Cassazione Civile, Sentenza n. 3672/2021 del 12/02/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti chiedevano l'accertamento dell'inapplicabilità del CCNL del 22.3.2012 (AIOP per il personale delle RSA) alla Casa di Cura Villa Serena, perché tale contratto non era stato sottoscritto dalla UIL FPL cui i lavoratori erano iscritti. Rivendicavano la permanenza del precedente CCNL del 23.11.2004, che conteneva una clausola di ultrattività "fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL". Contestavano altresì la legittimità della disdetta e gli effetti peggiorativi derivanti dall'applicazione del nuovo CCNL (es. incremento da 36 a 38 ore settimanali e riduzione della retribuzione oraria), nonché eventuali profili di antisindacalità della condotta datoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso e ha annullato la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui aveva ritenuto legittima la disdetta unilaterale e la cessazione di efficacia del CCNL 23.11.2004. La Cassazione ha escluso che la clausola di ultrattività contenuta nell'art. 4 del CCNL 2004 vada interpretata come mera indicazione di durata indeterminata che legittima un recesso unilaterale: la formula "in ogni caso, il presente contratto conserva la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL" costituisce un termine finale collegato a un evento certo (la sottoscrizione di un nuovo CCNL) e impone che l'efficacia del contratto precedente perduri fino a tale evento. Per tale ragione la decisione di merito è stata cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la legittimità della disdetta e le ulteriori questioni (compresi profili retributivi e sindacali) alla luce dei principi richiamati. La Corte ha altresì disposto che il giudice di rinvio decida sulle spese del presente grado di giudizio.
Norme richiamate
CCNL 23.11.2004, art. 4
il presente contratto si riferisce per la parte normativa al periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2005, per la parte economica al periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2003 (salvo che nel testo contrattuale non siano previste decorrenze diverse)"; "in ogni caso, il presente contratto conserva la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL
La Corte interpreta la locuzione di ultrattività come previsione di un termine di durata collegato a un evento certo (la sottoscrizione del nuovo CCNL), per cui l'efficacia del contratto perdura fino a tale evento e non può essere unilateralmente soppressa prima della sua verificazione
Riferito dalla giurisprudenza di merito in tema di recesso unilaterale nei contratti di durata; la Corte osserva che la disciplina del recesso si applica quando non è stato stabilito diversamente dalle parti, mentre qui è stato previsto un termine collegato alla sottoscrizione del nuovo CCNL
Principio della buona fede nell'esecuzione del contratto richiamato come parametro rilevante nella valutazione dell'eventuale legittimità o meno della disdetta e del comportamento delle parti
Richiamato in ordine alla disciplina differenziata dei contratti collettivi post-corporativi: il regime di ultrattività di cui agli artt. del codice non si applica automaticamentre ai contratti collettivi di diritto comune, soggetti alla autonomia negoziale delle parti
Principio dell'irriducibilità della retribuzione invocato dalle parti; la Corte ricorda che la tutela riguarda il "diritto quesito" già definitivamente acquisito nella sfera patrimoniale del lavoratore, mentre modifiche contrattuali successive possono incidere sugli istituti non consolidati
art. 36 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale per la tutela della retribuzione, da rapportare alla nozione di diritto acquisito e alla salvaguardia dei diritti già consolidati
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis
Norma procedurale che disciplina la decisione sui ricorsi in Cassazione in determinate condizioni e che qui ha consentito la trattazione in pubblica udienza previa richiesta di discussione orale
Giurisprudenza: Sezioni Unite, sent. n. 11325/2005
Principio richiamato secondo cui i contratti collettivi di diritto comune operano nei limiti della volontà delle parti e che la regola di ultrattività propria dei contratti di fonte corporativa non si applica automaticamente ai contratti post-corporativi; la Corte utilizza questo orientamento per distinguere i casi con clausola di ultrattività espressa da quelli privi di termine
Massime di principio
- Una clausola contrattuale che dispone l'efficacia "fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL" costituisce un termine di durata collegato a un evento certo: il contratto precedente permane in vigore sino al verificarsi di quell'evento e non può essere unilateralmente fatto cessare prima della sua verifica
- Va distinto il caso del contratto collettivo senza termine (o con durata indeterminata) — dove le parti possono in concreto recedere o dar luogo ad ultrattività fattuale — dal caso in cui le parti abbiano espressamente previsto un termine finale; la validità della disdetta unilaterale dipende dall'esistenza o meno di tale clausola
- Il principio di irriducibilità della retribuzione (art.2103 c.c. e art.36 Cost.) tutela i diritti già definitivamente acquisiti ("diritto quesito"); modifiche contrattuali successive possono incidere sugli istituti non ancora consolidati o su componenti estrinseche della retribuzione
- L'applicabilità di un nuovo CCNL ai lavoratori iscritti a sindacati non firmatari della nuova intesa non è automatica; tuttavia l'analisi deve considerare la volontà collettiva delle parti, le clausole contrattuali vigenti, le eventuali comunicazioni e comportamenti aziendali e la regolarità delle procedure di disdetta/adesione
- In caso di dubbi sulla legittimità della disdetta o di possibili profili di antisindacalità è opportuno che il giudice di merito verifichi fattualmente: (i) se è stata effettivamente rispettata la clausola di ultrattività; (ii) se la disdetta sia stata manifestata in conformità alla buona fede e alle regole pattizie; (iii) se esistono diritti acquisiti dei lavoratori tali da impedire modifiche peggiorative
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