Cassazione Penale, Sentenza n. 16157/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato "non doversi procedere" per il reato di furto commesso tramite manomissione/allaccio abusivo della rete elettrica (artt. 624 e 625 c.p.), ritenendo che, dopo la modifica normativa che aveva reso la fattispecie procedibile a querela di parte, mancasse la condizione di procedibilità per assenza di querela. In dibattimento il Pubblico Ministero aveva però chiesto la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante (destinazione a pubblico servizio, richiamata come aggravante ex art. 625/65), che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale ritenne tardiva tale contestazione e pronunciò l'improcedibilità. La Procura ha impugnato sostenendo che il P.M. ha il potere-dovere di formulare contestazioni suppletive in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.) e che il giudice non poteva precludere tale possibilità né pronunciare la declaratoria di improcedibilità senza decidere sul nuovo capo di imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che il Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p., può validamente effettuare contestazioni suppletive in dibattimento (anche di circostanze aggravanti) senza autorizzazione del giudice e senza limiti temporali correlati alla fonte degli elementi, e che il giudice del dibattimento non può esercitare un sindacato preventivo sull'ammissibilità di tale contestazione né anticipare una declaratoria di improcedibilità prima di decidere sul capo di imputazione così modificato. Il Tribunale ha violato il contraddittorio e le norme processuali impedendo al P.M. di procedere; la sentenza impugnata è stata annullata (con richiesta di prosecuzione del giudizio secondo le regole indicate, e trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa per il prosieguo, conformemente ai principi espressi).
Norme richiamate
Norma richiamata per la qualificazione del reato di furto mediante appropriazione dell'energia sottratta dalla rete; utilizzata nella ricostruzione del fatto-reato originario.
art. 625, comma 1, n. 2 (e n.7) cod. pen.
Richiamata per le aggravanti relative alla modalità del furto (mezzo fraudolento, destinazione a pubblico servizio). La Corte ha ritenuto che la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante desumibile dagli atti possa essere validamente proposta in dibattimento dal P.M., incidendo sul regime di procedibilità.
art. 65, comma 1, n. 7 cod. pen.
Aggravante evocata dal P.M. come idonea a qualificare l'energia elettrica quale bene destinato a pubblico servizio; la Corte ha ritenuto legittima la contestazione suppletiva della sua sussistenza in dibattimento.
art. 2, lett. i) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riferimento alla modifica del regime di procedibilità introdotta dalla riforma (riforma Cartabia) che ha reso la fattispecie procedibile a querela di parte; la Corte ha stabilito che il mutato regime non invalida de plano la possibilità per il P.M. di integrare l'imputazione in dibattimento.
Norma sul potere del P.M. di formulare nuove contestazioni in dibattimento; la sentenza conferma che tale potere può essere esercitato per adeguare l'imputazione sulla base degli atti e delle prove, senza limiti temporali rigidi nella fase dibattimentale.
Regola specifica sulla contestazione di reato concorrente o circostanza aggravante in dibattimento; la Corte ribadisce che il P.M. "contesta all'imputato" e che non è prevista alcuna autorizzazione giudiziale per la contestazione di circostanze aggravanti, per cui il giudice non può negare o sindacare preventivamente tale atto.
Norma sulla contestazione di un fatto nuovo che prevede l'intervento del presidente per autorizzare; la Corte distingue questa ipotesi dalla contestazione di circostanze aggravanti (art. 517), per le quali non è prevista autorizzazione.
Stabilisce il diritto dell'imputato, in caso di contestazione suppletiva, di chiedere un termine per difendersi (salvo la recidiva); la Corte evidenzia che, una volta valida la contestazione suppletiva, il giudice deve garantire le garanzie difensive previste da questa norma.
Norma sulla declaratoria immediata di cause di non punibilità o di improcedibilità: la Corte precisa che tale principio non legittima il giudice a pronunciare de plano quando è pendente la possibilità per il P.M. di integrare l'imputazione in dibattimento; l'immediatezza non autorizza decisioni che comprimano il contraddittorio.
art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alle nullità di ordine generale: la Corte ha ritenuto che il rifiuto del giudice di consentire la contestazione suppletiva costituisca nullità di ordine generale, attinente all'esercizio dell'azione penale e alla formulazione dell'imputazione.
Principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte ricorda che il giudice deve pronunciare sulla imputazione così come validamente contestata al termine del contraddittorio.
art. 569, comma 4 e art. 604, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamate come norme procedurali rilevanti per la qualificazione del vizio e per le conseguenze impugnatorie; la Corte ha invocato tali disposizioni per disporre l'annullamento della sentenza impugnata.
art. 112 Cost.
Principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale invocato per sostenere che il P.M. è "dominus" dell'azione e deve poter integrare l'imputazione in dibattimento per garantire l'esercizio pieno dell'azione penale.
Sez. U. e giurisprudenza citata
La Corte ha richiamato precedenti delle Sezioni Unite (Barbagallo, Domingo, De Rosa, Tettamanti) per consolidare i principi: possibilità di contestazioni suppletive dopo apertura dibattimento, distinzione tra contestazione di fatto nuovo e circostanze aggravanti, e limiti all'uso dell'art. 129 c.p.p. per decisioni de plano.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero può formulare in dibattimento contestazioni suppletive di reato concorrente o di circostanze aggravanti ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p. senza bisogno di autorizzazione del giudice e senza che la modifica del regime di procedibilità operi automaticamente a svantaggio dell'azione penale già iniziata.
- Il giudice del dibattimento non può esercitare un controllo preventivo sull'ammissibilità della contestazione suppletiva proposta dal P.M.; una volta effettuata la contestazione, il giudice è tenuto a decidere sul capo di imputazione così modificato dopo aver garantito le garanzie difensive (termine ai sensi dell'art. 519 c.p.p.), oppure dichiarare incompetenza se del caso.
- L'art. 129 c.p.p. (declaratoria immediata di improcedibilità) non autorizza il giudice a pronunciare de plano se ciò impedisce l'esercizio, da parte del P.M., del potere di contestazione suppletiva in un segmento processuale ancora vivente; l'immediatezza non può comprimere il contraddittorio.
- Se il giudice impedisce al P.M. di esercitare legittimamente la contestazione suppletiva e pronuncia decisioni che limitano il contraddittorio su questioni decisive, la sentenza è viziata da nullità di ordine generale e può essere annullata dalla Cassazione.
- Quando la contestazione suppletiva riguarda la recidiva valgono regole particolari (minore diritto al termine difensivo), ma la Corte distingue chiaramente la recidiva dalle altre circostanze aggravanti; occorre valutare caso per caso le garanzie da assicurare all'imputato.
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