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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16326/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Curinga ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello che ha disposto la restituzione dei beni alla procedura fallimentare di Heaven Costruzioni srl invece che a lui, sostenendo che: la riapertura del fallimento era illegittima (anche in ragione della cancellazione della società dal Registro delle imprese), e quindi non poteva prevalere sul precedente provvedimento che aveva restituito i beni a Curinga; si sono invocate violazioni e applicazioni errate di norme della legge fallimentare (art.1, 10, 15, 121), del d.lgs. n.159/2011 (art.63 co.7), degli artt. 2191 e 2495 c.c., il principio ne bis in idem e la nullità della decisione in quanto attribuibile a soggetto giuridico estinto. In sostanza il ricorrente chiedeva che prevalesse la precedente restituzione a lui con esclusione della procedura fallimentare.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente identificato l'avente diritto alla restituzione con la procedura fallimentare, atteso che la riapertura del fallimento decisa dall'autorità civile configura un novum idoneo a indirizzare la restituzione dei beni verso l'ente fallimentare fino all'accertamento dello stato passivo e all'eventuale residuo spettante a Curinga. La Corte ha inoltre affermato che il giudice penale non può sindacare il merito delle decisioni civili che non siano incidentali alla responsabilità penale, richiamando il divieto di invasione di altre giurisdizioni (art.263 co.3 c.p.p. e principio generale). Perciò il provvedimento impugnato è confermato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011 (art.63 comma 7)

    La norma è stata richiamata dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità della decisione sulla restituzione; la Corte non ha ritenuto decisiva la censura perché il punto cruciale era l'identificazione dell'avente diritto alla restituzione dopo la riapertura del fallimento.

  • legge fallimentare (art.1, art.10, art.15, art.121)

    Le norme della legge fallimentare sono invocate dal ricorrente per contestare la riapertura e gli effetti sul patrimonio societario; la Corte ha ritenuto che la riapertura del fallimento, decisa dalla giurisdizione civile, determina la destinazione dei beni alla procedura fallimentare fino all'accertamento dello stato passivo.

  • codice civile (art.2191 e art.2495)

    Richiamati per sostenere che la cancellazione della società avrebbe trasferito i beni al socio unico; la Corte ha ritenuto comunque prevalente la decisione civile di riapertura del fallimento e la conseguente identificazione dell'avente diritto nella procedura fallimentare.

  • codice di procedura penale (art.263 comma 3)

    Richiamato dalla Corte per affermare il divieto per il giudice penale di sindacare decisioni civili già adottate in materia di proprietà o controversie civili non incidentali sulla responsabilità penale.

  • codice penale (art.2, principio della rilevanza delle questioni civili incidentali)

    La Corte ha richiamato il principio per spiegare che il giudice penale può esaminare questioni civili solo se strettamente incidenti alla decisione sulla responsabilità penale; nel caso di specie ciò non sussisteva.

Massime di principio

  • Se, dopo una revoca di confisca, la giurisdizione civile riapre una procedura fallimentare, i beni soggetti a restituzione vanno prioritariamente alla procedura fallimentare fino all'accertamento dello stato passivo e all'eventuale residuo spettante a terzi.
  • Il giudice dell'esecuzione penale non può sindacare il merito di decisioni civili già adottate (salvo che la questione civile sia incidentalmente necessaria per decidere sulla responsabilità penale). In presenza di una controversia civile preesistente o di decisioni civili successive, il giudice penale deve astenersi dall'invadere la competenza civile.
  • La cancellazione della società dal Registro delle imprese o altre modifiche dello status societario non impediscono automaticamente che l'autorità civile, con i suoi strumenti, determini la riapertura di una procedura concorsuale; la valutazione compete al giudice civile e i suoi effetti incidono sulla restituzione dei beni.
  • Per contestare la validità o fondatezza di decisioni civili relative alla proprietà o allo stato delle procedure concorsuali è necessario utilizzare i rimedi giurisdizionali civili; non è efficace reinserire tali censure in sede penale quando il processo penale non richiede la valutazione di quelle questioni.
  • La presenza di una pronuncia di riapertura del fallimento costituisce un novum idoneo a modificare l'individuazione dell'avente diritto alla restituzione e giustifica la destinazione dei beni alla procedura fallimentare in attesa dell'accertamento dei creditori.

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