Cassazione Civile, Ordinanza n. 27840/2025 del 19/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di una socia di una società di capitali a ristretta base partecipativa, a seguito di un accertamento di maggior reddito effettuato nei confronti della società per più annualità. La società non aveva impugnato il proprio accertamento, mentre la socia aveva contestato l'imputazione a suo carico di redditi di partecipazione. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto. In cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 5 TUIR e 38 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse di fatto impedito al socio di contestare il proprio reddito di partecipazione una volta cristallizzato l'accertamento societario. Con il terzo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 38 d.P.R. n. 600/1973, lamentando che la CTR non avesse considerato le giustificazioni fornite circa le somme transitate sui propri conti correnti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che l'art. 5 TUIR riguarda la trasparenza delle società personali e non le società di capitali, per le quali, in caso di società a ristretta base partecipativa, opera la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, rilevando che la censura non indicava specificamente gli atti di merito in cui sarebbero stati dedotti gli elementi probatori e osservando, nel merito, che l'assenza di versamenti societari sui conti del socio non esclude la percezione degli utili non dichiarati. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Si applica all'imputazione per trasparenza dei redditi delle società personali, non alle società di capitali.
L'accertamento del reddito del socio può fondarsi sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in società di capitali a ristretta base partecipativa, con possibilità di prova contraria a carico del contribuente.
Richiamato in tema di presunzioni semplici per la dimostrazione dei fatti da cui inferire la distribuzione degli utili.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la presunzione di distribuzione degli utili è ritenuta grave, precisa e concordante nella fattispecie di società a ristretta base.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte della previsione sull'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili non contabilizzati in capo alla società legittima la presunzione di attribuzione pro quota degli utili ai soci, anche se la società non ha impugnato l'accertamento.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non ha carattere assoluto: il socio può vincerla provando che i maggiori ricavi siano stati accantonati, reinvestiti o comunque non distribuiti, oppure dimostrando la propria estraneità alla vita sociale.
- La contestazione del socio non può limitarsi ad affermazioni generiche sulla mancata movimentazione bancaria; occorre allegare e provare in modo specifico fatti concreti idonei a superare la presunzione fiscale.
- Il richiamo all'art. 5 TUIR è inconferente quando la controversia riguarda una società di capitali, poiché la disciplina della trasparenza si riferisce alle società personali e non esclude la diversa presunzione elaborata dalla giurisprudenza per le società a ristretta base.
- In sede di legittimità, la censura sulle valutazioni probatorie è inammissibile se non indica specificamente gli atti del giudizio di merito nei quali le circostanze decisive sarebbero state dedotte.
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