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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20849/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione ha contestato alla società ricorrente, quale coobbligata in solido di una ricevitoria/centro trasmissione dati operante per suo conto, il mancato pagamento dell'imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive per l'anno d'imposta 2011. La società ha impugnato l'atto deducendo, in sintesi: mancata traduzione dell'avviso in lingua inglese; insussistenza del presupposto soggettivo dell'imposta; insussistenza del presupposto territoriale; contrasto della disciplina interna con i principi UE di parità di trattamento e non discriminazione; incompatibilità dell'imposta con l'art. 401 della direttiva IVA; erronea applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; erronea liquidazione delle spese di lite. La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi principali sulla soggettività e territorialità dell'imposta, richiamando la giurisprudenza costituzionale e unionale, e ha poi respinto anche i motivi su traduzione dell'atto, incompatibilità con la direttiva IVA, esimente sanzionatoria e spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, per l'anno 2011, il bookmaker estero risponde dell'imposta unica sulle scommesse, alla luce della disciplina interpretativa e della giurisprudenza costituzionale; ha escluso la nullità dell'avviso per mancata traduzione in inglese perché il vizio, in concreto, era sanato dalla proposizione della difesa; ha escluso il contrasto con l'art. 401 della direttiva IVA perché il tributo non ha natura di imposta sul volume d'affari; ha negato l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa perché essa non era più configurabile dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa del 2010, quindi non per il 2011; ha disatteso anche le censure sulle spese, rilevando sia la correttezza della liquidazione a favore della parte pubblica assistita da propri funzionari, sia l'inammissibilità di ulteriori doglianze non dedotte in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    La mancata traduzione dell'atto impositivo in lingua straniera rileva solo se impedisce al destinatario di comprendere la pretesa e di difendersi; il vizio può ritenersi sanato se il contribuente ha comunque esercitato la difesa in sede amministrativa o giudiziale.

  • art. 1, comma 66, L. 13 dicembre 2010, n. 220

    La norma interpretativa esplicita che l'imposta unica è dovuta anche per scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e consente di individuare come soggetti passivi anche i bookmaker privi di concessione, oltre alle ricevitorie/CTD.

  • art. 3 D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    La disposizione, letta alla luce dell'intervento interpretativo del 2010 e della giurisprudenza costituzionale, consente di individuare il soggetto passivo nell'organizzatore/gestore delle scommesse, anche se estero e privo di concessione, per gli anni successivi all'entrata in vigore della norma interpretativa.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 3 agosto 1998, n. 288

    È richiamato quale norma concernente il presupposto territoriale dell'imposta, ritenuto sussistente dalla Corte sulla base del richiamo alla giurisprudenza consolidata.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    La disciplina interna sull'imposta unica e sull'individuazione del soggetto passivo non è stata ritenuta in contrasto con la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, alla luce della giurisprudenza unionale e costituzionale richiamata.

  • art. 401 Direttiva 2006/112/CE

    Non osta al mantenimento o all'introduzione di imposte sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano il carattere di imposta sul volume d'affari; l'imposta unica in esame è stata ritenuta diversa dall'IVA e quindi compatibile.

  • art. 8 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per la disciplina processuale delle spese e delle misure tributarie, ma la censura è stata respinta anche perché non erano state dedotte in appello le specifiche contestazioni poi riproposte in cassazione.

  • art. 5, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato insieme all'art. 6, comma 2, per la disciplina delle sanzioni tributarie e dell'esimente per obiettiva incertezza normativa.

  • art. 6, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    L'esimente per obiettiva incertezza normativa non è applicabile al 2011, perché l'incertezza era stata superata dalla norma interpretativa del 2010.

  • art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato come parametro dell'esimente sanzionatoria, ma ritenuto inapplicabile nel caso concreto per assenza di obiettiva incertezza normativa nell'annualità accertata.

  • artt. 12 e 15 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati nella censura sulle spese di lite; la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione in favore della parte pubblica assistita da funzionari e ha dichiarato inammissibili le ulteriori doglianze non dedotte in appello.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue il principio della soccombenza, con la possibilità di compensazione nei limiti di legge; nel caso concreto la censura è stata respinta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem la motivazione di precedenti conformi in materia di presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Essendo il ricorso rigettato, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo può essere individuato anche nel bookmaker estero privo di concessione che organizzi o gestisca la raccolta delle giocate tramite intermediari operanti nel territorio nazionale, quando la disciplina interpretativa vigente al tempo dell'annualità d'imposta consenta tale lettura.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa tributaria non è invocabile per annualità successive all'entrata in vigore della norma interpretativa che ha chiarito il precetto, perché da quel momento l'assetto normativo non può più dirsi oggettivamente ambiguo.
  • La mancata traduzione in lingua straniera dell'avviso di accertamento non determina automaticamente nullità: il vizio assume rilievo solo se ha concretamente impedito la comprensione della pretesa e la difesa del destinatario, mentre la proposizione del ricorso può sanarlo in concreto.
  • Un tributo speciale sui giochi e sulle scommesse non viola l'art. 401 della direttiva IVA se non ha natura di imposta sul volume d'affari; la mera proporzionalità al gioco o la traslazione economica non bastano a ricondurlo all'IVA.
  • La censura sulle spese di lite è inammissibile quando investe questioni non dedotte nei gradi di merito; peraltro, alla parte pubblica vittoriosa assistita da propri funzionari spetta la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi con la riduzione prevista dalla giurisprudenza.
  • La Corte può richiamare per relationem precedenti conformi quando la questione è già stata affrontata in modo consolidato, specie in presenza di interventi della Corte costituzionale e della Corte di giustizia UE.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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