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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3115/2021 del 09/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società contestava al pilota Moncelesan di avere, mentre si trovava in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), instaurato un nuovo rapporto di lavoro retribuito con Qatar Airways senza termine predeterminato e di aver fornito all'azienda e all'INPS comunicazioni false (modelli SR83) circa la durata di tale rapporto. Per tale condotta la società aveva licenziato per giusta causa. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il licenziamento perché avevano qualificato il rapporto con Qatar Airways come a termine e avevano ritenuto mancasse il fatto illecito tale da giustificare la reintegra. Air Italy ha impugnato in cassazione la decisione sostenendo la violazione dei doveri di correttezza, fedeltà e non concorrenza e la rilevanza della instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato con società concorrente, nonché l'inesattezza delle valutazioni del giudice d'appello sul diritto qatarino invocato dalla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte, ritenendo che, contrariamente a quanto deciso dalla Corte d'appello, il rapporto instaurato con Qatar Airways debba essere qualificato, sulla base degli elementi di fatto acquisiti, come rapporto a tempo indeterminato (in assenza di clausola di scadenza pattuita dalle parti e in mancanza di una norma qatarina che operi automaticamente a sostituzione della volontà negoziale). Tuttavia la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per riesaminare, alla luce di tale qualificazione, se i fatti contestati costituiscano giusta causa di licenziamento: i giudici dovranno valutare la gravità degli addebiti, la portata oggettiva e soggettiva, le circostanze del fatto, l'intensità dell'elemento intenzionale e la proporzionalità della sanzione, nonché verificare l'eventuale applicazione delle tutele reintegratorie di cui all'art. 18 e, in mancanza, il regime risarcitorio previsto. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il contenuto del diritto straniero deve essere allegato e provato dalla parte che lo invoca. Spese del giudizio di legittimità demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    La clausola generale della giusta causa richiede integrazione interpretativa; la sua specificazione è sindacabile in cassazione quando si riferisce a criteri giuridici e di valore recepiti dall'ordinamento. La valutazione concreta dei fatti rimane di merito.

  • art. 18 Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970)

    La Corte richiama la distinzione tra tutela reintegratoria (comma 4) e tutela risarcitoria (comma 5): se non ricorrono le condizioni per la reintegrazione, va applicata la tutela risarcitoria "forte". La decisione concreta sulla reintegrazione o risarcimento spetta al giudice di merito dopo valutazione della giusta causa.

  • artt. 1175, 1375, 2104, 2105 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente come principi di correttezza, buona fede e diligenza/obblighi del lavoratore; la Corte utilizza tali principi nel più ampio quadro di valutazione della condotta e della integrazione della clausola generale.

  • art. 6, 14, 15 Legge n. 281/1995

    Richiamati in relazione all'allegazione e prova del diritto straniero: la Corte afferma che chi invoca l'applicazione di diritto straniero deve allegarne e provarne il contenuto, non essendo applicabile il principio "iura novit curia" per leggi extracomunitarie.

  • art. 23 Qatar Labour Law (richiamato nella sentenza)

    nella sentenza: la legge qatarina prevederebbe per i lavoratori stranieri una durata del rapporto legata al permesso di lavoro e soggiorno, con possibile validità triennale o fino a 5 anni e con eccezioni

    La Corte ritiene che la norma qatarina citata non integri automaticamente e inderogabilmente la volontà negoziale delle parti e non sostituisca la scelta contrattuale delle parti circa la durata; pertanto non può, da sola, trasformare un rapporto senza termine in un rapporto a termine se le parti non hanno pattuito il termine.

  • art. 1339 c.c.

    Ricordato a titolo comparativo: la Corte osserva che non vi è, in presenza di diritto straniero, un meccanismo automatico di sostituzione delle clausole negoziali come avviene talvolta nell'ordinamento italiano.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma invocata come mezzo di ricorso per violazione di legge nella motivazione; la Corte valuta la corretta integrazione normativa operata dal giudice di merito e ammette il sindacato di legittimità nella misura in cui concerne l'errata individuazione dei parametri integrativi della clausola generale.

  • art. 1 co. 58 legge n. 92/2012

    Richiamato in relazione al rigetto del reclamo in sede di opposizione all'ordinanza del Tribunale; citazione di contesto sulle procedure processuali di reclamo.

Massime di principio

  • L'instaurazione di un rapporto di lavoro con altro datore durante il periodo di CIGS non determina automaticamente giusta causa di licenziamento: occorre valutare natura del nuovo rapporto (a tempo determinato o indeterminato) e l'effettivo nocumento/violazione dei doveri di fedeltà e correttezza.
  • In assenza di una clausola di scadenza pattuita, il contratto è presumibilmente a tempo indeterminato; un richiamo a norme straniere non sostituisce automaticamente la volontà negoziale delle parti senza prova chiara e vincolante.
  • Chi invoca l'applicazione di diritto straniero ha l'onere di allegarne e provare il contenuto in giudizio; il giudice italiano non 'conosce d'ufficio' il diritto extracomunitario.
  • La qualificazione giuridica del contratto (fase di individuazione della volontà) è accertamento di fatto di merito: la Corte di legittimità può sindacare gli errori di diritto nella qualificazione o la mancata considerazione di elementi normativi rilevanti.
  • Per integrare la giusta causa di licenziamento occorre una valutazione complessiva e proporzionata della gravità degli addebiti, dell'intenzionalità, del danno alla fiducia e della proporzionalità della sanzione; tale valutazione è rimessa al giudice di merito ma può essere riesaminata in cassazione se l'integrazione normativa è errata.
  • Sulla remissione in termini della tutela: se il giudice accerta l'assenza delle condizioni per la reintegrazione (art. 18 comma 4) deve applicare l'alternativa di tutela risarcitoria prevista dal comma 5.

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