Cassazione Civile, Ordinanza n. 23759/2025 del 23/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un estratto di ruolo riferito a una cartella di pagamento per sanzioni amministrative ex L. n. 689/1981. In primo grado il Giudice di pace aveva respinto l'opposizione ritenendo valida la notificazione della cartella; in appello il Tribunale di Milano aveva invece accolto il gravame, reputando non provata la regolare notifica e annullando la pretesa. L'ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600/1973, 140 c.p.c. e art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la mancata notificazione non incide sull'esistenza dell'atto e che il Tribunale avrebbe illegittimamente annullato la pretesa creditoria; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600/1973 e 140 c.p.c., contestando la valutazione di invalidità della notifica per asserita mancanza di prova della ricezione della raccomandata informativa e del perfezionamento della compiuta giacenza.
La decisione
La Corte di cassazione non entra nel merito dei due motivi, perché rileva d'ufficio che il gravame deciso dal Tribunale era inammissibile: l'opposizione originaria, vertendo su vizi formali della cartella relativa a sanzioni amministrative e sulla dedotta omissione/nullità della notifica, andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; contro la decisione del Giudice di pace non era quindi esperibile appello, ma ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, c.p.c. La sentenza di appello viene dunque cassata senza rinvio, con conferma della decisione di primo grado e condanna della resistente alle spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Consente la cassazione senza rinvio quando il giudizio non poteva essere proseguito per inammissibilità dell'appello rilevabile d'ufficio.
L'opposizione contro vizi formali della cartella di pagamento, quando si contestano la rituale notificazione e il primo atto conoscitivo della pretesa, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi.
Non è il rimedio corretto quando la doglianza riguarda vizi formali dell'atto esecutivo o la sua notificazione, in assenza di contestazione del credito in sé o della prescrizione.
Contro la decisione del giudice di pace su opposizione qualificabile come opposizione agli atti esecutivi il mezzo di impugnazione è il ricorso per cassazione, non l'appello.
Regola la notificazione degli atti tributari richiamando le norme del codice di procedura civile, inclusa la disciplina dell'art. 140 c.p.c.
La notificazione al destinatario irreperibile relativo si perfeziona con il deposito alla casa comunale, l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa; il riferimento ricorrente alla ricezione o alla compiuta giacenza è richiamato come parametro di corretto perfezionamento.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato per affermare che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili non ne incide sull'esistenza, ma consente l'impugnazione unitamente all'atto notificato.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
Lo ius superveniens che limita la tutela giurisdizionale anticipata non opera in presenza di un giudicato esterno esplicito sulla questione dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Massime di principio
- Quando un'opposizione avverso cartella o estratto di ruolo deduce soltanto vizi formali dell'atto e della notificazione, il rimedio va qualificato in base al contenuto sostanziale della domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
- Se il provvedimento del giudice di pace decide una controversia qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, il mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, c.p.c.; l'appello proposto contro tale decisione è inammissibile.
- La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'appello anche se non eccepita dalle parti, e in tal caso può cassare senza rinvio la sentenza di secondo grado, con conferma della decisione di primo grado.
- La mancata notificazione di un atto autonomamente impugnabile non ne determina l'inesistenza, ma incide sulla sua efficacia e consente l'impugnazione congiunta con l'atto successivamente conosciuto.
- Nella notificazione ex art. 140 c.p.c. il perfezionamento per il destinatario è collegato al compimento delle formalità previste dalla norma, ivi compreso l'invio della raccomandata informativa; la validità della notifica dipende dalla prova di tali adempimenti.
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