Cassazione Penale, Sentenza n. 45921/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro preventivo dell'autovettura BMW di proprietà dell'indagato, ritenendo che il provvedimento del riesame fosse viziato nella motivazione. Il ricorrente sosteneva che: (i) l'acquisto dell'auto avvenuto tre anni prima dei fatti non era temporalmente troppo distante da escludere la presunzione di illecito acquisto ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/1992; (ii) sussisteva una chiara sproporzione tra valore del bene e redditi dichiarati sia al momento dell'acquisto sia al momento del sequestro, non risultando attività lecite che potessero giustificare la disponibilità economica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato l'annullamento del sequestro, valutando l'assenza dei presupposti della presunzione di illecito acquisto: in particolare la sproporzione e il requisito della ragionevolezza temporale (l'acquisto dell'auto risaliva al 2018, tre anni prima dei reati contestati). La Corte ha inoltre osservato che il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 325 c.p.p. è limitato alle violazioni di legge: il Procuratore aveva dedotto solo l'illogicità del percorso argomentativo e non una specifica violazione di legge o una carenza estrema della motivazione tale da rientrare nei limiti consentiti per il ricorso di legittimità; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e resta salva l'efficacia dell'ordinanza del riesame che aveva annullato il sequestro.
Norme richiamate
Disciplina la presunzione di acquisizione illecita ai fini del sequestro preventivo per futura confisca per sproporzione; la Corte richiama che tale presunzione va valutata entro un ambito di ragionevolezza temporale e richiede congrua motivazione sulla sproporzione tra beni e redditi.
"Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge"
Limita il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame alle sole questioni di violazione di legge; non include, di per sé, come motivo di ricorso la mera illogicità manifesta della motivazione, che deve essere dedotta con il distinto motivo di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e).
Norme che disciplinano il sequestro preventivo e le ordinanze che possono essere impugnate; richiamate dal comma dell'art. 325 come tipologie di provvedimenti impugnabili per cassazione.
Prevede il motivo di ricorso per cassazione relativo alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione"; la Corte segnala che tale motivo è distinto dal vizio di legge e deve essere dedotto con il corrispondente autonomo motivo nel ricorso di legittimità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 5876/2004; Sez. U. n. 25932/2008 e altre)
La giurisprudenza ha precisato i limiti del concetto di "violazione di legge" ai fini dell'art. 325 c.p.p., distinguendo tra errores in iudicando/procedendo e i vizi della motivazione così gravi da renderla del tutto carente; ha inoltre chiarito che la mera illogicità manifesta non rientra in tale nozione e deve essere proposta con il diverso motivo di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e).
Massime di principio
- Per il sequestro preventivo finalizzato alla futura confisca per sproporzione va valutata la "ragionevolezza temporale": un acquisto molto antecedente al reato può ridurre la presunzione di illecito acquisto.
- La sproporzione tra valore del bene e redditi del soggetto deve essere adeguatamente motivata: occorre documentare perché il bene non può essere giustificato da fonti lecite o da attività pregresse/alternative.
- In Cassazione, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il ricorso è ammesso solo per violazione di legge; contestare solo l'"illogicità" della motivazione senza inquadrare un concreto vizio di diritto è spesso causa di inammissibilità.
- Se si vuole impugnare una motivazione ritenuta illogica occorre formulare il motivo di ricorso per cassazione specifico previsto dall'art. 606 c.p.p., lett. e), oppure dimostrare che la motivazione è talmente carente da configurare una violazione di legge o un errore in iudicando/in procedendo.
- Nel valutare la legittimità di un sequestro per sproporzione il giudice deve bilanciare prova documentale dei redditi e tempistica degli acquisti: lacune probatorie a carico dell'accusa possono indurre all'annullamento del sequestro.
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