Cassazione Penale, Sentenza n. 46036/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di introduzione e cessione di sostanza stupefacente (hashish) nella Casa di Reclusione di Augusta (fatti del 18/08/2021, capo 4). La difesa ha censurato: vizi di motivazione sulla gravità indiziaria, sostenendo che le intercettazioni e le circostanze sarebbero congetturali e non idonee a individuare il ricorrente come autore; la mancata acquisizione di documentazione richiesta alla Casa di Reclusione e l'omessa valutazione di deduzioni difensive (art. 292 comma 2 lett. c-bis e art. 391-quater c.p.p.); l'assenza di attualità delle esigenze cautelari dato lo stato detentivo del ricorrente, la revoca del beneficio ex art. 21-ter O.P. e il divieto di fruirne per tre anni (art. 58-quater O.P.), nonché l'inesistenza del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ricordato il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione del tribunale del riesame (verifica di adeguatezza e congruenza logica) e ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una motivazione non manifestamente illogica circa la sussistenza di gravi indizi, fondandosi su un compendio indiziario composto da intercettazioni, elementi di collusione tra detenuti e personale e precedenti condotte analoghe (capo 9). Ha inoltre affermato che il giudice del riesame ha poteri limitati e non poteva acquisire documentazione non presente negli atti, che l'assenza del rinvenimento dello stupefacente può essere logicamente spiegata con l'occultamento (es. ampolla rettale) e che lo stato di detenzione non esclude automaticamente la sussistenza del pericolo di reiterazione. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.), trasmissione dell'ordinanza al Direttore dell'Istituto penitenziario per gli adempimenti previsti (art. 94 disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
Disciplina la funzione del tribunale del riesame: il Collegio decide sulla legittimità della misura cautelare sulla base degli atti processuali a disposizione e non ha poteri istruttori estesi; la Corte ha richiamato questo limite per escludere l'obbligo del riesame di acquisire documentazione esterna.
Regola il concorso di persone nel reato; richiamato per la contestazione di pluralità di soggetti concorsuali nell'introduzione e cessione di stupefacenti in carcere.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma del Testo unico stupefacenti che disciplina la rilevanza penale dell'importazione/introduzione di sostanze stupefacenti; la contestazione è stata fondata su tale previsione.
Definisce la gravità indiziaria; la Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la valutazione dei gravi indizi nel quadro probatorio complessivo.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivazione insufficiente (vizio denunciato dal ricorrente): la Corte ha ricordato che il sindacato in cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della congruenza logica e dell'assenza di manifesta illogicità.
art. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen.
Richiama l'omessa assunzione di prova decisiva: la Corte ha osservato che il tribunale del riesame non è organo istruttorio e che la richiesta di acquisizione di documenti non poteva essere imposta nel rito de libertate.
art. 391‑quater cod. proc. pen.
Riferimento alla richiesta difensiva di accesso/produzione di documentazione: la Corte ha rilevato che, in sede di riesame, il Collegio decide sugli atti disponibili e non può sostituirsi all'istruzione ordinaria.
art. 21‑ter Ordinamento Penitenziario (O.P.)
Norma sui permessi premio: il ricorrente aveva fruito di permessi premiali; la revoca e le conseguenze connesse sono state valutate ma non ritenute determinanti per escludere la pericolosità.
art. 58‑quater Ordinamento Penitenziario (O.P.)
Prevede la revoca del beneficio e la sospensione per un periodo: la Corte ha ritenuto che la previsione di non poter godere di permessi per tre anni non sia, di per sé, sufficiente per escludere la concretezza del pericolo di reiterazione.
Disciplina le esigenze cautelari (fra cui il pericolo di reiterazione): la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato adeguatamente la sussistenza di tali esigenze, anche alla luce della reiterazione di condotte analoghe.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulle spese processuali: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese a seguito del rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la trasmissione dell'atto al Direttore dell'Istituto penitenziario per gli adempimenti successivi in caso di aggravamento dello stato cautelare: la Corte ha ordinato l'invio della pronuncia alla direzione carceraria.
Richiamata in relazione alla novella che richiede il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione; la Corte ha ricordato la giurisprudenza che, pur richiedendo attualità, non esclude la possibilità di misure cautelari per soggetti già detenuti qualora sussista il rischio concreto di reiterazione.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulla motivazione del tribunale del riesame è limitato a verificare la congruenza logica e l'assenza di manifesta illogicità: non è consentito rinnovare il giudizio di merito o proporre una diversa valutazione probatoria.
- Il tribunale del riesame decide sulla base degli atti processuali acquisiti: non ha poteri istruttori estesi e, pertanto, non è tenuto a procurare documentazione esterna richiesta dalla difesa nel rito de libertate.
- Intercettazioni e compendio indiziario anche se indiretti possono costituire gravi indizi di colpevolezza se la loro interpretazione da parte del giudice di merito non è manifestamente illogica; la ricostruzione del linguaggio cifrato è, di regola, questione di fatto rimessa al giudice di merito.
- L'assenza di rinvenimento immediato dello stupefacente sul soggetto perquisito non annulla automaticamente la gravità indiziaria se vi sono elementi logici che giustificano l'occultamento e se emergono condotte ripetute e collusive.
- Lo stato di detenzione per altra causa non esclude di per sé la sussistenza del pericolo di reiterazione e l'attualità delle esigenze cautelari; spetta all'indagato allegare elementi concreti relativi al titolo di carcerazione e al residuo di pena per dimostrare l'insussistenza di tale pericolo.
- La ripetizione di condotte analoghe (es. introduzione di stupefacenti in carcere in più episodi) e la strumentalizzazione di benefici premiali rafforzano la valutazione del pericolo di reiterazione e possono giustificare la misura cautelare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45916/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45917/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45918/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45919/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45920/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45921/2023 del 15/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →