sua applicazione richiede che il credito sia liquido ed esigibile (pagabile), condizione non verificata nel caso di trattenute controverse

  • R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129

    Norma storica richiamata insieme all'art. 2948 per il principio che il quinquennio richiede liquidità ed esigibilità del credito

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47-bis

    Richiamato in relazione alla disciplina speciale della prescrizione dei ratei arretrati pensionistici; la Corte valuta e ritiene non applicabile la norma al caso in quanto non si tratta di riliquidazione ma di indebita trattenuta patrimoniale

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Citato in punto di procedura per l'accertamento dei presupposti processuali relativi al versamento del doppio contributo (devoluzione spese/distrazione)

Massime di principio

  • Le Casse previdenziali privatizzate non possono introdurre unilateralmente contributi patrimoniali (es. "contributo di solidarietà") su pensioni già determinate: si tratta di prelievi la cui imposizione compete al legislatore.
  • Quando si contesta una trattenuta operata su ratei di pensione, occorre distinguere se la controversia riguarda una riliquidazione del trattamento (in tal caso il credito può risultare liquido ed applicarsi il quinquennio) oppure la restituzione di somme indebitamente trattenute per un prelievo illegittimo (in tal caso il credito non è "pagabile" e si applica la prescrizione decennale).
  • La prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 (o art. 129 R.D.L.) richiede che il credito sia liquido ed esigibile, ossia messo a disposizione e incassabile dal titolare; la mera determinabilità dell'ammontare non è sufficiente.
  • In giudizi analoghi conviene documentare che le somme richieste non sono mai state rese disponibili al pensionato (es. pagamento di ratei solo nella misura decurtata) per sostenere la natura non liquida del credito e ottenere applicazione della prescrizione decennale.
  • Se si ritiene di introdurre o trattenere prelievi per esigenze di bilancio, occorre un chiaro intervento legislativo: le deliberazioni o regolamenti interni non suppliscono alla mancanza di una norma primaria che autorizzi il prelievo.

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