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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19523/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società postale)

La controversia

La controversia nasce dalla spedizione, a mezzo posta ordinaria, di due assegni di traenza muniti di clausola di intrasferibilità, successivamente trafugati e presentati all'incasso da soggetti diversi dagli effettivi beneficiari. In primo grado il giudice aveva riconosciuto la responsabilità della società postale per avere consentito il pagamento dei titoli a soggetti non legittimati, ma aveva anche ravvisato un concorso di colpa della società mittente, riducendo il risarcimento del 50% per aver usato un mezzo di invio privo delle cautele necessarie. In appello la società assicuratrice sosteneva che non vi fosse alcun proprio concorso causale, poiché la condotta rilevante sarebbe stata solo l'omessa corretta identificazione del presentatore da parte della banca/ufficio pagatore; inoltre contestava la configurabilità del concorso colposo ex art. 1227 c.c., la rilevanza dell'apertura dei libretti di risparmio come fatto autonomo e l'adeguatezza della motivazione della sentenza di merito. I motivi di ricorso hanno quindi censurato, in sintesi, la violazione delle norme sul concorso del fatto colposo del creditore e sugli obblighi di diligenza nella negoziazione del titolo, nonché il vizio di motivazione e di valutazione delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva affermato il concorso di colpa della mittente per aver spedito gli assegni con posta ordinaria, mezzo ritenuto esposto a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza, specie in presenza di precedenti episodi analoghi e della possibilità di utilizzare strumenti di invio più sicuri. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. sull'omesso esame del fatto relativo all'apertura dei libretti, perché diretto in realtà a ottenere una diversa valutazione delle emergenze processuali. Ha poi escluso il vizio di motivazione apparente, affermando che la sentenza impugnata conteneva una chiara spiegazione logica della riduzione del risarcimento per concorso colposo del danneggiato. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    Il concorso colposo del creditore ricorre quando il fatto del danneggiato abbia inciso causalmente nella produzione del danno; la riduzione del risarcimento va commisurata alla gravità della colpa del creditore e all'entità delle conseguenze derivate, senza richiedere una comparazione tra la gravità dell'inadempimento del debitore e quella della condotta del danneggiato.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di nesso causale tra la spedizione dei titoli e l'apertura dei libretti; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di concorso causale; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 43 l. assegni (r.d. n. 1736 del 1933)

    L'obbligo di identificare il presentatore del titolo è posto a tutela della regolare circolazione del titolo e dei soggetti interessati; la violazione di tale obbligo integra responsabilità della banca/ufficio pagatore, ma ciò non esclude il concorso colposo del mittente che abbia adottato modalità di spedizione imprudenti.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità della banca negoziatrice; la Corte non accoglie il motivo perché assorbito nella valutazione del concorso colposo e del giudizio di merito.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Richiamato per sostenere la maggiore diligenza richiesta all'operatore professionale; la Corte non modifica l'apprezzamento di merito sulla condotta della banca e della mittente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se espone in modo percepibile le ragioni della decisione; nel caso concreto la motivazione non è apparsa nulla o meramente apparente.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando mira non alla mancata considerazione di un fatto, ma a sollecitare una diversa lettura delle prove e delle circostanze di causa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la diversa valorizzazione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte della modifica all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • La spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche intrasferibile, può integrare fatto colposo del mittente se espone volontariamente il titolo a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza e dalla tutela degli interessi degli altri soggetti coinvolti.
  • Ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c., il giudice deve verificare se la condotta del creditore abbia concorso causalmente alla produzione del danno; la riduzione del risarcimento dipende dalla gravità della colpa del creditore e dalle conseguenze della sua condotta, non da un confronto astratto con la gravità della condotta del danneggiante.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di contestare la valutazione delle prove o la diversa lettura delle circostanze di fatto data dal giudice di merito, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; è invece sufficiente se rende percepibili le ragioni della decisione, anche in presenza di una sintesi argomentativa.
  • L'obbligo di identificazione del presentatore del titolo tutela la regolare circolazione del titolo e può fondare responsabilità dell'intermediario, ma non esclude che il danneggiato risponda del proprio concorso colposo per avere adottato modalità di trasmissione imprudenti.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàGiudicato

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