Cassazione Civile, Ordinanza n. 13365/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Una società di mutuo soccorso ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. contro il precetto notificatole da un condominio sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, relativo a spese condominiali arretrate. In primo grado e in appello la società ha contestato: la validità/inesistenza della notifica originaria del decreto ingiuntivo e della successiva notificazione del precetto; la possibilità di far valere in sede esecutiva fatti e vizi relativi al credito già anteriori al titolo (erronea imputazione del debito, irregolare convocazione assembleare, adempimento, compensazione, prescrizione); la quantificazione delle spese di lite. Il condominio, in via incidentale, ha sostenuto anzitutto che l’appello fosse inammissibile per difetto di poteri rappresentativi di chi aveva conferito la procura alla società e, inoltre, ha censurato il riconoscimento del parziale pagamento sopravvenuto e la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società di mutuo soccorso sia il ricorso incidentale del condominio. Ha confermato, correggendone però in parte la motivazione, che le doglianze sulla notifica del decreto ingiuntivo non integravano inesistenza ma, al più, nullità; pertanto dovevano essere fatte valere con l’opposizione al decreto o con l’opposizione tardiva, non con l’opposizione all’esecuzione. Ha inoltre ritenuto che l’opposizione tardiva sarebbe comunque stata tardiva, poiché la società aveva avuto effettiva conoscenza del decreto già nel 2014. Ha respinto le censure sulle spese, ritenendo congrua la liquidazione del primo grado e legittima quella del grado di appello, anche in ragione della successiva ratifica del mandato difensivo del condominio e della sanatoria dei vizi di rappresentanza. È stata disposta la compensazione integrale delle spese di legittimità e dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L’opposizione all’esecuzione non è il rimedio per far valere vizi della notifica del decreto ingiuntivo che integrino nullità e che avrebbero dovuto essere dedotti nel giudizio monitorio o con opposizione tardiva.
Richiamato come base dell’opposizione proposta contro il precetto, ma non ritenuto il rimedio per contestare la notifica del decreto ingiuntivo già in fase monitoria.
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo va dedotta con l’opposizione ordinaria al decreto stesso.
L’opposizione tardiva è ammessa solo se il vizio di notifica ha impedito la tempestiva conoscenza del decreto; il termine di dieci giorni dal primo atto di esecuzione è termine di chiusura e non esclude il termine ordinario dalla conoscenza effettiva.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa decadenza dell’ingiunzione per omessa notifica; la Corte ha escluso che il caso integrasse inesistenza della notifica.
Invocato dalla ricorrente; la Corte ha ricondotto le irregolarità prospettate nella categoria della nullità, non dell’inesistenza.
Censurato dalla ricorrente in relazione alle notificazioni; la Corte non ha accolto la doglianza sulla sua violazione.
art. 30 d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200
Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle notificazioni internazionali.
art. 75 d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200
Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle notificazioni internazionali.
Convenzione dell’Aja 15 novembre 1965
Richiamata come fonte delle forme di notificazione; la Corte ha però rilevato che le difformità denunciate ricadevano nella nullità e non nell’inesistenza.
Convenzione bilaterale Italia-Svizzera 2 giugno 1988
Ritenuta idonea, nel caso concreto, a sorreggere la notificazione effettuata mediante trasmissione all’autorità svizzera e consegna presso la sede della società.
Usato per le censure di violazione di legge sui profili di notifica, spese e rappresentanza.
Usato per le censure di omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova, sia sulla rappresentanza processuale sia sulla tempestiva conoscenza del decreto nell’opposizione tardiva.
Richiamato dal ricorrente incidentale; la Corte ha tuttavia dichiarato inammissibile la censura per difetto di autosufficienza.
Richiamato in relazione alla liquidazione e regolazione delle spese di lite.
artt. 1 e ss. d.m. n. 55 del 2014
La Corte ha ritenuto non illegittima la liquidazione dei compensi, avendo riguardo al valore della causa e alle attività effettivamente svolte.
art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55 del 2014
La fase di trattazione comprende anche attività difensive diverse dall’istruttoria in senso stretto, come memorie ed esame degli scritti avversari.
L’assenza di comparse conclusionali non esclude il compenso per la fase decisionale quando questa sia stata sostituita dalla discussione orale.
Richiamato nel tema della procura alle liti e dei vizi di rappresentanza processuale.
Richiamato dalla Corte nel dire che i vizi della procura conferita da soggetto non abilitato determinano inefficacia sanabile dell’attività difensiva.
Richiamato nel contesto della rappresentanza processuale degli enti.
art. 18 l. 31 gennaio 1992, n. 59
La Corte lo richiama per affermare l’inquadramento delle società di mutuo soccorso nell’alveo delle società cooperative a mutualità prevalente e la conseguente pubblicità legale.
art. 13 d.lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577
Richiamato quale base del regime di iscrizione nel registro prefettizio poi sostituito dall’albo nazionale degli enti cooperativi.
art. 15 d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220
Richiamato per l’assetto dell’albo nazionale degli enti cooperativi su base provinciale.
art. 23 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
Richiamato dalla ricorrente incidentale; la Corte osserva che la questione dell’eventuale iscrizione come impresa sociale non è decisiva nel caso concreto.
art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione all’eventuale revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, anche in presenza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La notificazione di un atto processuale è inesistente solo quando manchino del tutto gli elementi essenziali dell’atto notificatorio; ogni difformità dal modello legale che conservi trasmissione tramite soggetto qualificato e un esito di consegna riconoscibile integra, al più, nullità.
- Le nullità della notificazione del decreto ingiuntivo devono essere fatte valere con l’opposizione ordinaria ex art. 645 c.p.c. o, se la nullità ha impedito la conoscenza tempestiva del decreto, con l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; non sono deducibili con l’opposizione all’esecuzione contro il precetto.
- L’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo richiede, oltre al vizio di notificazione, la prova della mancata tempestiva conoscenza del decreto da parte dell’ingiunto; il termine di dieci giorni dal primo atto di esecuzione è un termine di chiusura che non sostituisce quello ordinario decorrente dalla conoscenza effettiva.
- I fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo sono deducibili in sede esecutiva, mentre i fatti impeditivi o estintivi anteriori al titolo devono essere fatti valere nel giudizio di cognizione o nei rimedi oppositivi propri del monitorio.
- In tema di rappresentanza processuale di enti e soggetti collettivi, l’onere della prova sulla validità della procura segue il regime della pubblicità legale del potere rappresentativo: se il potere deriva da un atto soggetto a pubblicità, chi contesta deve provarne l’irregolarità; in difetto, spetta a chi ha conferito la procura dimostrare la propria legittimazione.
- Il difetto di legitimatio ad processum o i vizi della procura conferita da soggetto non abilitato sono vizi sanabili con ratifica successiva del soggetto effettivamente munito del potere, con efficacia retroattiva sugli atti già compiuti.
- La liquidazione delle spese di lite va valutata considerando il valore della causa e l’attività effettivamente svolta nella fase di trattazione e in quella decisionale, non solo l’esistenza di istruttoria in senso stretto; la discussione orale può sostituire gli scritti conclusionali senza escludere il compenso per la fase decisionale.
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