Cassazione Penale, Sentenza n. 16159/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto della condizione di procedibilità (mancata querela entro i termini) in relazione al delitto di furto aggravato di energia elettrica (art. 624 e 625 c.p.), ritenendo tardiva la richiesta del Pubblico Ministero di contestare in dibattimento la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (energia destinata a pubblico servizio) e, per tale motivo, ha deciso sulla base dell'imputazione originaria escludendo la contestazione suppletiva; il Procuratore impugna in Cassazione per violazione di legge sostenendo che la contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517 c.p.p. può essere validamente formulata in dibattimento fino alla chiusura dell'istruzione e che il giudice non poteva sindacarne la tardività né dichiarare l'improcedibilità prima di consentire il contraddittorio previsto dall'art. 519 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato il Tribunale per aver precluso al Pubblico Ministero il potere-dovere di effettuare la contestazione suppletiva della circostanza aggravante e per aver pronunciato la declaratoria di improcedibilità anticipata senza riaprire il contraddittorio. La Corte ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata sotto il profilo degli artt. 178 e 179 c.p.p. (nullità relativa all'esercizio dell'azione penale e alla formulazione dell'imputazione) e ha disposto che il giudice di merito debba procedere nuovamente valutando la contestazione suppletiva, garantendo all'imputato i termini difensivi ex art. 519 c.p.p.; in sostanza la Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore e ha ordinato il riesame secondo le regole processuali richiamate
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Non autorizza il giudice a pronunciarsi de plano prima di aver assicurato il contraddittorio: l'immediata declaratoria richiede che le condizioni che la legittimano emergano in modo non contestabile dagli atti; non può giustificare l'anticipata esclusione della contestazione suppletiva fatta dal PM
art. 516 cod. proc. pen.
Disciplina le "nuove contestazioni" in dibattimento; la Corte richiama la funzione di adeguamento dell'imputazione alle prove emerse e la necessità di correlazione tra accusa e sentenza
art. 517 cod. proc. pen.
Attribuisce al Pubblico Ministero la facoltà/obbligo di contestare in dibattimento reato concorrente o circostanza aggravante senza autorizzazione del giudice; la Corte conferma che tale contestazione può essere formulata fino alla chiusura dell'istruzione dibattimentale e non può essere sindacata in termini di "tardività" dal giudice preventivamente
art. 518 cod. proc. pen.
Regola la contestazione di fatti nuovi e prevede il potere del presidente di autorizzare; la Corte distingue questa ipotesi dalla contestazione dell'aggravante ai sensi dell'art. 517, per la quale non è richiesta autorizzazione
art. 519 cod. proc. pen.
Garantisce all'imputato, una volta formulata la contestazione suppletiva, il diritto a un termine per difendersi (non inferiore ai termini previsti dall'art. 429); la Corte evidenzia che il giudice doveva darne applicazione prima di dichiarare l'improcedibilità
art. 521 cod. proc. pen.
Premessa la necessaria correlazione tra imputazione e sentenza: il giudice deve pronunciarsi sull'imputazione così come validamente contestata in dibattimento
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle nullità generali che incidono sui limiti dell'esercizio dell'azione penale; la Corte ha qualificato come nullità di ordine generale l'anticipata esclusione della contestazione suppletiva
art. 179 cod. proc. pen.
Collegato all'art. 178 per delineare la nullità inerente alla formulazione dell'imputazione e all'esercizio dell'azione penale
art. 112 Costituzione
Richiama il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale quale presidio a favore dell'intervento del PM; la Corte lo utilizza per rafforzare l'idea che il PM possa e debba rettificare l'imputazione in dibattimento
art. 624 e art. 625 cod. pen.
Norme sostanziali relative al furto e alle aggravanti; la contestazione suppletiva verteva sull'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 (destinazione del bene a pubblico servizio) che incideva sulla procedibilità
art. 85 D.Lgs. 150/2022
Norma della riforma che ha inciso sulle condizioni di procedibilità (termini per la querela); il Tribunale aveva fatto leva su tale riforma per dichiarare l'improcedibilità, ma la Corte ha precisato che ciò non poteva precludere la contestazione suppletiva in dibattimento
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero può validamente formulare in dibattimento la contestazione suppletiva di reato concorrente o circostanza aggravante (art. 516-517 c.p.p.) fino alla chiusura dell'istruzione dibattimentale, senza che il giudice possa sindacarne in via preventiva la "tardività"
- Se il PM avanza una contestazione suppletiva, il giudice deve riaprire il contraddittorio e dare all'imputato il termine difensivo previsto dall'art. 519 c.p.p. prima di decidere sulla ricorrenza dell'aggravante o sulla procedibilità
- L'art. 129 c.p.p. (immediata declaratoria di cause di non punibilità) non legittima il giudice a pronunciare de plano proscioglimenti o a dichiarare improcedibilità quando sussistono questioni che possono essere modificate dalla contestazione suppletiva: il dovere di garantire il contraddittorio prevale
- La preclusione illegittima dell'esercizio del potere di contestazione suppletiva da parte del giudice può integrare una nullità di ordine generale (artt. 178 e 179 c.p.p.) e rendere la sentenza impugnabile in Cassazione
- Quando l'aggravante contestata in dibattimento emergeva già dagli atti d'indagine, la sua contestazione tardiva in dibattimento non è di per sé vietata; anzi, il PM può supplire a omissioni o errori compiuti al momento dell'esercizio dell'azione penale
- In casi simili, l'operatore processuale deve sempre valutare prima di qualsiasi declaratoria di improcedibilità se esiste una contestazione suppletiva formulata dal PM e garantire le conseguenti garanzie difensive: termine ai sensi dell'art. 519, possibilità di chiedere riti alternativi o produzioni probatorie
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