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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20405/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento Irap per l'anno d'imposta 2014, con il quale l'ufficio aveva recuperato a tassazione diversi componenti negativi ritenuti non deducibili o non correttamente imputati. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della società e accolto quello dell'ufficio. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con i primi due ha denunciato la violazione delle norme sull'Irap e dei principi civilistici di redazione del bilancio, sostenendo che: a) un costo per maggiori consumi di gas metano, emerso con fattura emessa nel 2014 dopo l'approvazione del bilancio, costituiva sopravvenienza passiva correttamente rilevata e rilevante ai fini Irap in base al principio di derivazione dal bilancio; b) una rinuncia a credito intervenuta nel 2015, ma riferita a una perdita di competenza del 2014, andava contabilizzata come sopravvenienza passiva nell'esercizio di competenza, anche se conosciuta dopo la chiusura dell'esercizio. Con il terzo motivo ha dedotto che l'ufficio non poteva contestare costi come "non inerenti" ai fini Irap secondo il criterio fiscale, poiché la base imponibile Irap deriverebbe dal conto economico e l'inerenza andrebbe valutata solo in termini civilistici e contabili; ha quindi censurato la CTR per avere valorizzato una pretesa indeducibilità per carenza di inerenza senza verificare la correttezza della appostazione contabile nel bilancio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati congiuntamente i primi due motivi, affermando che ai fini Irap opera il principio di derivazione dal bilancio e che, quindi, la corretta imputazione contabile del costo/sopravvenienza deve essere verificata secondo i principi civilistici e contabili, senza attribuire rilievo decisivo al solo anno del consumo o al momento della fatturazione rispetto alla dichiarazione fiscale, soprattutto dopo l'approvazione del bilancio. Ha inoltre accolto il terzo motivo nei limiti in cui l'ufficio e la CTR avevano contestato i costi in termini di inerenza fiscale: la verifica dell'inerenza ai fini Irap deve infatti essere svolta con riferimento ai criteri civilistici e contabili, e l'Amministrazione può disconoscere il costo solo dimostrando che esso è stato erroneamente iscritto nel conto economico. Poiché nel caso concreto non risultava una contestazione sulla corretta appostazione contabile, la censura è stata ritenuta fondata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 109 t.u.i.r.

    Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 5 d.lgs. n. 446/1997 per sostenere la deducibilità del componente negativo e la corretta imputazione per competenza.

  • art. 5 d.lgs. n. 446 del 1997

    La Corte ribadisce che, per i soggetti Ires diversi da banche e assicurazioni, la base imponibile Irap deriva dal conto economico civilistico, con esclusione di specifiche voci e correttivi; il principio di derivazione non esclude però il controllo sulla corretta appostazione contabile dei costi.

  • art. 109, commi 1 e 2, t.u.i.r.

    Evocato dalla ricorrente per la questione della competenza temporale delle sopravvenienze passive e del loro trattamento contabile.

  • art. 101, comma 4, t.u.i.r.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla rinuncia al credito e alla qualificazione della relativa perdita come sopravvenienza passiva.

  • art. 2423-bis, primo comma, n. 4 c.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui, nella redazione del bilancio, si deve tener conto delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

  • art. 2425 c.c.

    Richiamato quale norma che individua le voci del conto economico rilevanti ai fini della base imponibile Irap.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei tre motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione della base imponibile Irap dei soggetti Ires, la regola di derivazione dal conto economico civilistico comporta che rilevino i componenti correttamente appostati nel bilancio secondo i principi contabili, salvo le esclusioni e correzioni previste dalla legge.
  • La verifica della deducibilità dei costi Irap non può essere condotta secondo criteri esclusivamente fiscali: l'inerenza va apprezzata in chiave civilistica e contabile, e l'Amministrazione finanziaria può disconoscere il costo solo dimostrando che la sua iscrizione nel conto economico è contraria ai principi civilistici o contabili.
  • Quando un componente negativo deriva da una stima o da una sopravvenienza passiva emersa dopo la chiusura dell'esercizio, occorre verificare se, alla luce dei principi civilistici, esso debba essere imputato all'esercizio di competenza; il solo momento della fatturazione o della dichiarazione fiscale non è decisivo se il bilancio era già stato approvato.
  • In materia Irap, la contestazione dell'ufficio deve colpire la corretta collocazione contabile del componente negativo nel conto economico, non limitarsi ad affermarne l'indeducibilità o la carenza di inerenza in termini meramente fiscali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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