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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11016/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello intrinsecamente contraddittoria e quindi nulla per error in procedendo. Ha considerato assorbito il secondo motivo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2011, con i quali l'Ufficio ha contestato alla società maggiori imponibili con recupero di IVA e IRAP, e ai soci il maggior reddito imputato per trasparenza ai fini IRPEF ex art. 5 TUIR. La CTP aveva accolto i ricorsi; la CTR, in appello dell'Agenzia, aveva riformato solo in minima parte la decisione, riconoscendo un maggior imponibile IRAP di euro 2.400 per un costo non deducibile e respingendo il resto dell'appello, ritenendo che gli elementi valorizzati dall'Ufficio fossero meramente ipotetici e insufficienti a sorreggere l'accertamento analitico-induttivo. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e/o intrinsecamente contraddittoria, perché la CTR avrebbe definito come "ipotesi astratte" verifiche e calcoli in realtà fondati su dati concreti, anche forniti dalla stessa contribuente; (2) violazione dei principi sull'accertamento analitico-induttivo, per non avere la CTR valorizzato gli indizi raccolti in verifica e i dati forniti dalla società.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 5 TUIR

    È indicato quale base dell'imputazione per trasparenza ai soci della quota del maggior reddito accertato alla società.

  • art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993

    "gravi incongruenze" tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta

    Viene richiamato come disposizione che consente l'accertamento analitico-induttivo quando emergano gravi incongruenze tra dichiarato e desumibile dalla concreta attività svolta.

  • art. 39, primo comma, lettera d), d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato come norma che disciplina l'accertamento analitico-induttivo nel reddito d'impresa.

  • D.Lgs. n. 114/98

    È menzionato solo per evidenziare che nei locali aperti al pubblico erano esposti cartellini con i prezzi di vendita, circostanza valorizzata in verifica.

  • Cass., sez. un., n. 222327/2016

    È richiamata per il principio secondo cui la motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • Cass. n. 1986/2025

    Richiamata in continuità con il principio sulla motivazione apparente.

  • Cass. n. 9105/2017

    Richiamata per il principio secondo cui la sentenza è nulla se omette gli elementi del convincimento o non li esamina con adeguata disamina logico-giuridica.

  • Cass. n. 20112/2009

    Richiamata per il principio per cui la motivazione è nulla se le argomentazioni sono talmente contraddittorie da impedire di individuare il ragionamento decisorio.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla quando, pur essendo testualmente presente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, né può essere integrata mediante congetture dell'interprete.
  • Ricorre nullità della decisione anche quando la motivazione sia intrinsecamente contraddittoria, perché descrive come astratti o ipotetici elementi istruttori che la stessa sentenza indica invece come concretamente acquisiti nel corso della verifica.
  • In tema di accertamento analitico-induttivo, il giudice deve confrontarsi con gli specifici elementi di fatto posti a base dell'accertamento e spiegare in modo coerente perché essi siano o non siano idonei a integrare le gravi incongruenze richieste dalla legge.
  • Quando l'accertamento dell'Ufficio è fondato su dati oggettivi raccolti in verifica e su informazioni fornite dal contribuente, la loro qualificazione come meri dati astratti o ipotesi richiede una motivazione coerente e non apodittica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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