Cassazione Penale, Sentenza n. 16156/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Siracusa dichiarò il non luogo a procedere per mancata querela della persona offesa dopo la modifica legislativa che rese il reato procedibile a querela. Il P.M. in dibattimento aveva invece chiesto la contestazione suppletiva della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (destinazione "a pubblico servizio" dell'energia elettrica), che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale ritenne tardiva tale richiesta e pronunciò l'improcedibilità. Il Procuratore impugnò sostenendo che il P.M. ha il potere/dovere di formulare contestazioni suppletive in dibattimento e che il giudice non poteva precludergli tale azione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: il P.M. era legittimato ad effettuare la contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517 c.p.p. e il giudice non poteva dichiarare l'improcedibilità senza consentire la valutazione della nuova imputazione e garantire il contraddittorio (art. 519 c.p.p.). Per i reati commessi dall'8 marzo 2015 al 27 settembre 2016 la sentenza è stata annullata senza rinvio per prescrizione. Per i reati commessi dal 28 settembre 2016 all'8 marzo 2020 la sentenza è annullata senza rinvio e gli atti sono restituiti al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per il prosieguo (valutazione dell'aggravante e del prosieguo del dibattimento con le garanzie difensive).
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7 c.p.
La Corte considera configurabile la circostanza aggravante relativa alla destinazione del bene a pubblico servizio (energia elettrica) e rileva che la contestazione suppletiva di tale aggravante può trasformare il regime di procedibilità da querela d'ufficio.
art. 624 c.p.
Norma relativa al furto, richiamata nella contestazione di base: la qualificazione del fatto può essere integrata in dibattimento tramite le norme sulle nuove contestazioni.
d.lgs. 10/10/2022 n. 150, art. 2, lett. i)
Richiamata come fonte della modifica del regime di procedibilità (riforma che ha reso il reato procedibile a querela di parte dal 30/12/2022), ma la Corte osserva che il mutamento non impedisce al P.M. di integrare l'imputazione in dibattimento.
art. 517 c.p.p.
Attribuisce al P.M. la facoltà/dovere di contestare in dibattimento una circostanza aggravante risultante dagli atti: la Corte afferma che tale potere è esclusivo del P.M. e non richiede autorizzazione del giudice; il giudice deve decidere sulla imputazione così come modificata.
artt. 516-519 c.p.p.
Disciplina delle "nuove contestazioni" in dibattimento: la Corte ribadisce che il P.M. può modificare l'imputazione nel primo segmento processuale utile e che l'imputato ha diritto, ai sensi dell'art. 519, a un termine per difendersi quando è contestata suppletivamente una circostanza aggravante.
art. 129 c.p.p.
Norma sulla declaratoria immediata di cause di non punibilità: la Corte precisa che essa non legittima il giudice a precludere il proseguimento del dibattimento e il potere del P.M. di integrare l'imputazione prima della chiusura dell'istruzione dibattimentale.
art. 112 Cost.
Richiamato per il principio di obbligatorietà dell'azione penale: la possibilità per il P.M. di integrare l'imputazione è funzionale all'esercizio di tale obbligo.
Sez. U. n. 4 del 28/10/1998 (Barbagallo) e altre giurisprudenze citate
Giurisprudenza consolidata secondo cui le nuove contestazioni possono essere effettuate dopo l'apertura del dibattimento e prima dell'istruzione dibattimentale; norme sulle contestazioni non pongono limiti temporali tali da impedire l'intervento del P.M.
artt. 157 e 161 c.p.p.
Utilizzate per il calcolo della prescrizione: la Corte ha ritenuto prescritti i reati commessi dall'8/3/2015 al 27/9/2016.
artt. 178, 179 c.p.p., art. 569 comma 4, art. 604 comma 4 c.p.p.
Richiamati in relazione alla nullità assoluta di ordine generale per violazione dei limiti dell'esercizio dell'azione penale e della formulazione dell'imputazione: la preclusione ingiustificata del potere del P.M. ha costituito nullità rilevante.
Massime di principio
- Il pubblico ministero può in dibattimento formulare contestazioni suppletive, comprese circostanze aggravanti ai sensi dell'art. 517 c.p.p., anche se gli elementi erano già disponibili all'atto dell'esercizio dell'azione penale: il giudice non può precludere tale attività invocando la "tardività".
- Se il P.M. esercita legittimamente la contestazione suppletiva, il giudice deve pronunciarsi sulla imputazione così modificata e garantire il contraddittorio (art. 519 c.p.p.), compreso il termine per la difesa; l'omissione di ciò può determinare nullità e annullamento.
- La declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non legittima il giudice a chiudere anticipatamente il dibattimento quando il P.M. ha chiesto integrazioni dell'imputazione prima della chiusura dell'istruzione dibattimentale.
- La modifica del regime di procedibilità per effetto di riforme legislative successive non cancella di per sé la legittimazione processuale già acquisita: il P.M. può adeguare l'imputazione in dibattimento per preservare l'azione penale.
- Se, a seguito di annullamento, risultano reati prescritti per decorso dei termini, la Cassazione può annullare senza rinvio per quel periodo; per le rimanenti fattispecie la vicenda va rimessa al Tribunale per valutare la nuova imputazione con le garanzie difensive.
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