Cassazione Civile, Ordinanza n. 19214/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRAP 2011 emesso a seguito di pvc della Guardia di Finanza. L'Ufficio riteneva che la società avesse svolto il ruolo di "società filtro" all'interno di un presunto gruppo fraudolento, ricevendo fatture relative a prestazioni che sarebbero state poi ribaltate integralmente verso altre società beneficiarie finali, senza margine di ricarico, in cambio di un compenso per interposizione fittizia. La CTP aveva rigettato il ricorso della società; la CTR del Lazio aveva invece accolto l'appello della contribuente, ritenendo non sufficientemente certa l'inesistenza delle prestazioni fatturate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che, in materia di operazioni inesistenti, l'Amministrazione non deve fornire prova piena e certa dell'inesistenza, essendo sufficienti anche presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2721, 2729 e 2697 c.c. per avere la CTR trascurato e mal valutato i molteplici indizi addotti dall'Ufficio, i quali avrebbero dovuto ribaltare l'onere della prova sulla contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato la causa alla medesima commissione in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse erroneamente preteso dall'Amministrazione la prova certa dell'inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni fatturate, mentre la prova dell'Ufficio può essere assolta anche mediante presunzioni semplici idonee.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.
Richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla detrazione IVA e alle operazioni inesistenti.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla fatturazione delle operazioni.
La Corte ribadisce che l'onere probatorio dell'Ufficio può essere assolto anche mediante presunzioni, e che il contribuente deve fornire prova contraria una volta raggiunta la soglia indiziaria richiesta.
Richiamato nel secondo motivo, in relazione alla formazione della prova testimoniale e presuntiva.
La Corte afferma che le operazioni inesistenti possono essere dimostrate dall'Ufficio anche con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
Richiamato insieme alle norme sulle presunzioni semplici per il riparto dell'onere probatorio.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base normativa per l'accertamento fondato anche su presunzioni semplici in materia di imposte dirette.
Richiamato quale norma di rinvio in materia di rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche.
Richiamato come base normativa per l'accertamento IVA fondato su false indicazioni e presunzioni semplici.
Massime di principio
- In tema di contestazione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare che l'operazione non è stata effettuata, ma tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; non è richiesta una prova piena e certa.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi probatori, anche indiziari, idonei a sostenere l'inesistenza dell'operazione, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo contestato; la mera regolarità formale della contabilità o dei pagamenti non è sufficiente.
- Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del destinatario della partecipazione alla frode; se tale onere è assolto, il contribuente deve dimostrare di avere usato la massima diligenza esigibile.
- Il giudice tributario deve valutare prima gli elementi presuntivi offerti dall'Amministrazione, singolarmente e complessivamente, e solo dopo esaminare l'eventuale prova contraria del contribuente, senza pretendere dall'Ufficio una dimostrazione certa e assoluta dell'illecito fiscale.
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