Cassazione Civile, Sentenza n. 3557/2021 del 11/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la conferma della pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di Andrea Giliberti, appartenente alle categorie protette ex L. n. 68/1999, all'assunzione a tempo indeterminato dal 10.2.2009 e il risarcimento del danno. In appello la Corte di Palermo aveva riformato la sentenza di primo grado rigettando la domanda. In cassazione il ricorrente deduceva tre motivi di diritto: (i) violazione degli artt. 3 e 4 co.4 della L. n. 68/1999 sostenendo che il transito nella quota di riserva avrebbe dovuto trasformare un rapporto a tempo determinato/part time in rapporto a tempo indeterminato a tempo pieno; (ii) errata interpretazione dell'art. 7 L. n. 68/1999 e del richiamo alla disciplina del reclutamento pubblico (d.lgs. 29/1993, oggi d.lgs. n. 165/2001) circa la chiamata numerica delle liste; (iii) violazione di norme relative al reclutamento e al rispetto delle quote (art. 5 co.4 quater d.lgs. n. 368/2001 e art. 36 co.3-bis d.lgs. n. 165/2001) per il mancato adempimento dell'obbligo di assunzione nonostante la diffida dell'Ufficio Provinciale del Lavoro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto valida la notificazione della sentenza impugnata eseguita il 30/11/2017 presso il domicilio elettivo del difensore e, quindi, fatta decorrere da quella data il termine di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione. Il ricorso per cassazione è stato notificato il 20/02/2018 oltre il termine previsto. Per queste ragioni la Corte non è entrata nel merito dei motivi dedotti. Ha compensato le spese di giudizio e ha rilevato l'eventuale obbligo del versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 c.1 quater DPR n.115/2002.
Norme richiamate
Legge n. 68 del 1999 (art. 3, art. 4 co.4, art. 7)
Norme invocate dal ricorrente per sostenere il diritto all'assunzione nelle quote di riserva per le categorie protette e le modalità di reclutamento. La Corte di Cassazione non ha esaminato il merito dell'interpretazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.
D.lgs. 29/1993 richiamato e D.lgs. n. 165/2001
Richiamati come quadro normativo per le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni (chiamata numerica, modalità di reclutamento). Non sono stati esaminati nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
D.lgs. n. 368 del 2001 (art. 5 co.4 quater)
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina dei rapporti di lavoro a termine e alle trasformazioni contrattuali; la Corte non ha pronunciato una interpretazione di merito.
Art. 16-sexies D.L. n. 179/2012 (conv. L. n. 221/2012) - Domicilio digitale
Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalita' puo' procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dagli elenchi
La norma impone la notifica preferenziale via PEC reperibile negli elenchi pubblici, ma non esclude la validita' dell'elezione di un domicilio fisico da parte della parte (elezione di domicilio), che resta efficace e idonea a far decorrere i termini processuali quando correttamente indicata.
Codice di procedura civile (art. 285, art. 170, art. 325, art. 326, art. 366)
Art. 325 e 326: termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione e decorrenza dal giorno della notificazione della sentenza impugnata; art. 285 e 170: la notificazione alla parte presso il procuratore costituito e la notificazione al procuratore sono equiparate; art. 366: eccezioni relative a notifica presso la cancelleria. La Corte ha applicato questi principi per dichiarare la tardività del ricorso.
R.D. n. 37/1934 (art. 82) e giurisprudenza connessa
Riferimento storico alla domiciliazione presso la cancelleria, oggi limitata nelle applicazioni dalla disciplina del domicilio digitale; la Corte ha chiarito che la domiciliazione ex lege presso la cancelleria opera solo se la notifica via PEC non è possibile per causa imputabile al destinatario.
D.P.R. n. 115/2002 (art. 13 co.1 quater)
Previsione relativa al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La notificazione di una sentenza all'indirizzo del domicilio elettivo fisico indicato dalla parte (anche dopo l'introduzione del domicilio digitale) è valida e fa decorrere i termini per l'impugnazione, purché l'elezione sia corretta e la notifica concretamente raggiunga il destinatario o il suo difensore.
- La normativa sul domicilio digitale (PEC) impone la notifica preferenziale alla PEC risultante dagli elenchi pubblici, ma non ha totalmente soppiantato l'istituto dell'elezione di domicilio fisico: le parti possono eleggere domicilio e quella scelta, se formale e compatibile, è operativa.
- La notifica della sentenza con formula esecutiva alla parte presso il procuratore costituito equivale alla notificazione al procuratore stesso e fa decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione (60 giorni).
- Nei procedimenti relativi al reclutamento di categorie protette la violazione delle quote e le questioni di trasformazione del rapporto possono costituire profili risarcitori rilevanti, ma tali questioni di merito non potranno essere esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi procedurali come la tardività.
- Per evitare l'inammissibilità per tardività, chi impugna deve verificare attentamente la data e la modalità della notificazione (PEC vs domicilio eletto), conservarne prova e rispettare i termini prescritti dagli articoli del codice di procedura civile.
- In presenza di rappresentanza (curatore, difensore) è essenziale che le notifiche siano effettuate correttamente al domiciliatario o alla PEC indicata dal difensore; anomalie formali nella dicitura non inficiano automaticamente la validità se la notificazione ha raggiunto lo scopo di mettere in moto l'attività di impugnazione.
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