Sentenza del 20/10/2016 n. 21291 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato una cartella per il recupero di maggiore IRAP e IVA relativa all’anno (XXXXX), sostenendo di avere definito la controversia mediante il condono previsto dall’art. 15 della L. n. 289/2002. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della CTP e il rigetto dell’appello dell’Ufficio da parte della CTR della Campania, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di norme processuali e tributarie, sostenendo che, essendosi formato giudicato favorevole all’Amministrazione sul diniego di condono, la cartella poteva essere contestata soltanto per vizi propri. Con il secondo ha lamentato l’insufficienza della motivazione della CTR, che non avrebbe valutato le pronunce che avevano ritenuto legittimo il diniego di condono: in particolare la sentenza n. 508/19/06 della CTP e la sentenza n. 49/31/08 della CTR, secondo cui l’istanza era stata presentata dopo l’instaurazione del contenzioso, in violazione dell’art. 15 della L. n. 289/2002.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo: esso si basava sull’esistenza di un giudicato favorevole all’Ufficio sul diniego di condono, circostanza non accertata dalla sentenza impugnata, e non censurava efficacemente la sua ratio decidendi. Ha accolto il secondo motivo, perché la CTR non aveva reso comprensibile se avesse esaminato le decisioni che avevano confermato la legittimità del diniego di condono, decisive rispetto alla definizione della controversia. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della CTR della Campania, cui spetta anche decidere sulle spese del giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla spettanza del condono né sul merito della cartella.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'itinerario logico della decisione non è quindi comprensibile e la motivazione è affetta dalla insufficienza lamentata.
La motivazione è insufficiente quando non consente di comprendere se il giudice abbia valutato una circostanza potenzialmente decisiva, ritualmente dedotta dalla parte.
Precisa in particolare la ricorrente di avere nell'atto di appello precisato che il diniego di condono era stato confermato dalla sentenza n. 508/19/06 della CTP e da quella n. 49/31/08 della CTR per essere stata proposta l'istanza di condono allorquando era già stato instaurato il contenzioso tributario in violazione della L. n. 289 del 2002, art. 15.
Nel caso concreto, le pronunce che avevano ritenuto presentata l’istanza di condono dopo l’instaurazione del contenzioso, in violazione dell’art. 15, dovevano essere valutate dalla CTR prima di concludere che la controversia fosse stata definita mediante condono. La Cassazione non decide direttamente se il condono fosse ammissibile.
La Corte ha esaminato l’argomento relativo al giudicato, ma ha rilevato che non risultava accertata nella sentenza impugnata l’esistenza del giudicato favorevole all’Ufficio invocato dall’Agenzia; la censura, fondata su tale presupposto, non intercettava la ratio decidendi.
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
La norma era invocata dall’Agenzia per sostenere che, se la cartella è emessa in esecuzione di una decisione favorevole all’Amministrazione, la sua impugnazione debba essere circoscritta ai vizi propri. La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che sviluppava tale tesi, senza risolverla nel merito.
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
La disposizione era inclusa nel primo motivo dell’Agenzia, relativo alla cartella di pagamento e ai limiti della sua impugnazione. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per le ragioni processuali indicate dalla Corte, senza una distinta decisione interpretativa sulla norma.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La disposizione era invocata a fondamento della denuncia di violazione e falsa applicazione di legge. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché basato su un presupposto di fatto non accertato e non idoneo a censurare la ratio della decisione.
Massime di principio
- In cassazione, una censura che presuppone un fatto processuale o sostanziale — come la formazione di un giudicato — deve confrontarsi con gli accertamenti contenuti nella decisione impugnata; se il fatto non vi risulta accertato, il motivo può essere inammissibile.
- Il giudice di merito deve esaminare e rendere riconoscibile nella motivazione la valutazione delle circostanze decisive, ritualmente dedotte in appello. Omettere una questione potenzialmente determinante può comportare la cassazione per motivazione insufficiente.
- La presenza di precedenti decisioni favorevoli al contribuente non basta, da sola, a dimostrare la definizione della controversia mediante condono se risultano anche pronunce che hanno confermato il diniego: il giudice deve confrontarsi con entrambi gli elementi.
- La cassazione con rinvio per insufficienza della motivazione non equivale a riconoscere il diritto al condono o a dichiarare illegittima la cartella: il giudice di rinvio deve riesaminare la questione e motivare sulla base degli elementi rilevanti.
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