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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16158/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Procura impugna la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" per i reati di furto (art. 624 e 625, comma 1, n. 2 c.p.) in quanto, dopo la riforma (d.lgs. n. 150/2022), la fattispecie sarebbe divenuta procedibile a querela e la persona offesa non aveva presentato querela entro i termini. In dibattimento il P.M. aveva però chiesto la contestazione suppletiva, ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p., di una circostanza aggravante (art. 625, comma 1, n. 7 c.p. - destinazione a pubblico servizio) che avrebbe mantenuto la procedibilità d'ufficio. Il Tribunale aveva ritenuto tardiva tale contestazione e aveva pronunciato l'improcedibilità. Il ricorso ha dedotto che il giudice di merito ha illegittimamente precluso al P.M. il potere-dovere di formulare contestazioni suppletive in dibattimento e ha violato le norme sul contraddittorio e sui poteri del pubblico ministero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che il P.M. era legittimato a effettuare in dibattimento la contestazione suppletiva dell'aggravante ai sensi dell'art. 517 c.p.p., che il giudice non può adoperare un sindacato preventivo per negare tale potere e che, una volta eseguita la contestazione, il Tribunale doveva pronunciarsi sull'imputazione così modificata garantendo il contraddittorio (art. 519 c.p.p.). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata: in parte senza rinvio (per i reati ritenuti estinti per prescrizione relativi al periodo indicato nella decisione) e in parte annullata con restituzione degli atti al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per il prosieguo del processo sui fatti successivi alla porzione prescritta. In sintesi: la pronuncia di improcedibilità del Tribunale è stata annullata perché il giudice aveva impedito illegittimamente l'esercizio della contestazione suppletiva da parte del P.M.; ove applicabile, è stata comunque dichiarata estinzione per prescrizione per i periodi indicati; per il resto il procedimento è rimesso al Tribunale per riesame.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    La circostanza aggravante "destinazione a pubblico servizio" è stata oggetto di contestazione suppletiva: la Corte afferma che il P.M. può contestarla in dibattimento e che la sua qualificazione non impedisce in radice la contestazione; la valutazione della sua sussistenza va fatta dal giudice dopo il contraddittorio.

  • artt. 516 e 517 c.p.p.

    Gli artt. 516 e 517 disciplinano le "nuove contestazioni" in dibattimento; la Cassazione ribadisce che il potere di formulare contestazioni suppletive spetta al P.M. senza limiti temporali prima della chiusura dell'istruzione dibattimentale e senza necessità di autorizzazione giudiziale, e che il giudice deve decidere sul capo d'imputazione così modificato.

  • art. 519 c.p.p.

    Garantisce all'imputato, in caso di contestazione suppletiva, la facoltà di chiedere un termine per la difesa (non inferiore ai termini stabiliti), principio che deve essere rispettato una volta che la contestazione diventi patrimonio del processo.

  • art. 518 c.p.p.

    Norma che disciplina la contestazione di fatto nuovo e il potere del presidente di autorizzarla; la Corte distingue questa fattispecie (fatto nuovo) dalla contestazione di circostanza aggravante ai sensi dell'art. 517, per la quale non è previsto potere di intervento preventivo del giudice.

  • art. 129 c.p.p.

    Prevede la declaratoria immediata di cause di non punibilità; la Corte precisa che tale principio non autorizza il giudice a decidere de plano senza coinvolgere le parti né a impedire il normale esercizio della contestazione suppletiva da parte del P.M.

  • art. 112 Cost.

    Richiamato quale fondamento costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, che impone il potere/dovere del P.M. di esercitare l'azione anche mediante contestazioni suppletive.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 85, comma 1)

    Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato

    La riforma ha mutato il regime di procedibilità per alcune fattispecie rendendole procedibili a querela; tuttavia la Cassazione precisa che tale mutamento non impedisce al P.M., in dibattimento e nel primo segmento processuale utile, di integrare la contestazione con aggravanti che possano mantenere la procedibilità d'ufficio.

  • artt. 157 e 161 c.p.p.

    Norme richiamate per il calcolo della prescrizione: la Corte ha verificato e applicato i termini prescrizionali ai fatti oggetto del processo e ha dichiarato l'estinzione per prescrizione per il periodo indicato.

  • artt. 178 e 179 c.p.p.

    La Corte ha qualificato come nullità di ordine generale (art. 178 lett. b) e correlata art. 179) la preclusione illegittima, da parte del giudice, all'esercizio da parte del P.M. dell'azione penale mediante contestazione suppletiva.

  • art. 569, comma 4 e art. 604, comma 4 c.p.p.

    Richiamate in relazione ai rimedi processuali disponibili in caso di nullità assolute e alla titolazione dell'impugnazione (ricorso per cassazione 'per saltum') e agli effetti dell'annullamento.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero ha il potere-dovere di formulare contestazioni suppletive di reato o di circostanze aggravanti in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.) fino alla chiusura dell'istruzione dibattimentale; il giudice non può impedire preventivamente questo esercizio.
  • Se il P.M. valida la contestazione suppletiva, il giudice deve decidere sull'imputazione modificata (accertare la responsabilità, dichiarare incompetenza o disporre altre misure), garantendo il diritto di difesa e il termine previsto dall'art. 519 c.p.p.
  • Il mutamento legislativo del regime di procedibilità (es. passaggio a procedibilità a querela) non estingue automaticamente la legittimazione del P.M. a integrazioni di imputazione in dibattimento; tale mutamento non equivale ad abolitio criminis e non impedisce l'esercizio dell'azione quando la contestazione suppletiva renda il reato procedibile d'ufficio.
  • Il giudice non può anticipare una declaratoria di improcedibilità (art. 129 c.p.p.) de plano prima di aver consentito il normale sviluppo del dibattimento sulla base dell'imputazione aggiornata; un pronunciamento prematuro può costituire nullità di ordine generale.
  • In presenza di contestazione suppletiva il difensore ha diritto ad adeguati tempi e strumenti per difendersi (termine ex art. 519 c.p.p., richiesta di prove, eventuali riti alternativi).
  • Quando intervengono cause estintive come la prescrizione per taluni periodi, la Corte può annullare la sentenza limitatamente a quei fatti e disporre il prosieguo del processo per il resto; occorre sempre verificare i termini prescrizionali tenendo conto delle circostanze effettivamente contestate.

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