Cassazione Civile, Ordinanza n. 29328/2025 del 05/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in Cassazione una sentenza della CTR che, in una controversia su imposta di registro, aveva accolto l'appello dell'Ufficio e respinto il suo appello incidentale. La lite nasceva da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Amministrazione aveva attribuito un maggior valore a un immobile compravenduto a La Spezia. In primo grado la CTP aveva solo parzialmente accolto il ricorso, riducendo del 30% il valore accertato per vetustà e necessità di ristrutturazione; la CTR, invece, aveva ritenuto legittima la rettifica, reputando sufficiente la motivazione dell'avviso per relationem, idonei i beni usati in comparazione e non provata la scadente manutenzione dell'immobile. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000 e 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che non bastasse l'indicazione degli estremi di registrazione degli atti comparativi per integrare la motivazione dell'avviso. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/1986 e 2697 c.c., lamentando che la CTR non avesse verificato la comparabilità degli immobili e che l'accertamento si fondasse solo sui valori OMI, privi di autonoma valenza presuntiva. Con il terzo motivo ha lamentato nullità della sentenza per omessa motivazione sulla fondatezza della rettifica. L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata e non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in tema di imposta di registro, la motivazione dell'avviso di rettifica e liquidazione può essere resa per relationem, purché siano riprodotti gli elementi essenziali dell'atto richiamato e siano indicati i dati necessari a consentire al contribuente di individuarlo e contestarlo. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'avviso conteneva dati sufficienti sui beni comparati e sugli atti richiamati. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, osservando che esso tendeva a una rivalutazione del merito, che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c. perché i giudici di merito non avevano invertito l'onere della prova ma avevano ritenuto assolto quello dell'Ufficio, e che la rettifica non si fondava esclusivamente sui valori OMI. Ha respinto anche il terzo motivo, reputando la motivazione della CTR al di sopra del minimo costituzionale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché l'intimata non si è difesa; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, mediante richiamo ad altri atti o documenti, se è riprodotto il contenuto essenziale dell'atto richiamato.
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131/1986
In materia di imposta di registro, la motivazione dell'avviso di rettifica può essere integrata dal richiamo agli atti comparativi, purché siano specificati gli elementi essenziali idonei a far comprendere il parametro della rettifica.
È la norma di riferimento per la rettifica del valore dei beni immobili ai fini dell'imposta di registro; l'avviso è legittimo se indica in modo sufficiente i beni comparati e i criteri di stima adottati.
La violazione della norma sussiste solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata, non quando il giudice ritenga erroneamente provato o non provato un fatto dopo aver valutato il materiale istruttorio.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea interpretazione della norma, non la rivalutazione dei fatti di causa.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
La censura di nullità per omessa motivazione è infondata se la motivazione della sentenza supera il minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, l'avviso di rettifica del valore di un immobile può essere motivato per relationem quando richiama atti pubblici o documenti comparativi e ne riproduce gli elementi essenziali, tali da consentire al contribuente di individuarli e contestarli.
- La sola indicazione degli estremi di registrazione degli atti comparativi, se accompagnata dai dati idonei a individuare gli immobili e il parametro di stima usato, è sufficiente a integrare la motivazione dell'avviso, senza obbligo di allegazione materiale degli atti.
- La deduzione di comparabilità inadeguata degli immobili o di erronea valutazione dei dati di mercato non integra di per sé violazione di legge, ma tende a una revisione del merito preclusa in cassazione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata; se invece il giudice valuta le prove e ritiene assolto l'onere da una parte, la censura riguarda il merito o, eventualmente, il vizio motivazionale.
- L'omessa motivazione è deducibile in cassazione solo se la sentenza sia priva del minimo costituzionale di argomentazione; una motivazione che espliciti i criteri di comparazione e le ragioni del rigetto delle difese è sufficiente.
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