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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31335/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto della domanda di accertamento del diritto alla pensione di anzianità con decorrenza 1.5.2013. La controversia verteva sull'applicabilità della clausola di "salvaguardia" prevista dall'art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 216/2011 (per i lavoratori il cui rapporto si sia risolto entro il 31.12.2011 e che avrebbero maturato il trattamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore del d.l. n. 201/2011) e sulla rilevanza, ai fini dell'accesso al beneficio, della previsione contenuta nell'art. 2, d.m. 1.6.2012 che richiedeva l'assenza di "successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa" fino al conseguimento della pensione. Il ricorrente denunciava inoltre motivazione insufficiente della sentenza di merito, violazione del principio di gerarchia delle fonti e della riserva di legge, oltre ad altre censure costituzionali e di diritto amministrativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il d.m. 1.6.2012 sia atto di rango secondario emanato in attuazione dell'art. 24, comma 15, d.l. n. 201/2011 e, pertanto, non possa introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli fissati dalla norma primaria (art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 216/2011). Poiché nell'art. 6, comma 2-ter, non è previsto il requisito dell'assenza di "successiva rioccupazione", tale requisito non poteva essere imposto dall'atto attuativo per escludere il ricorrente dalla salvaguardia. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame; la Corte di merito dovrà anche decidere sulle spese di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 24, d.l. n. 201/2011 (commi 14 e 15)

    Norma primaria che istituisce la clausola di salvaguardia/deroga per l'applicazione della disciplina previgente dei requisiti pensionistici a determinate categorie; fissa i limiti e la rimessa ad atti attuativi per la determinazione delle modalità e del contingente numerico

  • art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 216/2011 (conv. con l. n. 14/2012)

    Estende la deroga ai lavoratori il cui rapporto si sia risolto entro il 31.12.2011 e che avrebbero conseguito il trattamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore del d.l. n. 201/2011; è norma primaria di riferimento per la verifica dei requisiti di accesso alla salvaguardia

  • d.m. 1.6.2012, art. 2

    Atto attuativo richiamato per definire modalità e contingente numerico; conteneva la previsione dell'assenza di "successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa" come condizione per la fruizione della deroga. La Corte ha ritenuto che, essendo atto secondario, non poteva introdurre requisiti ostativi non previsti dalla norma primaria (art. 6, comma 2-ter)

  • art. 22, d.l. n. 95/2012 (conv. con l. n. 135/2012)

    Ha ampliato il numero dei soggetti ammessi alla deroga richiamando le disposizioni e le condizioni del d.m. 10.6.2012; la Corte ha interpretato tale richiamo come riferito al contingente e alle categorie specificamente indicate dall'art. 22, e non come conferma della validità di requisiti nuovi imposti dal d.m. rispetto alla disciplina primaria

  • art. 4, comma 1, prel. c.c. (principio di gerarchia delle fonti)

    Richiamato dalla Corte quale principio che impedisce a fonti secondarie di introdurre disposizioni che contrastino con la fonte primaria; applicato per escludere la possibilità che il d.m. aggiungesse requisiti non previsti dalla legge

  • art. 11, prel. c.c. (principio di irretroattività)

    Utilizzato nell'analisi sul significato del richiamo normativo nell'art. 22 d.l. 95/2012, per sostenere che il richiamo al d.m. riguarda il contingente e le condizioni per le ulteriori categorie, non l'introduzione di nuovi requisiti applicabili retroattivamente ai soggetti già tutelati dall'art. 6, comma 2-ter

Massime di principio

  • Un decreto ministeriale o altro atto amministrativo di rango secondario non può introdurre, per l'accesso a prestazioni previdenziali, requisiti non previsti dalla norma primaria che lo autorizza; valgono i principi della gerarchia delle fonti e della riserva di legge
  • Se la legge primaria prevede condizioni di accesso basate su termini temporali e requisiti anagrafici/contributivi, clausole aggiuntive penalizzanti poste in atti attuativi devono essere valutate con riguardo alla loro conformità alla legge; in difetto, non sono applicabili
  • La mera esistenza di una successiva occupazione non esclude automaticamente l'accesso alla salvaguardia, salvo che la norma primaria lo preveda espressamente; la valutazione deve partire dal testo della legge primaria
  • I richiami normativi successivi (es. ampliamento dei contingenti) devono essere interpretati alla luce del principio di irretroattività e non possono essere usati per estendere o restringere diritti di categorie già disciplinate dalla legge originaria in modo difforme
  • Sul piano processuale, l'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non equivale ad acquiescenza all'atto impugnato e non comporta rinuncia tacita al gravame
  • In casi simili il giudice dovrà cassare l'uso di requisiti post-legge che aggravano la posizione del lavoratore e rinviare il giudizio per valutare la spettanza della prestazione secondo i soli requisiti previsti dalla norma primaria

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