Cassazione Civile, Sentenza n. 3542/2021 del 11/02/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva respinto l'opposizione della società avverso i decreti ingiuntivi riconoscendo a favore dei lavoratori il pagamento di premi aziendali. La questione centrale era se la disdetta della contrattazione integrativa aziendale fosse stata tempestiva: la società sosteneva di aver disdetto oralmente alla riunione del 27.1.2004 e di aver poi confermato con lettera del 29.1.2004; i lavoratori sostenevano invece che la disdetta non era stata effettuata entro il termine previsto e che, se c'era stata comunicazione orale, era stata pattuita la forma scritta. Inoltre la società aveva proposto giudizio di revocazione; si ponevano altresì questioni processuali sulla ammissibilità della prova testimoniale e sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo relativo al ricorso di revocazione (RG 9223/2017) per mancata riassunzione nei termini di legge. Quanto al procedimento principale (RG 23935/2014), la Corte ha accolto il ricorso della Billa A.G., cassando la sentenza della Corte d'appello e rinviando la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Il rinvio ha lo scopo di accertare se nella riunione del 27.1.2004 vi sia stata effettiva disdetta orale degli accordi collettivi, ammettendo la rilevanza della prova testimoniale e ribadendo i principi sulla libertà della forma, sull'onere della prova a carico della parte che eccepisce il recesso e sulla necessità di provare che una successiva dichiarazione scritta sia solo confermativa. La Corte ha inoltre demandato al giudice di rinvio la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 392 c.p.c.
Stabilisce il termine e le modalità per la riassunzione del processo davanti al giudice di rinvio; la Corte ha richiamato che la riassunzione può essere fatta entro tre mesi con notificazione personale
art. 393 c.p.c.
Prevede l'estinzione del processo se la riassunzione non avviene nei termini; la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo di revocazione ai sensi di questa norma
art. 2697 c.c.
Attribuisce l'onere della prova alla parte che vuole far valere un fatto; la Corte ha confermato che la parte che eccepisce il recesso unilaterale è onerata della prova dell'effettiva disdetta e, se segue una dichiarazione scritta, della natura meramente confermativa di essa
art. 1325 c.c.
Principio della libertà di forma: la Corte lo applica per affermare che gli accordi collettivi possono avere efficacia anche se verbali salvo diversa pattuizione
art. 1372 c.c.
Richiamato come riferimento al mutuo dissenso e alla forma degli atti negoziali connessi, per affermare che gli atti risolutori possono essere soggetti alla libertà di forma
art. 1373 c.c.
Riferito al recesso unilaterale: la Corte ha esteso la libertà di forma anche al recesso da accordi collettivi, salvo diversa pattuizione
art. 421 c.p.c.
Nel processo del lavoro non si applicano i limiti alla prova testimoniale previsti per il processo civile ordinario; la Corte l'ha richiamato per ritenere ammissibile la prova testimoniale sulla disdetta
artt. 2721-2723 c.c.
Norme ordinarie che pongono limiti alla prova testimoniale nei contratti; la Corte ha precisato che tali limiti si riferiscono ai contratti e non agli atti unilaterali o alla prova dichiarativa nel processo del lavoro
art. 1351 e art. 1352 c.c.
Richiamate nella discussione sulla forma: la Corte distingue tra casi in cui una pattuizione scritta sia espressamente richiesta (art.1352) e la libertà di forma; sottolinea che una richiesta di forma scritta può avere rilievo probatorio ma non impone automaticamente nullità
art. 139, 148, 149 c.p.c.
Provvedimenti processuali citati in relazione alle modalità istruttorie; la Corte ha ritenuto che il diniego della prova testimoniale fosse errato alla luce dei principi sul processo del lavoro e sulla libertà di forma
Costituzione
Art.24 (diritto alla difesa) e art.111 (giusto processo): la Corte ha ritenuto che il diniego delle prove richieste dalla società avrebbe violato tali principi se confermato
Massime di principio
- Gli accordi collettivi di lavoro, in assenza di una pattuizione che imponga forma scritta, possono avere efficacia anche se conclusi verbalmente o per fatti concludenti (principio di libertà della forma).
- La libertà di forma si estende ai negozi connessi all'accordo collettivo, compreso il recesso o la disdetta unilaterale: pertanto l'atto di disdetta può essere provato anche con mezzi dichiarativi o testimoniali salvo diversa pattuizione.
- Chi invoca l'avvenuto recesso/disdetta è onerato della prova (art. 2697 c.c.); se alla manifestazione orale segue una dichiarazione scritta, spetta a chi sostiene la disdetta dimostrare che la scrittura è solo confermativa e non innovativa.
- Nel processo del lavoro sono ammesse più liberamente le prove testimoniali (ex art.421, comma 2 c.p.c.) e i limiti civilistici alla prova testimoniale non operano allo stesso modo rispetto ai contratti tipici.
- Se una parte omette di riassumere il giudizio di rinvio entro i termini di legge, il giudizio di revocazione si estingue (art. 393 c.p.c.) e questo può avere effetti processuali sugli accertamenti temporali collegati alla vicenda principale.
- Il giudice d'appello che neghi l'ammissione di prove essenziali sulla ricostruzione dei fatti che incidono su diritti delle parti può incorrere in cassazione per violazione del diritto di difesa e del giusto processo.
- In ipotesi in cui sia contestato se una comunicazione sia stata solo confermativa rispetto a una precedente manifestazione orale occorre valutare i contesti fattuali e ammettere mezzi di prova idonei a chiarire la volontà effettiva delle parti.
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