Cassazione Civile, Sentenza n. 31333/2022 del 24/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la pronuncia di primo grado accogliendo la domanda di Gola di riliquidazione della pensione con i criteri dell'AGO, ritenendo non applicabile il criterio del "pro rata" di cui all'art. 42 della legge n. 289/2002 per i periodi assicurativi Inpdai non più in costanza di assicurazione alla data di soppressione dell'Inpdai (31/12/2002). L'INPS sosteneva che il principio del pro rata è generale e si applica anche ai lavoratori che erano già passati all'Inps prima del 1.1.2003.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando numerosa giurisprudenza conforme, e ha precisato che la legge n. 289/2002, art. 42, ha introdotto un principio generale di uniformazione mediante il criterio del pro rata senza distinguere tra soggetti ancora assicurati presso l'Inpdai alla data di soppressione e soggetti già transitati all'INPS. Poiché i contributi furono trasferiti con "evidenza contabile separata", la retribuzione pensionabile riferibile al periodo Inpdai va individuata autonomamente e deve dar luogo a una quota di pensione calcolata secondo i criteri Inpdai e una quota secondo i criteri Inps. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per le questioni assorbite; la Corte di Cassazione ha altresì disposto che il giudice designato provveda sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
L'art. 42 ha uniformato il regime pensionistico dei dirigenti trasferendo posizioni all'INPS e introdotto il criterio del pro rata come principio generale applicabile ai periodi trasferiti, senza limitazione ai soli iscritti ancora in costanza di assicurazione presso l'INPDAI alla data di soppressione
Richiamato dall'art. 42 della legge 289/2002; conferma la modalità di trattamento dei periodi assicurativi distinti e la necessità di individuare la retribuzione pensionabile rapportandola ai criteri del regime originario
D.P.R. n. 58 del 1976
Citato per contrasto: la cessazione dell'INPDAI e il trasferimento dei contributi avvennero mediante iscrizione con evidenza contabile separata e non mediante una ricongiunzione dei contributi prevista dal DPR 58/1976, con la conseguenza che i periodi vanno trattati separatamente ai fini del calcolo pensionistico
Richiamata dall'INPS come norma che sarebbe stata violata; la Corte ha però fondato la decisione sull'interpretazione dell'art. 42 della legge 289/2002 e sul principio del pro rata
Massime di principio
- Il criterio del pro rata previsto dall'art. 42 della legge 289/2002 si applica in via generale ai periodi trasferiti dall'INPDAI all'INPS, indipendentemente dal fatto che l'assicurato fosse ancora iscritto all'INPDAI alla data di soppressione
- Quando i contributi sono stati trasferiti con "evidenza contabile separata", i periodi assicurativi devono essere mantenuti distinti e determinare due quote di pensione calcolate secondo i rispettivi regimi e criteri di calcolo
- Non va interpretata come automatica una unificazione o ricongiunzione dei periodi (ai sensi del DPR 58/1976) quando la legge stessa prevede o realizza il trasferimento separato dei carichi contributivi
- L'amministrazione (INPS) deve applicare il pro rata nelle liquidazioni delle pensioni aventi periodi Inpdai trasferiti, altrimenti la decisione può essere annullata in sede di legittimità
- In casi analoghi la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso dell'applicazione estesa del pro rata: le corti di merito devono uniformarsi a tale orientamento, altrimenti la sentenza può essere cassata e rinviata
- Per la corretta determinazione della pensione è necessario individuare la retribuzione pensionabile riferita a ciascun periodo secondo le regole del regime in cui il periodo si sarebbe liquidato originariamente
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