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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16154/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto di querela rispetto al reato di furto di energia elettrica (artt. 624 e 625, n. 2 c.p.), ritenendo invece che in dibattimento il P.M. avesse validamente contestato, ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p., la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 (fatto commesso in danno di cosa destinata a pubblico servizio) che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale aveva invece escluso la tardività della querela e, anticipando una declaratoria ex art. 129 c.p.p., aveva pronunciato l'improcedibilità. Il ricorso per Cassazione deduce la violazione delle norme sugli artt. 516 e ss. c.p.p. e sull'esercizio dell'azione penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato il diritto/dovere del P.M. a effettuare la contestazione suppletiva della circostanza aggravante (art. 517 c.p.p.) anche in dibattimento e senza autorizzazione del giudice, e che il giudice del dibattimento non poteva precludere tale potere negando la contestazione per "tardività" né pronunciarsi anticipatamente sull'improcedibilità ex art. 129 c.p.p. senza aver prima garantito il contraddittorio e aver deciso sul capo di imputazione così modificato (con la possibilità per l'imputato di ottenere il termine difensivo ai sensi dell'art. 519 c.p.p.). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata per nullità di ordine generale (artt. 178 e 179 c.p.p.) e gli atti sono stati rimessi al giudice di merito per consentire la procedura corretta (riapertura del contraddittorio, valutazione dell'aggravante e decisione sull'imputazione modificata).

Norme richiamate

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Consente al P.M. di contestare in dibattimento una circostanza aggravante emersa dagli atti senza richiesta di autorizzazione del giudice; il giudice non può sindacare preventivamente tale contestazione ma deve decidere poi sul capo di imputazione così modificato.

  • artt. 516 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplina le nuove contestazioni in dibattimento: il P.M. può modificare o integrare l'imputazione sulla base degli elementi acquisiti; tali contestazioni possono essere fatte dopo l'apertura del dibattimento e prima dell'istruzione dibattimentale.

  • art. 519 cod. proc. pen.

    "salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva"; "non può essere \"inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429 cod. proc. pen.\""

    Attribuisce all'imputato il diritto di chiedere un termine per preparare la difesa quando il P.M. effettua contestazione suppletiva (con l'eccezione della recidiva); il termine non può essere inferiore a quello per comparire (minimo 20 giorni).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede l'immediata declaratoria di cause di non punibilità qualora emerga chiaramente dagli atti; tuttavia non autorizza il giudice a pronunciarsi de plano quando il P.M. ha validamente proposto contestazione suppletiva che richiede la riapertura del contraddittorio.

  • art. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Individuano le nullità: la Corte ha ritenuto che il diniego al P.M. della contestazione suppletiva abbia integrato nullità di ordine generale attinente all'esercizio dell'azione penale.

  • art. 112 Cost.

    Il principio di obbligatorietà dell'azione penale sostiene l'obbligo del P.M. di esercitare l'azione e il potere/dovere di integrare l'imputazione in dibattimento.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, lett. i)

    Riforma che ha inciso sul regime di procedibilità (alcune fattispecie sono divenute procedibili a querela di parte); qui rilevante perché la modifica legislativa poteva mutare il regime di procedibilità del reato contestato.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 139/2015

    "un significativo mutamento del quadro processuale"

    Ha rilevato che la contestazione tardiva di circostanze aggravanti può determinare un cambiamento rilevante del quadro processuale e incidere sul regime di procedibilità o sull'entità della pena, giustificando tutele difensive analoghe a quelle previste per modifiche dell'imputazione.

Massime di principio

  • Il P.M. può effettuare in dibattimento contestazioni suppletive (compresa la contestazione di circostanze aggravanti) sulla base degli atti già acquisiti; tale potere non richiede autorizzazione del giudice e non è precluso da limiti temporali stretti.
  • Il giudice del dibattimento non può precludere o sindacare preventivamente la contestazione suppletiva proposta dal P.M.; se la contestazione è valida, il giudice deve decidere sul nuovo capo di imputazione e garantire il termine difensivo ex art. 519 c.p.p.
  • L'art. 129 c.p.p. (declaratoria immediata di cause di improcedibilità) non legittima il giudice a pronunciarsi de plano quando è stata proposta una contestazione suppletiva: prima va valutata la contestazione e va riaperto il contraddittorio ove necessario.
  • Se il giudice impedisce illegittimamente l'esercizio dell'azione penale da parte del P.M. o limita il contraddittorio su questioni decisive (es. aggravanti che incidono sulla procedibilità), la decisione è viziata da nullità di ordine generale ed è annullabile in Cassazione.
  • In situazioni in cui la contestazione suppletiva muta il regime di procedibilità, l'imputato ha comunque garanzie difensive (termine ai sensi dell'art. 519 c.p.p., possibilità di chiedere riti alternativi se previsti) e il processo deve proseguire assicurando il contraddittorio.
  • Per la difesa, eventuali eccezioni di inammissibilità del ricorso devono essere fondate su specifici vizi indicati dall'art. 606 c.p.p.; la mera genericità non è sufficiente a escludere la fondatezza del ricorso per Cassazione.

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