Cassazione Penale, Sentenza n. 16155/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Procura impugna la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato l'improcedibilità del procedimento per il reato di furto (artt. 624 e 625 c.p.) in quanto la persona offesa non aveva presentato querela nei termini successivi alla riforma (d.lgs. 10/10/2022, n.150) che aveva reso la fattispecie procedibile a querela di parte. Nel corso del dibattimento il P.M. aveva però formulato una contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517 c.p.p., contestando la circostanza aggravante di cui all'art. 625, co.1, n.7 c.p. (destinazione del bene a pubblico servizio, qui "energia elettrica"), circostanza che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio. Il Tribunale aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva e, sulla base della originaria imputazione, aveva dichiarato l'improcedibilità ex art. 129 c.p.p. La Procura ha dedotto che il giudice non poteva precludere al P.M. il potere-dovere di integrare l'imputazione in dibattimento e che la decisione ha violato il diritto di esercizio dell'azione penale e il contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il giudice del dibattimento non poteva sindacare preventivamente l'ammissibilità della contestazione suppletiva dell'aggravante operata dal P.M. ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p.; una volta effettuata validamente la contestazione suppletiva il giudice doveva provvedere sulla nuova imputazione (o dichiarare incompetenza) e, se necessario, riaprire il contraddittorio concedendo i termini di cui all'art. 519 c.p.p. La sentenza di primo grado è stata quindi censurata per nullità di ordine generale (richiamati artt. 178, 179 e 569 c.p.p.) in quanto il Tribunale ha anticipatamente e illegittimamente pronunciato l'improcedibilità senza consentire che si valutasse la contestazione suppletiva e le eventuali risultanze istruttorie. Conseguentemente la decisione impugnata è annullata (con rinvio) e la vicenda deve essere rimessa al Tribunale di Siracusa perché si pronunci sulla imputazione così come validamente formulata dal P.M., garantendo le tutele difensive previste dall'art. 519 c.p.p.
Norme richiamate
La circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio (qui "energia elettrica") è stata ritenuta idonea, se riconosciuta, a mutare il regime di procedibilità rendendo il reato procedibile d'ufficio.
Disciplina le "nuove contestazioni" in dibattimento: il P.M. può modificare l'imputazione in base agli elementi emersi, senza limiti temporali rigidi nell'ambito del dibattimento.
Consente al P.M. di contestare in dibattimento reato concorrente o circostanza aggravante emersa dagli atti: la Corte precisa che tale contestazione è un atto imperativo/insindacabile del P.M. e non richiede autorizzazione giudiziale; il giudice non può dichiararla "tardiva" per impedire il suo esercizio.
Garantisce all'imputato, in caso di contestazione suppletiva (eccetto recidiva), il diritto a un termine per preparare la difesa (non inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429 c.p.p.). La Corte richiama l'obbligo di applicare questa garanzia quando il P.M. integra l'imputazione.
Regola la dichiarazione immediata di non doversi procedere per cause di improcedibilità: la Corte ricorda che questa declaratoria non può essere adottata de plano se impedisce il corretto svolgimento del contraddittorio o la decisione sulla imputazione modificata.
art. 112 Cost.
Principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale: motivazione per cui il P.M. ha il dovere/potere di esercitare e precisare l'azione penale in dibattimento, e tale potere non può essere indebitamente limitato dal giudice.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (art.2, lett. i)
Riforma (c.d. riforma Cartabia) che ha modificato il regime di procedibilità per alcune fattispecie, rendendo in questo caso il reato procedibile a querela di parte; la Corte sottolinea che il mutato regime non legittima una pronuncia che precluda l'esercizio della contestazione suppletiva da parte del P.M.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Barbagallo, De Rosa, Donningo)
Richiamate per affermare che le contestazioni ex artt. 516-517 possono essere fatte dopo l'apertura del dibattimento e che il giudice deve consentire la modifica dell'imputazione nel dibattimento; la pronuncia De Rosa è richiamata per precisare i limiti dell'art. 129 c.p.p. e la tutela del contraddittorio.
Massime di principio
- Il P.M. può validamente formulare contestazioni suppletive (reato concorrente o circostanza aggravante) in dibattimento ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p.; il giudice non può dichiararne la "tardività" in modo tale da impedire il loro esercizio.
- Se la contestazione suppletiva modifica il regime di procedibilità (es. da querela a d'ufficio), occorre valutare prima la nuova imputazione: il giudice deve provvedere sulla imputazione così come modificata o dichiarare incompetenza, non può anticipare una declaratoria di improcedibilità senza riaprire il contraddittorio.
- Quando il P.M. effettua contestazione suppletiva l'imputato ha diritto ai termini difensivi di cui all'art. 519 c.p.p.; tali garanzie devono essere effettivamente concesse prima di una decisione sulla nuova imputazione.
- La declaratoria di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p. è ammissibile solo se la causa di improcedibilità emerge in modo chiaro e incontestabile dagli atti: non può essere utilizzata per eludere la valutazione di una contestazione suppletiva formulata dal P.M.
- La riforma del regime di procedibilità non annulla il potere del P.M. di integrare l'imputazione in dibattimento; le modifiche legislative non costituiscono di per sé abolitio criminis che impedisca al pubblico ministero di adeguare la qualificazione del fatto.
- Se il giudice rifiuta illegittimamente di decidere sulla contestazione suppletiva si configura una nullità di ordine generale: la Procura può impugnare in Cassazione e ottenere annullamento e rinvio.
- In presenza di contestazioni suppletive che possono incidere sull'entità della pena o sulla procedibilità, il corretto svolgimento del contraddittorio impone che tutte le garanzie difensive (richiesta di prove, termini, riti alternativi) restino disponibili all'imputato.
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