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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29504/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, ex art. 1137 c.c., di una delibera assembleare del 21 febbraio 2014 con cui il condominio aveva approvato la nomina del difensore per costituirsi nel giudizio promosso dagli stessi condomini contro una precedente delibera del 3 gennaio 2014, relativa alla demolizione di una pensilina sulla terrazza condominiale. I ricorrenti sostenevano che per autorizzare la resistenza in giudizio fosse necessaria una maggioranza qualificata ex art. 1136, comma 4, c.c., poiché si sarebbe trattato di decidere se abbandonare o continuare una controversia ovvero concludere una transazione. Con il secondo motivo deducevano omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la transazione fosse il vero oggetto della convocazione. Il condominio resisteva eccependo anche l'inammissibilità del ricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non specificamente riferibili alla ratio decidendi e comunque infondati, osservando che, nelle controversie ex art. 1137 c.c., l'amministratore è l'unico legittimato passivo e può costituirsi in giudizio senza autorizzazione assembleare; la delibera impugnata valeva al più come mero assenso ad una scelta già spettante all'amministratore. Ha inoltre rilevato che il contenuto della delibera va desunto dal verbale e che eventuali ipotesi di transazione o di altri sviluppi della lite sono irrilevanti se non risultano dalla deliberazione impugnata. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione d'appello che aveva riformato la pronuncia di primo grado, escludendo la necessità di una preventiva autorizzazione assembleare per la costituzione del condominio nel giudizio di impugnazione di delibera proposto dai condomini e, di conseguenza, escludendo che la delibera fosse invalida per difetto del quorum richiesto. Ha condannato i ricorrenti in solido al rimborso delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale del primo ricorrente.

  • art. 1137 c.c.

    regola l'impugnazione delle deliberazioni assembleari condominiali; la lite nasce da un'impugnazione proposta dai condomini.

  • art. 1130, n. 1, c.c.

    attribuisce all'amministratore la gestione della controversia inerente all'impugnazione della delibera condominiale.

  • art. 1130, n. 9, c.c.

    richiamato per l'obbligo dell'amministratore di fornire attestazione delle liti in corso ai condomini che ne facciano richiesta.

  • art. 1131 c.c.

    l'amministratore è il legittimato passivo e può costituirsi in giudizio senza autorizzazione o ratifica assembleare; il limite è l'esorbitanza dalle sue attribuzioni.

  • art. 1131, commi 3 e 4, c.c.

    la necessità di informare l'assemblea senza indugio e il possibile profilo di revoca dell'amministratore si collocano solo per liti eccedenti le attribuzioni gestorie.

  • art. 1132 c.c.

    delimita il dissenso dei condomini rispetto alle liti gestite dall'amministratore.

  • art. 1133 c.c.

    il singolo condomino può ricorrere all'assemblea per provocare una deliberazione e poi dissentire, se del caso.

  • art. 1136, comma 2, c.c.

    richiamato dalla Corte d'appello per affermare, in via subordinata, la sufficienza della maggioranza semplice dei presenti.

  • art. 1136, comma 4, c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la necessità di una maggioranza qualificata, esclusa dalla Corte perché la delibera non era necessaria.

  • art. 360-bis c.p.c.

    l'eccezione di inammissibilità è stata disattesa perché la verifica va compiuta motivo per motivo e le censure non erano sovrapponibili a orientamenti consolidati.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    richiamato per rilevare la mancanza, da parte dei ricorrenti, di specifiche indicazioni contrarie al contenuto della deliberazione desumibile dalla sentenza impugnata.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale e per il termine di deposito della memoria.

  • art. 155, comma 4, c.p.c.

    richiamato per il computo del termine minimo di dieci giorni prima dell'adunanza.

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    indicato per l'applicazione ratione temporis della disciplina processuale della trattazione camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere condominiali ex art. 1137 c.c., l'amministratore è il soggetto legittimato passivo e può costituirsi in giudizio senza necessità di previa autorizzazione assembleare, salvo che la lite esorbiti dalle sue attribuzioni.
  • Se la costituzione in giudizio del condominio rientra nelle attribuzioni gestorie dell'amministratore, la delibera assembleare che ne prenda atto non è condizione di validità dell'atto difensivo e può al più valere come mero assenso alla scelta dell'amministratore.
  • Il contenuto e l'oggetto della deliberazione assembleare impugnata devono essere desunti dal verbale e dalla concreta decisione adottata; non sono sufficienti ipotesi alternative sulla possibile evoluzione della lite o su intenzioni non risultanti dal verbale.
  • La disciplina delle maggioranze ex art. 1136 c.c. rileva solo quando la deliberazione assembleare sia effettivamente necessaria; se l'assemblea non era tenuta a deliberare, la questione del quorum diviene inconferente.
  • Nel giudizio di cassazione, le censure devono colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi che prescindono dal fondamento effettivo della decisione sono destinati a essere disattesi.
  • Il dissenso del singolo condomino rispetto alla gestione della lite da parte dell'amministratore incontra i limiti previsti dagli artt. 1132 e 1133 c.c. e non comporta, di per sé, l'invalidità degli atti difensivi adottati nell'ambito delle attribuzioni gestorie.

Come è indicizzato

MaterieAmministratore di condominioImpugnazione delibere condominialiSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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