Cassazione Penale, Ordinanza n. 05364/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale, con conferma in appello, per guida in stato di ebbrezza aggravata dalla causazione di un incidente autonomo in orario notturno, in relazione a un tasso alcolemico accertato pari a 1,26 g/l e 1,19 g/l. In cassazione ha dedotto due censure: primo, violazione di legge per omesso avviso scritto della facoltà di farsi assistere da un difensore durante gli accertamenti alcolimetrici, richiamando l'art. 114 disp. att. c.p.p.; secondo, violazione delle norme sul reato di guida in stato di ebbrezza e sulla prova, sostenendo l'inutilizzabilità delle risultanze dell'etilometro e la violazione degli artt. 186 c.d.s., 379, comma 8, d.P.R. 495/1992, 192 e 533 c.p.p. e 27 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse già fornito risposta congrua alle doglianze e che il verbale di accertamento attestasse in modo sufficiente l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Quanto al secondo motivo, ha affermato che, per l'etilometro, la disciplina su omologazione e verifiche periodiche è espressamente prevista dal regolamento del codice della strada e non vale il parallelismo con l'autovelox; inoltre, nel caso concreto l'accusa non era stata efficacemente contrastata da specifiche contestazioni sul buon funzionamento dell'apparecchio e la responsabilità risultava comunque corroborata da sintomi esteriori di ebbrezza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada
norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza; la Corte ne conferma l'applicazione sulla base del tasso alcolemico accertato e degli ulteriori indizi sintomatici.
richiamato dalla difesa per sostenere l'omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore durante gli accertamenti alcolimetrici; la Corte ritiene la censura infondata perché il verbale di P.G. attesta l'avviso.
art. 379, commi 6, 7 e 8, d.P.R. n. 495 del 1992
richiamato per la disciplina di omologazione e verifiche periodiche dell'etilometro; la Corte afferma che tali adempimenti sono espressamente previsti e distinguono l'etilometro dall'autovelox.
richiamato dalla difesa per contestare la valutazione della prova; la Corte ritiene le doglianze meramente congetturali e non idonee a scalfire la motivazione di merito.
richiamato dalla difesa in relazione al giudizio di responsabilità; la Corte evidenzia che la responsabilità era comunque sorretta da prove e sintomi esteriori dello stato di ebbrezza.
art. 27 Cost.
richiamato dalla difesa nel tentativo di contestare l'affermazione di responsabilità; non emerge una specifica applicazione autonoma da parte della Corte.
norma di riferimento per la fattispecie di guida in stato di ebbrezza, oggetto della conferma di condanna.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia può ritenersi provato quando sia annotato nel verbale di polizia giudiziaria, che ha valore fidefacente fino a querela di falso o specifica contestazione ammissibile nei limiti del giudizio.
- La contestazione dell'esito dell'etilometro non può ridursi a censure astratte: la parte imputata deve allegare in modo specifico il malfunzionamento o l'inaffidabilità dell'apparecchio, non essendo sufficiente una mera prospettazione congetturale.
- Per l'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche sono regolate espressamente dal codice della strada e dal relativo regolamento esecutivo; non è automaticamente estensibile la giurisprudenza formatasi sull'autovelox dopo la declaratoria di incostituzionalità relativa a quel diverso apparato.
- La prova dello stato di ebbrezza può essere corroborata, oltre che dai valori alcolemici, da sintomi esteriori osservati dagli operanti, come alito vinoso o agitazione, che rafforzano il quadro probatorio complessivo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando riproduce censure già dedotte in appello e disattese con motivazione congrua, senza introdurre reali vizi di legittimità.
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